Sentenza 8 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. Guida al diritto (28/2025)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 30 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/07/2025, n. 18559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18559 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 14314/2024 Numero sezionale 2547/2025 Numero di raccolta generale 18559/2025 Data pubblicazione 08/07/2025
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Oggetto
Dott.ssa UR TR
Presidente
Dott.ssa Alessandra Dal Moro
Consigliere
Dott.ssa Annamaria Casadonte
Consigliere
Dott.ssa Maura Caprioli
Consigliere
Dott. DO SE
Consigliere - rel.
CONTROVERSIA ELETTORALE, AZIONE EX ART. 70 DEL D.LGS. N. 267 DEL 2020.
Ud. 18/06/2025 PU Cron. R.G.N. 14314/2024.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 14314/2024 r.g. proposto da:
SE AR, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, presso il cui elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Francesco Acri n. 88.
-
studio
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e PREFETTO DI REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.
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controricorrenti -
COMUNE DI PLATI', in persona del Sindaco pro tempore.
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intimato -
Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31cbae150d988300 Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae521
Oscuramento disposto
Numero registro generale 14314/2024 Numero sezionale 2547/2025 Numero di raccolta generale 18559/2025 Data pubblicazione 08/07/2025
avverso la "ordinanza", n. cron. 1689/2024, della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA, pubblicata in data 10/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 18/06/2025 dal Consigliere dott. DO SE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
uditi, per il ricorrente R. ER, gli Avvocati Gaetano Liperoti e Giuseppe Pitaro, che hanno chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito, per i controricorrenti Ministero dell'Interno e Prefetto di Reggio Calabria, l'Avvocato dello Stato Ilia Massarelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione;
lette le memorie ex art. 378 cod. proc. civ. depositate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 e 22, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, il Prefetto di Reggio Calabria chiese al Tribunale di Locri di dichiarare la decadenza di IO ER dalla carica di sindaco del Comune di Plati per la quale era stato eletto nella consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020. A supporto di tale domanda espose che: i) con d.P.R. del 22 febbraio 2018, era stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Plati per condizionamento mafioso, ex art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, e che, conseguentemente, il Ministero dell'Interno aveva promosso la declaratoria d'incandidabilità nei confronti del sindaco pro tempore IO ER;
ii) al termine del periodo di gestione commissariale e mentre era ancora in corso il procedimento giurisdizionale per la declaratoria di sua incandidabilità, il ER era stato rieletto sindaco di quel Comune in esito alle consultazioni elettorali del 20 settembre 2020; iii) nel corso dello svolgimento del (nuovo) mandato amministrativo, con ordinanza della Corte di cassazione n. 23445 del 5 luglio 2022, era stata dichiarata, in via definitiva, l'incandidabilità del ER;
iv) tale causa d'incandidabilità sopravvenuta doveva tramutarsi in una causa di decadenza dalla carica alla quale il ER
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 14314/2024
Numero sezionale 2547/2025
Numero di raccolta generale 18559/2025
era stato - medio tempore rieletto, sicché il Prefetto si era determinazione 08/07/2025
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promuovere l'azione ex art. 70 del d.lgs. n. 267/2000 invocando l'applicazione dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, il quale aveva esteso le disposizioni previste per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, conseguente a sentenze definitive di condanna, alle incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000 non derivanti da sentenza penale di condanna.
1.1. Costituitisi in giudizio il ER ed il Comune di Plati, che contestarono, per quanto di rispettiva ragione, l'avversa domanda, l'adito tribunale, con ordinanza del 10 maggio 2023, n. 2645, rigettò il ricorso.
2. Pronunciando sul gravame promosso dal medesimo Prefetto contro quella decisione, l'adita Corte di appello di Reggio Calabria, con "ordinanza" del 7/10 giugno 2024, n. 1689, pronunciata nel contraddittorio con il ER ed il Comune di Plati e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso quella corte, così dispose: [...], dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Plati;
in accoglimento dell'appello proposto dal Prefetto di Reggio Calabria, dichiara la incandidabilità di IO ER e, per l'effetto, la decadenza dalla carica di sindaco del Comune di Plati;
compensa le spese del giudizio».
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i) disattese l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dal ER sul presupposto della carenza di legittimazione del Prefetto ad impugnare la decisione del tribunale. Opinò in proposito, che l'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011, <<rubricato "Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali", al primo comma elenca il raggio di applicazione ed il rito applicabile: "Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
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Numero registro generale 14314/2024
Numero sezionale 2547/2025
Numero di raccolta generale 18559/2025
articolo". L'articolo 70 del decreto legislativo n. 267/2000 così dispoelicazione 08/07/2025 decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia." Dunque non appare condivisibile la ricostruzione fatta dall'appellato ER: in primo luogo, dovrebbe desumersi che il Prefetto, che ha introdotto con il proprio ricorso il giudizio di primo grado, non possa poi impugnare il provvedimento che lo ha definito. In secondo luogo, una tale ricostruzione ermeneutica della norma appare essere in contrasto con il tenore letterale della stessa che consente a chiunque vi abbia interesse di proporre impugnazione avverso il provvedimento definitorio del primo grado. Piuttosto l'inciso in questione deve essere interpretato nel senso di estendere la legittimazione ad impugnare la pronuncia giudiziaria al prefetto, anche qualora quest'ultimo non abbia preso parte al giudizio relativo alla decadenza, ma abbia comunque promosso l'azione d'ineleggibilità»>; ii) ritenne essersi verificata la decadenza del ER per effetto della sua incandidabilità sopravvenuta accertata con sentenza passata in giudicato. Osservò, sul punto, dopo aver richiamato alcuni passaggi motivazionali di Cass. n. 18696 del 2015 e di Cass. n. 7316 del 2016, che, <<Nel caso specifico, [...] ER IO si candidava alle elezioni comunali nella prima tornata successiva allo scioglimento del consiglio comunale ed in pendenza del procedimento giudiziale volto ad accertare la sua incandidabilità che, dopo la sua elezione, diveniva definitiva. L'art. 143, comma 11, nella formulazione all'epoca vigente, così stabiliva: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso,
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qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo". Dunque, l'art. 143, comma 11, prevede l'incandidabilità in presenza di due presupposti: uno sostanziale e uno formale. Il primo consiste nelle condotte "che hanno dato causa allo scioglimento". Il secondo consiste nel provvedimento definitivo che tale presupposto sostanziale dichiara ("qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo"). Il presupposto sostanziale che determina l'incandidabilità consiste nelle condotte che hanno contribuito al condizionamento dell'attività amministrativa ad opera della criminalità organizzata. Il presupposto formale è un atto con funzione e valenza meramente dichiarativa, come si evince dal testo normativo ("dichiarata con provvedimento definitivo). Come tutti gli atti con funzione e valore dichiarativo, non può che operare ora per allora, in quanto accerta e dichiara circostanze già avvenute. Il presupposto formale non ha ad oggetto fatti e circostanze diversi da quelli oggetto del presupposto sostanziale, consistendo nell'accertamento e dichiarazione del presupposto sostanziale stesso. La necessità del presupposto formale deriva dal principio di presunzione di non colpevolezza previsto dalla Cost. Ma non ha lo scopo di introdurre, ai fini dell'incandidabilità, un requisito diverso da quello sostanziale. Per questa ragione non vi sono dubbi di incostituzionalità, in quanto non si tratta di applicare un'incandidabilità per fatti commessi dopo il verificarsi del presupposto sostanziale, ma si tratta di trarre le conseguenze previste dalla norma per fatti commessi prima delle elezioni. Si può parlare di incandidabilità sopravvenuta, ma non nel senso che sono sopravvenute le ragioni che la determinano (non si applica infatti a comportamenti posti in essere dopo le elezioni), ma solo nel senso che è sopravvenuto l'accertamento di comportamenti posti in essere prima delle elezioni. La decadenza in questione non è che un riflesso della incandidabilità, vizio genetico la cui operatività è sotto condizione sospensiva dell'accertamento delle condotte che hanno contribuito al condizionamento dell'attività amministrativa. La decadenza in questione non costituisce una sanzione diversa e ulteriore rispetto all'incandidabilità. È invece solo il riflesso della incandidabilità. Interpretazioni della norma diverse non sono condivisibili, in quanto fanno
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Numero registro generale 14314/2024 Numero sezionale 2547/2025 Numero di raccolta generale 18559/2025
dipendere l'operatività dell'incandidabilità da una circostanza depune 08/07/2025 estranea al comportamento dell'eletto e non coerente con la ratio della norma. Come detto, la ratio del presupposto formale non è quella di introdurre un requisito ulteriore rispetto al comportamento che ha contribuito al condizionamento dell'attività amministrativa, ma è solo quella di rispettare il principio di presunzione di non colpevolezza. Una volta venuta meno tale presunzione (con l'accertamento definitivo), non vi è alcuna ragione per escludere l'incandidabilità per fatti commessi prima delle elezioni. Argomentando diversamente, si giungerebbe ad una inspiegabile ed ingiustificata disparità di trattamento: coloro che si siano candidanti in pendenza del giudizio volto ad accertarne la candidabilità, potrebbero essere eletti o meno in relazione alla durata dell'accertamento giudiziale>>; iii) considerò che l'appena esposto ragionamento appariva «essere quello seguito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 18696 del 22/09/2015», di cui diede conto;
iv) sostenne, quindi, che «il disposto dell'art. 143, comma 11, T.U.E.L. impone di ritenere applicabile l'incandidabilità anche alle cariche in essere alla data della definitività della relativa pronuncia. Altrimenti, l'ordinamento consentirebbe ad un amministratore definitivamente dichiarato responsabile delle condotte che hanno determinato lo scioglimento dell'ente locale per infiltrazione mafiosa, di proseguire nell'amministrazione dello stesso o di altri enti o di proseguire nell'esercizio del mandato elettorale, rendendo di fatto inoperativa la norma dell'art. 143, comma 11, TUEL, pur essendosi verificata la condizione per la sua applicazione (la definitività della dichiarazione di incandidabilità)>>; v) evidenziò che «della questione si è occupata di recente anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9927 del 12.04.2024 che, sia pure incidentalmente e per effetto di una interpretazione complessiva delle norme in esame, ha affrontato il tema della decadenza di diritto dalla carica una volta che sopravvenga la declaratoria di incandidabilità accertata con sentenza passata in giudicato dell'amministratore che, nelle more del procedimento di incandidabilità, sia stato nuovamente eletto [...]»; vi) infine, ritenne assorbite «le ulteriori questioni sollevate dalle parti» e priva di rilevanza, ai fini della risoluzione del
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Numero registro generale 14314/2024
Numero sezionale 2547/2025
Numero di raccolta generale 18559/2025
presente giudizio, «la questione di legittimità costituzionale della ligne 08/07/2025 comma II, del d.l. n. 235/2012 posta dalla difesa del ER».
3. Per la cassazione di questa "ordinanza", IO ER ha promosso ricorso affidato a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., altresì riproponendo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, per violazione dell'art. 76 Cost., dichiarata assorbita in entrambi i gradi di merito. Hanno resistito, con unico controricorso, il Ministero dell'Interno ed il Prefetto di Reggio Calabria, mentre è rimasto solo intimato il Comune di Platì.
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3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria dell'11 febbraio/8 aprile 2025, n. 9201, ritenuto che «La questione di diritto complessivamente posta dai motivi di ricorso secondo e terzo (decadenza di diritto dalla carica di sindaco, per effetto di sopravvenuta declaratoria di incandidabilità accertata con sentenza passata in giudicato, di colui che, nelle more del procedimento di incandidabilità, sia stato nuovamente eletto), attesane la particolare complessità e rilevanza (cfr. Cass., S.U., n. 14437 del 2018), l'assenza di specifici precedenti di legittimità (posto che, diversamente da quanto si legge nella decisione oggi impugnata, la pronuncia resa da Cass. n. 9927 del 2024, pur dando atto che "Il Ministero ricorrente pone la questione della decadenza di diritto dalla carica, una volta che sopravvenga la declaratoria di incandidabilità accertata con sentenza passata in giudicato, dell'amministratore che, nelle more del procedimento di incandidabilità, sia stato nuovamente eletto", a tal fine invocando "il disposto degli artt. 10, comma 4, 11, comma 7, 16, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012", ha opinato soltanto, alle pag. 11-12 della sua motivazione, che "[...], vero che la disciplina suddetta ha introdotto, tra l'altro, la decadenza dal mandato in caso di incandidabilità sopravvenuta, operante anche, per espresso richiamo normativo, in relazione alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, ma disciplinate dagli articoli 143, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (misure di carattere interdittivo preventivo). Ma il thema decidendum oggetto del presente giudizio era quello
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della incandidabilità nelle tornate elettorali successive ai sensi dell'art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000. Nella sentenza impugnata non si fa questione degli effetti della legge sopravvenuta del 2012 (in attuazione della cd. Legge Severino) e il ricorso non chiarisce dove, come e quando il profilo suddetto fosse stato sollevato della decadenza di diritto dalle cariche amministrative del sindaco [...] e degli assessori [...]". Essa, dunque, sostanzialmente, si è limitata a dare atto della irrilevanza della descritta problematica ivi sollevata dal Ministero, nella fattispecie concretamente esaminata) ed il chiaro valore nomofilattico, - rendono opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza», ha disposto in conformità e rinviato la causa nuovo ruolo.
3.2. Successivamente è stata fissata l'odierna pubblica udienza, in prossimità della quale sono state depositate la requisitoria scritta del Procuratore Generale e memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che il contenuto della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dall'Avvocatura dello Stato il 7 giugno 2025, ed in particolare gli assunti ivi rinvenibili circa la necessità (e la corrispondente richiesta) di integrare il contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, impongono di ribadire, anche in questa sede, le complessive argomentazioni con cui, nell'ordinanza interlocutoria n. 9011/2025, si è esaustivamente spiegato (cfr., amplius, pag. 10-12) il perché, malgrado la mancata notificazione del ricorso del ER anche al suddetto Procuratore Generale, non era necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Si è puntualizzato, in quella ordinanza, che «nei procedimenti in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ove la sentenza impugnata risulti conforme alle conclusioni adottate dalla Procura generale presso la corte d'appello (come concretamente accaduto nella odierna vicenda. Cfr. pag. 5 della decisione oggi impugnata), l'omissione della notifica del ricorso per cassazione alla medesima Procura non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità, poiché l'interesse ad
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impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo alla integrabijone 08/07/2025 contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo di legalità della decisione è già assicurato dalla possibilità di intervento della Procura presso la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4056 del 2023; Cass. n. 11211 del 2014). Conclusione, questa, ragionevolmente valida (per evidente identità di ratio) anche allorquando il Pubblico Ministero, benché munito del potere di impugnazione (oltre che di intervento), abbia rassegnato, innanzi al giudice a quo, conclusioni conformi alla decisione poi concretamente adottata da quest'ultimo (cfr. Cass. n. 5211 del 2008). Detto indirizzo esegetico, peraltro, va applicato anche quando la trattazione del ricorso per cassazione si svolga con le modalità contemplate dall'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (nella formulazione successiva al d.lgs. n. 149 del 2022, qui utilizzabile ratione temporis), - come opportunamente puntualizzato da Cass. n. 33630 del 2024 - procedimento nel quale è attribuita al Pubblico Ministero presso questa Corte la facoltà di depositare conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza camerale. Ciò posto, nella specie risulta dal fascicolo di ufficio l'avvenuta rituale comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, in data 26 novembre 2024, del decreto di fissazione dell'adunanza camerale in epigrafe, sicché deve ritenersene essere stata garantita la partecipazione al procedimento».
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1.1. Va ribadito, altresì, - stante quanto ancora dedotto, sul punto, nella menzionata memoria dell'Avvocatura dello Stato che, come si è già rimarcato nella citata ordinanza interlocutoria n. 9201/2025, l'avvenuta costituzione, in questa sede, con il medesimo controricorso del Prefetto di Reggio Calabria, anche del Ministero dell'Interno deve considerarsi inammissibile. Invero, come chiarito da Cass. n. 4254 del 2006, *In tema di contenzioso elettorale, l'individuazione del prefetto quale organo autonomamente legittimato a proporre l'azione popolare di cui all'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e all'art. 70 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esclude il riconoscimento di una concorrente legittimazione in favore del Ministro dell'Interno; il conferimento in via esclusiva all'autorità locale del potere di far valere le cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di
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sindaco e dalle altre cariche elettive comunali trova infatti fondamento nell'interesse pubblico ad assicurare un immediato e diretto apprezzamento da parte dell'organo istituzionalmente preposto a stimolare il controllo di legittimità della funzione di amministratore locale;
né la legittimazione del Ministro può essere desunta dalla proponibilità dell'azione da parte di chiunque altro vi abbia interesse, in quanto la legittimazione specificamente riconosciuta al prefetto, costituendo estensione del novero dei titolari dell'azione, rende evidente che con la predetta espressione il legislatore ha inteso riferirsi soltanto a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni». La medesima pronuncia, peraltro, specifica, affatto opportunamente, in motivazione, che «A nulla rileva, del pari, la considerazione che, per regola generale, le amministrazioni statali stanno in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nella persona del Ministro competente, ancorché in relazione a funzioni proprie di articolazioni periferiche delle amministrazioni medesime, dal momento che tale regola non preclude certo che in determinate ipotesi la legittimazione processuale sia attribuita per legge direttamente ad autorità periferiche come si verifica, appunto, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, dove viene evidentemente in gioco l'interesse pubblico ad una immediato e diretto apprezzamento dell'autorità locale e quindi, appunto, del Prefetto quale "organo istituzionalmente preposto a stimolare il controllo usi la legittimità della funzione di amministratore comunale" (Cass. 12 aprile 1996, n. 3490)».
2. Fermo quanto precede, il primo motivo di ricorso è rubricato «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 70 del d.lgs.
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n. 267/2000 e dell'art. 22, comma 7, del d.lgs. n. 150/2011 Omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello». Si contestano le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha disatteso l'eccezione del ER di inammissibilità del gravame promosso dal Prefetto di Reggio Calabria contro l'ordinanza decisoria del tribunale, a dire del primo non appellabile dal menzionato Prefetto. In particolare, si deduce che l'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 espone <<le norme processuali applicabili a tre azioni di ineleggibilità e ad un'azione di decadenza, ove la legittimazione ad agire, oltre che agli 10
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elettori interessati, risulta già estesa anche al Prefetto territorialmente competente. Nel disciplinare il regime d'impugnabilità della decisione di primo grado, il comma 7 dell'art. 22 limita espressamente la facoltà del Prefetto di proporre appello nelle sole azioni d'ineleggibilità e non anche nell'azione di decadenza. Di fronte a tale evidente dato letterale, non può essere seguita la Corte d'Appello, che sembra voler estendere il regime di appellabilità anche al Prefetto per il sol fatto che risulterebbe anomalo che una parte che abbia promosso il giudizio di primo grado non possa poi impugnare il provvedimento che lo ha definito. È notorio, infatti, che il doppio grado di giudizio non ha copertura costituzionale e che le decisioni di primo grado, ove non siano ritenute appellabili, siano comunque ricorribili per Cassazione, se del caso con ricorso ordinario ovvero con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Al tempo stesso, non può essere seguita la Corte d'Appello, nella parte in cui "desume" dall'art. 22, comma 7, cit., una volontà del legislatore di estendere la legittimazione ad impugnare la pronuncia giudiziaria al Prefetto, "anche qualora quest'ultimo non abbia preso parte al giudizio relativo alla decadenza, ma abbia comunque promosso l'azione di ineleggibilità". Tale interpretazione non è affatto desumibile dalla lettera della norma, ma, prima ancora, essa muove dall'errore di diritto secondo cui ad un'azione di ineleggibilità debba poi seguire un'azione di decadenza;
ciò, invece, è radicalmente da escludere, in quanto la pronuncia che accerta l'ineleggibilità dell'amministratore locale determina, de iure, la decadenza dello stesso dalla carica ricoperta. Tutto il (coerente) sistema normativo è, invece, rivolto a creare un regime eccezionale di legittimazione attiva del Prefetto, che è sottoposto a limitazioni. Se, infatti, il legislatore avesse ritenuto di consentire l'appellabilità delle decisioni in commento anche al Prefetto, avrebbe utilizzato la stessa formulazione letterale prevista per il regime d'impugnazione in Cassazione, contenuta al comma 10 dell'art. 22, cit., ove si fa riferimento, per individuare i soggetti provvisti di legittimazione, alla "parte soccombente"».
2.1. Tale doglianza si rivela infondata alla stregua delle complessive considerazioni di cui appresso.
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Innanzitutto, è opportuno ricordare che: i) l'art. 22 del d.lgs. R. 2011, rubricato "Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali", delimita, al comma 1, l'ambito applicativo della norma ed il rito applicabile alle azioni ivi disciplinate: "Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario [oggi semplificato, giusta il d.lgs. n. 149 del 2022. Ndr] di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo"; ii) l'art. 70 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) così dispone: "1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, [...].
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto. [...]”. È assolutamente incontroverso, poi, che, nella specie, il giudizio di primo grado è stato promosso dal Prefetto di Reggio Calabria, a tanto incontestabilmente legittimato ai sensi dell'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).
2.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che assumere che la parte attrice rimasta soccombente (come accaduto nella vicenda in esame) non possa impugnare la pronuncia recante il rigetto della sua domanda significherebbe porsi in contrasto con i principi basilari che governano lo svolgimento del processo. Né può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui la carenza di legittimazione processuale del Prefetto a proporre il gravame sarebbe ipotizzabile poiché nel nostro ordinamento è lecito escludere l'appellabilità di alcune pronunce giudiziali. Invero, malgrado sia innegabile che il doppio grado di merito non abbia copertura costituzionale, si rivela irragionevole, tuttavia, ipotizzare che il
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legislatore possa precludere la proposizione dell'appello, ingegne 08/07/2025 ammissibile, solo a determinati soggetti, tanto più se abbiano proposto
l'azione.
A tanto deve aggiungersi che il comma 7 dell'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011, con formula ampia, riconosce la legittimazione ad impugnare le decisioni emesse ai sensi del precedente comma 6 della medesima disposizione (tra cui, giusta il suo comma 1, anche quelle previste dall'art. 70 del TUEL), anche "a chiunque altro vi abbia diretto interesse". Si è al cospetto, cioè, di una norma volta ad estendere la legittimazione a proporre l'appello, non già a restringerla, altresì rimarcandosi che, come condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, <<nel caso in esame, l'azione promossa dal Prefetto presuppone l'accertamento, ora per allora, della ineleggibilità di R.S. La domanda giudiziale di decadenza, formulata nel caso di specie ex art. 70 del d.lgs. n. 267 del 2000, si fonda, invero, sull'assunto secondo cui l'amministratore locale, pur proclamato vincitore all'esito della votazione, sia incandidabile e, perciò, ineleggibile per una causa preesistente riscontrata solo dopo la
proclamazione».
Nella specie, allora, non può dubitarsi della concreta possibilità per il Prefetto di appellare l'ordinanza decisoria di primo grado in considerazione del fatto che era risultato soccombente in primo grado e, perciò, pregiudicato dalla decisione ivi adottata. Neppure convince l'affermazione del ER secondo cui «È notorio, [...], che il doppio grado di giudizio non ha copertura costituzionale e che le decisioni di primo grado, ove non siano ritenute appellabili, siano comunque ricorribili per Cassazione, se del caso con ricorso ordinario ovvero con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.» (cfr. pag. 19 del ricorso). Invero, ove con tale affermazione si volesse intendere che, in relazione all'azione ex art. 70 TUEL, la decisione di primo grado sarebbe inappellabile dal Prefetto, cui però, sarebbe riconosciuto il ricorso straordinario per cassazione, si creerebbe una duplicità di concorrenti mezzi di impugnazione contro la medesima decisione (appello, proponibile da "qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da
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chiunque altro vi abbia diretto interesse" e dal "Procuratore della Repubblica"; ricorso ex art. 111 Cost. dal Prefetto) affatto singolare, oltre che in nessun modo disciplinata, diversamente da quanto accade, ad esempio, nell'ipotesi di contemporanea promozione, contro la stessa decisione che pronunci sul merito dopo aver disatteso un'eccezione di incompetenza, di appello, ad opera di una parte, e regolamento facoltativo di competenza, da parte di un'altra.
3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso denunciano, rispettivamente: II) <<Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000 - Efficacia dell'incandidabilità ai soli turni elettorali successivi all'adozione del provvedimento definitivo». Si sostiene, tra l'altro, che «La decisione della Corte d'Appello, di dichiarare la decadenza di IO ER nel corso di svolgimento del mandato amministrativo, si pone in evidente contraddizione con il disposto dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000, che commina esclusivamente la sanzione della "incandidabilità", "limitatamente al primo turno elettorale successivo", non della ineleggibilità. La norma dispone che il soggetto nei cui confronti sia stato instaurato il procedimento di cui all'art. 143, comma 11, cit., deve considerarsi incandidabile a decorrere dalla definitività (passaggio in giudicato) del provvedimento dichiarativo della suddetta incandidabilità. Sul punto, la decisione della Corte d'Appello non può essere condivisa, in quanto volta a giustificare ed introdurre una causa di decadenza per incandidabilità sopravvenuta, valorizzando l'aspetto - metagiuridico - della "distanza temporale" tra lo scioglimento dell'Ente e l'adozione del provvedimento definitivo di incandidabilità, che, ove dilatata, può consentire che, prima dell'adozione di tale provvedimento, si celebrino uno o più turni elettorali. La circostanza, invece, è manifestamente fisiologica, tanto più che ben può accadere che, immediatamente dopo lo scioglimento, si celebrino elezioni anche di livello diverso da quelle comunali (ad es. elezioni regionali), la cui celebrazione è indipendente dalle vicende patologiche che hanno coinvolto il disciolto Consiglio comunale, alle quali l'amministratore - in assenza di un provvedimento definitivo di incandidabilità - può pacificamente
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candidarsi ed essere eletto. Non può una situazione giuridica essere trattone 08/07/2025 diversamente in base alla distanza di tempo che intercorre tra l'evento dello scioglimento e la pronuncia di incandidabilità [...]. Né può ritenersi pertinente il riferimento, contenuto nell'ordinanza della Corte d'Appello, alla sentenza Cass., sez. I, n. 9927/2024, la quale dà semplicemente atto dell'irrilevanza, a quel caso di specie, delle norme sulla decadenza per incandidabilità sopravvenuta introdotte per effetto della "legge sopravvenuta nel 2012 (in attuazione della cd. Legge Severino)", quindi senza pronunciarsi in alcun modo sulla loro interpretazione. In definitiva, poiché quella di cui all'art. 143, comma 11, T.U.E.L. è una misura che genera "incandidabilità" e non "ineleggibilità", la sua efficacia non può che intendersi circoscritta all'effettiva possibilità di "candidarsi" ad una determinata competizione elettorale, senza che la sua sopravvenienza possa avere alcun effetto sul mandato elettorale eventualmente già avviato e in corso di svolgimento. Del resto, le conclusioni cui è giunta la Corte d'Appello generano effetti paradossali e oscuri. L'amministratore validamente rieletto dopo lo scioglimento, e dichiarato decaduto in corso di mandato, sconterebbe in tal modo "il primo turno elettorale successivo" in cui è prevista l'incandidabilità, sicché potrebbe, alle elezioni immediatamente indette dopo la sua decadenza, ricandidarsi»; Violazione e falsa applicazione Errata estensione della
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III) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. 235/2012 decadenza a casi di incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna». Richiamato il testo dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, assume il ricorrente che detta disposizione <<non può che leggersi in combinato con la stessa rubrica del decreto legislativo, che appare fin troppo evidente non può istituire "nuove" ipotesi di incandidabilità sopravvenuta, diverse da quelle derivanti da sentenza definitiva di condanna. La norma, pertanto, nella sua unica interpretazione costituzionalmente legittima, può avere il senso di rendere applicabili in quanto non specificamente già disciplinate dall'art. 143, comma 11, Tuel - le modalità previste dal T.U. 235/2012 per l'accertamento dell'incandidabilità in caso di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione e per i ricorsi, 15
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anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condannaone 08/07/2025
"M
conseguente alle ben diverse ipotesi di declaratoria (civilistica) di incandidabilità per scioglimento da infiltrazioni mafiose (art. 143 Tuel) e da dissesto finanziario (art. 248 TUEL). L'unico significato legittimo che può avere la disposizione de qua è, dunque, quello di fissare l'estensione delle norme sul procedimento previste nel T.U. 235/2012 anche al procedimento di declaratoria d'incandidabilità ex art. 143 Tuel, ma non certamente l'ipotesi di estendere il principio della decadenza per incandidabilità sopravvenuta anche a quella, ex art. 143 Tuel, non derivante da sentenza penale di condanna. L'interpretazione che ne dà il Prefetto (tanto nel ricorso di primo grado tanto nell'atto di appello), infatti, cozza evidentemente con il principio per cui lex posterior generalis non derogat priori speciali. [...]. È dunque fuori dalla portata dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. 235 cit., istituire o disciplinare una forma di decadenza per incandidabilità sopravvenuta derivante dall'art. 143 cit.: per l'effetto, non si è verificata - a carico del Sindaco di Plati - alcuna ipotesi di decadenza dalla carica ricoperta, in quanto l'incandidabilità allo stesso comminata nel 2022 opererà a partire dai turni elettorali successivi».
3.1. Queste doglianze, di cui è possibile l'esame unitario in ragione della evidente connessione che le caratterizza, si rivelano infondate. 3.2. È utile ricordare, innanzitutto, che le prime norme sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose risalgono al decreto-legge n. 164 del 1991. Esse, nei decenni successivi sono significativamente mutate, dacché quel decreto del 1991 è stato abrogato e le norme sostanzialmente riscritte negli articoli 143 e seguenti del Testo Unico sugli Enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000), ma il punto di svolta che ha cambiato radicalmente il funzionamento dell'istituto va individuato nel cd. "pacchetto sicurezza" del 2009 (legge n. 94 del 2009) col quale il legislatore introdusse l'incandidabilità degli amministratori locali sciolti per infiltrazioni mafiose, allo scopo di impedire la rielezione di amministratori ritenuti responsabili di condotte illecite che avevano portato allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale. Si trattò, dunque, di una misura interdittiva volta a provocare una discontinuità tra gli amministratori ritenuti responsabili e gli ambienti
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della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare del territorio, permettere loro di ricreare un simile modello di mal governo, se rieletti al turno elettorale immediatamente successivo allo scioglimento, rendendo vano, di fatto, l'operato della Commissione straordinaria e, di conseguenza, inefficace la stessa misura dello scioglimento. Come sostenuto in dottrina, l'introduzione di una tale incandidabilità può considerarsi uno spartiacque, tra una disciplina dello scioglimento circoscritta al controllo sull'organo, quindi ispirata da un registro organizzativo per così dire "tradizionale" dell'attività di contrasto, ed una nuova regolamentazione dai contenuti più mirati, nella quale - evidentemente per inseguire più efficacemente i mutamenti della criminalità organizzata - si sdoppiano, collocandosi in due "spazi" distinti, l'attività di controllo sull'organo politico e l'attività di neutralizzazione dei singoli, ritenuti un "rischio" per l'integrità o l'onorabilità del circuito rappresentativo. La limitazione del diritto di elettorato passivo, nel citato art. 143, comma 11, fu circoscritta al primo turno elettorale successivo allo scioglimento ed alle sole elezioni amministrative interne alla regione nel cui territorio si trovava l'ente locale interessato. In seguito, però, l'art. 28 del d.l. n. 113 del 2018, ha raddoppiato la durata dell'incandidabilità, portandola da uno a due turni elettorali, e l'ha estesa a tutte le elezioni, politiche, oltre che amministrative, nazionali ed europee.
3.3. Va rimarcato pure che il giudizio d'incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL ha tempi tali da rendere possibile, anche se non scontato, che la relativa dichiarazione diventi definitiva quando il o i turni elettorali successivi allo scioglimento si sono già svolti. Di qui un problema interpretativo che ha impegnato inizialmente la Corte di cassazione, davanti alla quale era stata prospettata la tesi che la celebrazione del turno successivo in pendenza di giudizio di accertamento dell'incandidabilità avesse consumato i poteri d'interdizione previsti dalla norma suddetta, privando di utilità la successiva pronuncia definitiva del tribunale contro gli amministratori convenuti. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15725 del 2019; Cass. nn. 18627 e 1333 del 2017; Cass. nn. 23069 e 9883 del 2016; Cass. n. 18696
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del 2015), tuttavia, con l'avallo di quella amministrativa (cfr., ex aliis,Cons St., Sez. III, n. 3096 del 2018), ha disatteso quella interpretazione e ha ritenuto che l'incandidabilità degli amministratori operi, se dichiarata con provvedimento definitivo, con riferimento a tutte le elezioni successive, indipendentemente dal fatto che nelle more del giudizio sia siano svolti uno o più turni elettorali. Gli amministratori responsabili dello scioglimento, quale che sia la durata del processo civile, restano assoggettati, quindi, all'incandidabilità, anche se non è stata ancora conclusivamente stabilita dal giudice, fermo restando che medio tempore essi devono ritenersi pienamente candidabili (cfr. Cass. n. 18696 del 2015).
3.4. Va rilevato, poi, che il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (emanato in attuazione della legge n. 190 del 2012, nota anche come Legge Severino), ha assorbito la disciplina dettata in precedenza dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990 e dalla legge n. 16 del 1992. In quella attuale, che reca chiaramente i segni di un tentativo di adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, l'incandidabilità alle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali è fatta derivare da una sentenza di condanna definitiva per determinati reati, tra i quali quello di associazione a delinquere di tipo mafioso. Anche la sospensione dalla carica è condizionata ad una condanna non definitiva o ad una misura di prevenzione applicata dall'autorità giudiziaria o ad una misura cautelare: insomma è fondata su presupposti tipici, accomunati dall'essere tutti consequenziali a provvedimenti di natura giurisdizionale. L'art. 16, comma 2, del d.lgs. suddetto ha stabilito che le disposizioni dello stesso decreto, avanti ad oggetto l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, la mancata proclamazione degli eletti, i ricorsi avverso le relative decisioni ed il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, «si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
3.5. Questo essendo il quadro normativo di riferimento, e precisandosi che, nella specie, occorre tenere conto del testo dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 anteriore alle modifiche apportategli dall'art. 28,
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comma 1-bis, del d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modificazione 08/07/2025 legge n. 132 del 2018, vigente dal 4 dicembre 2018 (posto che lo scioglimento del consiglio comunale di Plati fu disposto con d.P.R. 22 febbraio del 2018 e che, giusta Cass. n. 30428 del 2023, «In tema di incandidabilità a seguito di scioglimento del consiglio comunale, l'estensione della misura ostativa ai due turni elettorali successivi allo scioglimento dell'organo consigliare - disposta dall'art. 28, comma 1-bis, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018 - ha natura sostanziale e non processuale, con la conseguenza che, al fine d'individuare la norma applicabile ratione temporis deve aversi riguardo alla legislazione vigente al momento dello scioglimento del consiglio comunale da cui scaturiscono le proposte di incandidabilità»), questa Corte è chiamata, oggi, a stabilire se l'incandidabilità, accertata con sentenza definitiva ai sensi dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, possa incidere, o non, sulla carica ricoperta dal ER, attuale sindaco di Plati, proclamato vincitore all'esito di un turno elettorale svoltosi quando il processo finalizzato ad acclarare se egli fosse responsabile del pregresso scioglimento del Comune era ancora in corso. Più precisamente, occorre valutare se la incandidabilità conseguente alla pronuncia giudiziale irrevocabile emessa ai sensi dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, operi per il futuro o possa, piuttosto, influire sulle cariche elettive nel frattempo conseguite, determinandone la immediata decadenza, fin da ora rimarcandosi, peraltro, che la recente decisione resa da Cass. n. 9927 del 2024, pur avendo dato atto dell'esistenza di un problema analogo, ha espressamente escluso di doversene occupare perché estraneo al caso concreto da essa esaminato. Orbene, come ricordato anche dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, le soluzioni interpretative astrattamente percorribili sono due: i) la prima (condivisa dal Tribunale di Locri e riproposta, in questa sede, dal ER), secondo cui la sentenza irrevocabile che afferma la riconducibilità dello scioglimento di un Comune alle condotte del sindaco appartenente al consiglio comunale cessato anticipatamente produce quale unico effetto quello di inibire la sua partecipazione alle elezioni indette
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Quell'amministratore, dunque,
nelle
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successivamente. svolgimento del processo civile promosso ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, non solo può candidarsi, ma, ove sia stato eletto, non decade dalla carica conseguita;
ii) la seconda (condivisa dalla Corte di appello di Reggio Calabria e qui sostenuta dalla parte controricorrente), per cui la dichiarata incandidabilità del sindaco, conseguente all'accertamento della efficienza causale della sua condotta nel provocare lo scioglimento del pregresso consiglio comunale, impedirebbe al sindaco stesso di continuare ad espletare il mandato conferitogli all'esito di un turno elettorale cui ha potuto partecipare poiché era ancora pendente il processo civile instaurato, nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 143, comma 11, TUEL. La incandidabilità, pertanto, quantunque dichiarata con sentenza irrevocabile postuma, spiegherebbe i suoi effetti ora per allora e comporterebbe, conseguentemente, la decadenza di diritto dell'amministratore pubblico dalla carica nel frattempo assunta.
3.6. Tanto premesso, è opportuno ricordare che le cause di incandidabilità costituiscono una specie delle cause di ineleggibilità (cfr. Corte cost., sent. n. 141/1996); tuttavia, a differenza di queste ultime, che possono generalmente essere rimosse entro un termine predefinito, le prime impediscono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per il tempo previsto dalla relativa disciplina. L'incandidabilità, infatti, si fonda su una valutazione morale del soggetto, che è ritenuto privo delle qualità personali necessarie per mantenere il prestigio delle cariche pubbliche alle quali intende concorrere. A differenza della ineleggibilità, la cui causa può essere rimossa preventivamente direttamente dal soggetto che ne è colpito, che, così operando, può partecipare alle elezioni (ovvero può decidere di partecipare ugualmente ad esse sapendo che la sua eventuale elezione è nulla, considerato che l'accertamento è successivo allo svolgimento delle elezioni), l'incandidabilità non è rimovibile con un atto di volontà del soggetto interessato ed il suo accertamento, di competenza degli uffici elettorali, è espletato prima del voto. La maggior parte delle cause di incandidabilità alle cariche elettive sono rinvenibili nel già citato d.lgs. n. 235 del 2012 ("Testo unico delle disposizioni
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in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"). Per quanto riguarda le elezioni amministrative, l'art. 10 del menzionato d.lgs. prevede alcune cause di incandidabilità o cause ostative alla candidatura, in precedenza recate dall'art. 15 della legge n. 55/1990 e dall'art. 58 del d.lgs. n. 267/2000 (una ulteriore causa di incandidabilità è prevista dall'articolo 248, comma 5, del TUEL, in forza del quale "gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici..."). Inoltre, come si è già riferito, sono incandidabili, ex art. 143, comma 11, del TUEL, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno portato allo scioglimento dell'ente locale per infiltrazione mafiosa. Trattasi di incandidabilità che presenta presupposti, funzione ed effetti non assimilabili a quelli di cui all'ipotesi contemplata dall'art. 58 del medesimo TUEL, oggi regolata dall'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012. Invero, mentre quest'ultima consegue automaticamente al verificarsi dei presupposti enucleati dalla legge (sentenza di condanna definitiva per determinati delitti, applicazione di misure di prevenzione con provvedimento definitivo) e limita considerevolmente il diritto di elettorato passivo in quanto opera senza limiti di tempo ed è esclusa solo se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178
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cod. pen., l'incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, T.U.E.L. deve espone 08/07/2025 dichiarata con un provvedimento definitivo di carattere giurisdizionale ed è correlata non alla condanna definitiva per specifici titoli di reato (ovvero all'applicazione, sempre con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione) bensì a condotte, in ipotesi non contestate in sede penale, che abbiano dato causa allo scioglimento del consiglio dell'ente locale. Questa incandidabilità rivela una congiuntura teleologica con la proposta di scioglimento dell'organo elettivo e di incandidabilità degli amministratori eletti, ossia la finalità di ripristinare in ogni modo un modello legale non semplicemente in seno all'ente pubblico, ma anche al di fuori di esso, nel contesto territoriale del suo governo in cui si è rilevato un condizionamento e collegamento con il fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare.
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3.7. Fermo quanto precede, e tornando al quesito oggi sottoposto a questa Corte, ritiene il Collegio - pienamente consapevole nella necessità di addivenire alla composizione di un conflitto tra distinti interessi costituzionalmente rilevanti: da una parte, il rispetto della rappresentanza politica ed il diritto di elettorato passivo, dall'altra, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa che sia preferibile la soluzione interpretativa per cui il sindaco che sia stato rieletto nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento per infiltrazioni mafiose, perché non ancora definitivamente dichiarato incandidabile al momento delle votazioni, non può continuare a svolgere l'incarico una volta che sia stata accertata in sede civile, con efficacia di giudicato, la sua responsabilità nella causazione del pregresso commissariamento del consiglio comunale. Tale conclusione, peraltro, può essere giustificata prescindendo dal già riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità ed amministrativa per cui la incandidabilità degli amministratori, quando dichiarata con provvedimento definitivo, non produce effetti per il passato ma impedisce che il soggetto destinatario della pronuncia possa partecipare al turno o ai due turni (a seconda dell'applicabilità del testo dell'art. 143, comma 11, del TUEL anteriore o posteriore alle modifiche apportategli dal d.l. n. 113 del 2018,
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convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018) elettorali Süten 08/07/2025 alla irrevocabilità della decisione emessa ex art. 143, comma 11, indipendentemente dal fatto che nelle more (e, dunque, dopo lo scioglimento ma prima del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della incandidabilità) si siano svolti uno o più turni elettorali intermedi per la ricostituzione del consiglio comunale già commissariato. Del resto, non vi è chi non veda come l'applicazione generalizzata di quel principio potrebbe condurre a risultati irragionevoli proprio in relazione alla concreta fattispecie oggi in esame. Infatti, come pure condivisibilmente argomentato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, portando alle estreme conseguenze l'orientamento predetto, la sopravvenuta sentenza di incandidabilità mai potrebbe incidere sugli esiti favorevoli della votazione una volta che l'amministratore locale, la cui condotta era già sub iudice, sia stato rieletto. Questo effetto, palesemente distorsivo, probabilmente nemmeno è stato scrutinato, in precedenza, da questa Corte (ribadendosi che la recente decisione resa da Cass. n. 9927 del 2024, pur avendo dato atto dell'esistenza di un problema analogo a quello qui oggi in discussione, ha espressamente escluso di doversene occupare perché estraneo al caso concreto da essa esaminato), la quale è approdata alla soluzione di cui all'orientamento testé descritto in controversie nelle quali l'amministratore locale facente parte del consiglio comunale disciolto non aveva partecipato al turno o ai due turni elettorali successivi al commissariamento cui era poi conseguita la definitiva declaratoria di incandidabilità. Quindi, non vi era alcun problema in ordine all'applicazione della norma, anzi la sua non applicazione sarebbe stata equivalente alla sua totale obliterazione. Tuttavia, l'estensione di quella soluzione interpretativa alla fattispecie oggetto dell'odierno ricorso conduce ad una lettura dell'art. 143 distonica rispetto alla sua già ricordata ratio, rivelandosi assolutamente arduo affermare la coerenza di quest'ultima con una incandidabilità postuma (che sopravvenga, cioè, allo svolgimento di uno o due turni elettorali successivi allo scioglimento) la quale resti improduttiva di qualsivoglia effetto
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sulla carica assunta medio tempore dall'amministratore locale che sia stato rieletto.
3.8. Alla conclusione, ritenuta preferibile dal Collegio, secondo cui il sindaco eletto all'esito di un turno elettorale svoltosi dopo lo scioglimento del consiglio comunale precedente, mentre era pendente il giudizio ex art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000 relativo alla sua incandidabilità, decade dalla carica nonostante la sua proclamazione, si può, e si deve, pervenire applicando la già riportata previsione di cui all'art. 16 (Disposizioni transitorie e finali) del d.lgs. n. 235 del 2012. Invero, la decadenza dalla carica sindacale, expressis verbis, si fonda sul comma 2 di detta norma ("Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267") in combinato disposto con l'art. 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali), commi, 1, 3 e 4 ("1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane: [...].
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di
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presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente"). L'art. 16, comma 2, in sostanza: i) "chiude" il sistema di tutela degli organi rappresentativi e di governo (locali) introdotto dal menzionato d.lgs., estendendo le disposizioni del testo unico - fra cui, per quel che nella presente sede interessa, quelle relative alla incandidabilità sopravvenuta ed al relativo procedimento per la dichiarazione anche ai casi di incandidabilità non derivanti da sentenze penali di condanna, come quello di cui all'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000; ii) in quanto norma successiva all'art. 143, comma 11, ne integra il disposto e completa l'iter procedimentale della declaratoria di incandidabilità. Si è già spiegato che la ratio dell'art. 143, comma 11, TUEL, evidentemente sottesa anche alle ipotesi di incandidabilità richiamate dal d.lgs. n. 235/2012, è quella di allontanare dallo svolgimento del munus publicum i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da una pronuncia giurisdizionale divenuta irrevocabile. Pertanto, come condivisibilmente osservato in dottrina, quest'ultima viene allora in considerazione come mero presupposto cui è collegato un giudizio di inidoneità a ricoprire la carica elettiva: trattasi, quindi, di un requisito negativo ai fini della capacità di partecipazione alla competizione elettorale. L'incandidabilità, dunque, preclude in radice la possibilità di adire una carica elettiva o di mantenerla. Elide, cioè, in nuce il diritto di elettorato passivo e non soltanto l'esercizio dello stesso. È una causa ostativa alla copertura della carica, che determina la nullità dell'elezione e produce l'effetto della decadenza di chi è incandidabile.
una
La candidabilità, del resto, deve sussistere e permanere al momento: i) della presentazione delle candidature (infatti è richiesta autocertificazione ai candidati sotto pena di sanzioni penali); ii) della
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proclamazione (cfr. art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 253 del 2012, secondo cui, "Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti"); iii) della convalida da parte del Consiglio Comunale (cfr. artt. 10, comma 3, del d.lgs. 235 del 2012 e 41 TUEL); iv) per tutto il mandato elettorale (cfr. artt. 16 e 10 del d.lgs. n. 235 del 2012). Il chiaro tenore letterale dell'art. 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 nemmeno consente di ipotizzare che il rinvio all'art. 143, comma 11, TUEL, rinvenibile suo comma 2, si riferisca ai soli profili di rito, come, invece, sostiene il ER. Invero, il d.lgs. n. 235 del 2012 non detta speciali norme procedimentali ma si limita a regolare le modalità con cui la causa di decadenza, nei casi in cui essa opera di diritto, deve essere resa nota agli organi preposti affinché essi possano prenderne atto (cfr. artt. 10, comma 4, e 12, comma 4). Inoltre, si rivela poco comprensibile l'ipotizzare che l'art. 16 rinvii all'art. 143, comma 11, limitatamente agli aspetti di rito appena ricordati, che valgono alla declaratoria della decadenza di diritto del soggetto che ricopre una determinata carica elettiva: infatti, se il ricorrente muove dall'assunto che l'art. 143, comma 11, non produce la decadenza ove la incandidabilità sia sopravvenuta, nessuna utilità avrebbe il rinvio operato dal menzionato art. 16 ai citati artt. 10 e 12 che regolano il procedimento di "presa d'atto". Un'interpretazione secondo la quale l'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2021 non troverebbe applicazione ai mandati in corso, dunque, non può essere condivisa, atteso che ne vanificherebbe la ratio, comportando la permanenza nella carica pubblica di coloro che sono stati eletti dopo lo scioglimento dell'organo ma successivamente colpiti da sentenza definitiva di incandidabilità: in altri termini, l'amministratore pubblico ritenuto responsabile di condotte pregiudizievoli resterebbe in carica continuando a svolgere il proprio mandato sebbene colpito da sentenza definitiva di incandidabilità, il che, evidentemente, non è accettabile perché determinerebbe lo svilimento della norma volta alla repressione della
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corruzione nella Pubblica Amministrazione. Del resto, se la conoscenza de causa di incandidabilità preesistente comporta, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012, un obbligo del consiglio comunale di revoca della nomina o della convalida dell'elezione, specularmente non avrebbe senso che tale obbligo venisse meno laddove la causa di incandidabilità intervenga in corso di mandato. In definitiva, è ragionevole concludere nel senso che l'art. 16 d.lgs. n. 235 del 2012 completa la disciplina dell'art. 143, comma 11, TUEL nella misura in cui consente di ritenere che l'incandidabilità sopravvenuta, per l'amministratore responsabile dello scioglimento, comporta, oltre alla sua ineleggibilità per il turno o i due turni successivi allo scioglimento stesso (a seconda della utilizzazione, ratione temporis, del testo del menzionato art. 143, comma 11, anteriore o posteriore alle modifiche apportategli dal d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018), la decadenza dalla carica riassunta medio tempore, al pari delle incandidabilità "proprie".
3.9. Va rimarcato, infine, che: i) il cd. diritto di elettorato passivo deve essere regolato dal Legislatore, il quale, quindi, certamente può anche limitarlo, sia pure, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, se ed in quanto ciò sia razionalmente giustificabile dal fine di tutelare altri interessi costituzionalmente protetti e comunque nel rispetto del principio di eguaglianza (formale e sostanziale); ii) quella stessa Corte, ripetutamente investita di questioni di legittimità costituzionale, sotto vari profili, della disciplina normativa succedutasi nel tempo in tema di incandidabilità alle cariche elettive pubbliche e di decadenza di diritto dalle stesse, ha affermato che il fondamento costituzionale di tali misure va rinvenuto principalmente nell'esigenza di assicurare il buon andamento e l'onorabilità delle amministrazioni pubbliche, tutelata, rispettivamente, dall'art. 97, comma 2, e dall'art. 54, comma 2, Cost. anche al fine di salvaguardare altri valori di primario rango costituzionale, come la tutela della libera determinazione degli organi e l'ordine e la sicurezza pubblica (cfr. C. Cost. nn. 197/1993,
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288/1993, 141/1996, 132/2001, 25/2002, 352/2008, 118/2013, 276/2016, 35/2021 e 230/2021). Del resto, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte riconosciuto che le limitazioni del cd. diritto di elettorato passivo non sono in contrasto con la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà Fondamentali nella misura in cui perseguano un legittimo scopo, quale quello di assicurare il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la libertà decisionale degli organi elettivi pubblici, siano ragionevolmente proporzionate allo scopo perseguito e siano applicate all'esito di procedimenti che garantiscano a chi ne sia colpito di difendersi adeguatamente (cfr., ad esempio, Corte EDU 17 giugno 2021, sul ricorso 63772/16, Galan c. Italia;
Corte EDU 17 giugno 2021, sul ricorso n. 55093/13, Maniscalco c. Italia). Nella specie, allora, nel bilanciamento tra il rispetto della rappresentanza politica ed il diritto di elettorato passivo, da una parte, ed i principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, dall'altra, è ragionevole riconoscere una prevalenza dei secondi sui primi. Invero, come efficacemente sostenuto in dottrina, «Le norme poste a fondamento di istituti come lo scioglimento dell'ente locale per infiltrazioni mafiose o l'incandidabilità degli amministratori ritenuti responsabili dello stesso non ammettono eccezioni nella loro portata, pena il pregiudizio dell'ordinata convivenza civile. Subordinare i principi di legalità, imparzialità e buon andamento al rispetto della rappresentanza politica e dell'autonomia dell'ente locale, poste alla base della volontà di non allontanare dalle proprie funzioni chi ha compromesso i fondamentali principi all'agere amministrativo, comporta, inevitabilmente, un vulnus all'ordine ed alla sicurezza pubblica vanificando i poteri prefettizi in materia e il sistema delle norme poste a garanzia dell'unità dell'ordinamento giuridico>>
4. Le argomentazioni che hanno condotto al rigetto dei motivi di ricorso secondo e terzo comportano la necessità di delibare l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, qui riproposta dal ER in relazione all'art. 76 Cost. per asserito eccesso di delega. In
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Numero di raccolta generale 18559/2025 particolare, assume il ricorrente che, con l'art. 1, comma 64, lett. 08/07/2025 Data pubblicazione legge n. 190 del 2012, il Parlamento aveva delegato il Governo, per quanto qui di interesse, a "disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica". L'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, operando l'estensione della suddetta disciplina anche ad un'ipotesi di incandidabilità - quella, cioè, dell'art. 143, comma 11, TUEL - non derivante da "sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica", aveva ecceduto nell'esercizio della delega.
4.1. Orbene, va ricordato, preliminarmente, che la valutazione - operata dal giudice di merito - circa la rilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale ha carattere puramente ordinatorio e la questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio (cfr. Cass. n. 16517 del 2020). Come già affermato da questa Corte, le censure riguardanti le decisioni relative alle questioni di legittimità costituzionale non si presentano come fini a sé stesse, ma hanno funzione strumentale in relazione all'obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con il provvedimento impugnato, sicché l'impugnazione deve intendersi come diretta ad investirne il punto regolato dalle norme giuridiche la cui costituzionalità sia oggetto di contestazione (cfr. Cass. n. 16517 del 2020; Cass. n. 9248 del 2018; Cass. n. 25343 del 2014; Cass. n. 12055 del 2003).
4.2. Tanto premesso, l'eccezione in questione deve considerarsi manifestamente infondata. Invero, come si legge nella qui condivisa motivazione di Cass. n. 29442 del 2024, <<deve riconoscersi comunque al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative" (Corte cost. sentenza n. 94 del 2014, considerato in diritto, par. 4; Corte cost. sentenza n. 105 del 2022, punto 12), purché conformi ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante, i quali devono "consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da
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Numero registro generale 14314/2024 Numero sezionale 2547/2025 Numero di raccolta generale 18559/2025
regolamentare" (Corte cost. sentenza n. 158 del 1985, considerato par. 1. 24). In tale perimetro, unitariamente delimitato dall'oggetto della delega e dai principi e criteri direttivi, il Governo è dunque abilitato a svolgere la propria attività di "riempimento" normativo, che non consiste nella mera esecuzione delle previsioni contenute nella legge di delega, ma nello sviluppo di queste ultime (Corte cost. sentenza n. 104 del 2017; Corte cost., sentenza n. 166 del 2023, punto 3.1)». In altri termini, come ha più volte ricordato pure la giurisprudenza costituzionale, <<la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. [...]. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d'altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge di delega, fino all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse (sentenza n. 194 del 2015 e sentenze n. 182 e n. 50 del 2014)» (cfr. C. Cost. sent. n. 133 del 2021). Il contenuto della delega, dunque, deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega ed i relativi principi, oltre che delle finalità che la ispirano, verificando, nel silenzio di criteri direttivi su uno specifico tema, se le scelte adottate non siano in contrasto con gli indirizzi generali della delega stessa (cfr. Corte cost. n. 341/2007; Corte cost. n. 426/2006; Corte cost. n. 285/2006). Al legislatore delegato compete, quindi, come sancito pure da Cass. n. 16517 del 2020, <<uno spazio di discrezionalità che può essere più o meno ampio in relazione al grado di specificità dei criteri della delega (Corte cost. 213/2005; Corte cost. 490/2000), consentendo comunque l'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (Corte Cost. 98/2008)».
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4.3. Posto, allora, che, come ancora si legge nella già menzionata n. 29442 del 2024, «la valutazione di conformità della legge delegata alle prescrizioni rese dal legislatore delegante deve essere effettuata operando "due processi ermeneutici paralleli" (Corte cost. sentenza n. 250 del 2016, considerato in diritto, par. 5.1; Corte cost., sentenza n. 149 del 2024, punto 3.1). Il primo riguarda la legge di delega, le cui disposizioni in tema di oggetto, principi e criteri direttivi vanno interpretate considerando anche il contesto sul quale il legislatore delegante interviene e le finalità che l'intervento normativo persegue;
il secondo attiene alle norme dettate dal legislatore delegato, che devono essere interpretate nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega», è opportuno rimarcare che, nella specie, il Parlamento, con l'art. 1, comma 63, della legge n. 190 del 2012, aveva delegato il Governo "ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane". La delega, dunque, non era limitata alle sole ipotesi di incandidabilità derivante da sentenza penale di condanna, in quanto copriva l'intero ventaglio delle ipotesi di incandidabilità. Pertanto, nella misura in cui l'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012 ha esteso la disciplina delle ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui all'art. 1, comma 63, della legge 190 del 2012 anche ad un'ipotesi di incandidabilità - quella, cioè, dell'art. 143, comma 11, TUEL - non derivante da "sentenza definitiva di
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condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica", esso, lungi dall'avere ecceduto nell'esercizio della delega (nel senso di dilatarne l'oggetto fino all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. Cfr. C. Cost., sent. n. 133 del 2021), ha rappresentato, in realtà, un coerente sviluppo ed un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, plausibilmente volte a superare le criticità interpretative suscitate dal menzionato art. 143, comma 11, TUEL, mirando, cioè, a sancire la regola secondo cui, se la incandidabilità sopravviene alla proclamazione dell'amministratore eletto una seconda volta all'esito di un turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale, egli non può svolgere il mandato sino alla scadenza ma decade dalla nomina, benché in carica.
5. In definitiva, l'odierno ricorso di IO ER deve essere respinto, contestualmente enunciandosi i seguenti principi di diritto: <In tema di azioni popolari in materia elettorale, il Prefetto rimasto soccombente in primo grado nell'azione da lui promossa ex art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 è legittimato a proporre appello avverso la corrispondente decisione>>; <In tema di elettorato passivo, giusta il combinato disposto degli artt. 10, 11 e 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, il sindaco che sia stato rieletto nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, perché non ancora dichiarato, in via definitiva, incandidabile ex art. 143, comma 11 del d.lgs. n. 267 del 2000, al momento delle votazioni, non può continuare a svolgere l'incarico una volta che sia stata definitivamente accertata in sede civile la sua responsabilità nella causazione del pregresso commissariamento del consiglio comunale»; «In tema di elettorato passivo, l'art. 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 completa la disciplina dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'incandidabilità sopravvenuta, per l'amministratore responsabile dello scioglimento, comporta, oltre alla decadenza dalla carica riassunta medio tempore, al pari delle incandidabilità "proprie", la sua ineleggibilità per il turno
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Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d988300 Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 33ca460b44ae521
Oscuramento disposto
Numero registro generale 14314/2024
Numero sezionale 2547/2025
Numero di raccolta generale 18559/2025
o i due turni successivi allo scioglimento stesso (a seconda della utili228218 08/07/2025 ratione temporis, del testo del menzionato art. 143, comma 11, anteriore o posteriore alle modifiche apportategli dal d.l. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018)»; <In tema di elettorato passivo, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, nella parte in cui ha esteso la disciplina della incandidabilità di cui al medesimo d.lgs. ad un'ipotesi di incandidabilità - quella, cioè, dell'art. 143, comma 11, TUEL - non derivante da "sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica"».
5.1. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti costituite in ragione della novità delle questioni giuridiche affrontate, altresì dandosi atto, - come chiaramente consentito da Cass., SU, n. 4315 del 2020, rv. 657198-06 - che, giusta la previsione di cui all'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli atti dell'odierno procedimento sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
5.2. Va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di IO ER e compensa interamente tra le parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità. Dispone per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/20003. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il giorno 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
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La Presidente
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Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31cbae150d988300 Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33ca460b44ae521