Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 2
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento (benché eventualmente ricompreso, da un punto di vista formale, in una sentenza) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte Costituzionale, e, d'altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio. Tuttavia, si deve presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimità costituzionale non si presentino come fine a se stesse, ma abbiano funzione strumentale in relazione all'obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l'impugnazione investa sostanzialmente, sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica la cui costituzionalità è contestata.
Il sistema di perequazione automatica delle pensioni, a partire dall'art. 21, legge n. 730 del 1983, è stato caratterizzato, da un canto, dalla previsione di un adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici in forza di un indice ISTAT ricognitivo dell'andamento dei prezzi di consumo, dall'altro, da meccanismi di contenimento (in primo luogo, le c.d. 'fasce') che differenziano l'automatismo, facendolo regredire ad adeguamento solo parziale, secondo l'importo (da ultimo, complessivo) del trattamento pensionistico; questo meccanismo va valutato alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale secondo i quali, benché non sia stato costituzionalizzato il principio della piena perequazione automatica del trattamento pensionistico (tra le altre, Corte cost., n. 62 del 1999; n. 256 del 2001), occorre tuttavia che risulti assicurata una ragionevole corrispondenza tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni (Corte cost., n. 226 del 1993; n. 42 del 1993), cosicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt, 11, D.Lgs. n. 503 del 1992 e 21, legge n. 730 del 1983, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma e 38, primo e secondo comma, Cost., qualora, come nella specie, non risulti sussistente l'inidoneità del meccanismo di adeguamento a preservare la sufficienza della pensione ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita ed una esistenza libera e dignitosa; inoltre, è manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, cit., in relazione all'art. 76, Cost., nella parte in cui prevede un sistema di rivalutazione per 'fasce', tenuto conto del principio secondo il quale il legislatore delegato doveva assicurare la stabilizzazione del rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo, mentre l'eliminazione della dinamica delle retribuzioni è nel criterio di delega che considera la perequazione automatica delle pensioni in funzione della salvaguardia del loro potere d'acquisto (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'assunto del ricorrente, secondo il quale dal 1985 al gennaio 1998 si era visto ridurre la pensione di circa lire 1.5000.000 l'anno non permetteva di ritenere neppure dedotto l'ampliamento della 'forbice' tra pensione e retribuzione necessario per dare consistenza al dubbio di illegittimità costituzionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12055 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IO MA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAMPO DEI FIORI 24, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLO VIDETTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 380/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/10/00 R.G.N. 338/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL RICORSO 1. Con sentenza del 16 aprile 1999 il tribunale di Torino respingeva il ricorso con il quale Di IA RI aveva chiesto la riliquidazione della propria pensione tenendo conto della dinamica salariale e dell'adeguamento del costo della vita al 100% sull'importo totale della pensione medesima. Avverso tale sentenza, depositata in data 24.5.99, proponeva appello Di IA RI con ricorso depositato il 21.3.2000 chiedendone la riforma.
In particolare l'appellante, nel prendere atto del fatto che il Tribunale, nel respingere la sua richiesta, aveva applicato correttamente le norme di legge in vigore in relazione all'oggetto della domanda, nel ricorso in appello eccepiva la illegittimità costituzionale di tali norme e chiedeva, in via principale la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché pronunciasse sulla illegittimità dell'art. 11 d.lgs. n. 503/92 per contrasto con l'art. 76 Cost. con riferimento alla legge delega n.421/92, nella parte in cui, rinviando ai commi 4 e 5 dell'art. 24 della legge 41/86, prevedeva un sistema di rivalutazione delle pensioni per fasce;
dell'art. 21, comma 3, della legge n.730/83, nonché del medesimo art. 11 d.lgs. n. 503/92 per violazione degli artt. 3, 36 comma 1, 38 commi 1 e 2
Cost. non essendo garantita una pensione proporzionata ed adeguata, nonché per disparità di trattamento all'interno della stessa categoria di pensionati a seconda che essi percepiscano pensioni inferiori o superiori al trattamento minimo;
dell'art. 11 d.lgs. 503/92 per contrasto con l'art. 76 Cost. in riferimento alla legge delega n. 421/92 nella parte in cui non prevedeva il collegamento della pensione con la dinamica salariale.
Nel merito l'appellante chiedeva comunque la riliquidazione della pensione con adeguamento al costo della vita al 100% sull'importo totale della pensione medesima e tenendo conto della dinamica salariale.
Si costituiva l'INPS che chiedeva la reiezione del gravame. L'adita Corte d'appello di Torino con sentenza del 26.9.2000 - 16.10.2000 rigettava il ricorso compensando le spese di giudizio. In particolare osservava la Corte d'appello che dalla stessa lettura della legge delega (l. n. 421/92) emergeva come il legislatore delegante non avesse "imposto" di agganciare le pensioni alla dinamica salariale con criterio predeterminato ed automatico, ma avesse unicamente prescritto che, nel dettare la disciplina della perequazione automatica delle pensioni, il legislatore delegato "tenesse conto" anche del sistema relativo ai lavoratori in attività.
Nè si poteva affermare che il legislatore delegato non avesse tenuto in alcun conto il sistema relativo ai lavoratori in attività, in quanto nell'art. 11 del d.lgs. 503/92 era previsto un adeguamento con riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
e ciò rappresentava un valido parametro anche per l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori in attività.
Inoltre la Corte d'appello riteneva che il sistema di perequazione per fasce (già previsto dall'art. 21 legge n. 730/83) fosse conforme ai principi costituzionali. In particolare affermava che la proporzionalità e l'adeguatezza della pensione possono essere assicurate mediante qualsiasi meccanismo che consenta un adeguamento del trattamento pensionistico al costo della vita, indipendentemente dall'aggancio alla dinamica delle retribuzioni;
richiamava infine la discrezionalità del legislatore nel bilanciare tutti i fattori costituzionalmente rilevanti alla luce della esigenza di tener conto del limite delle risorse disponibili.
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Di IA con un unico motivo, illustrato anche con successiva memoria. Resiste con controricorso l'INPS
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce "violazione di legge - violazione e falsa applicazione dei principi giuridici e giurisprudenziali in tema di proporzionalità e adeguatezza del trattamento previdenziale - violazione del principio di uguaglianza;
il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c. n.
3 - erronea motivazione sull'applicazione dei principi di cui sopra in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c". Il ricorrente in sostanza ripropone le eccezioni di incostituzionalità già proposte nei gradi di merito del giudizio, sostenendo l'illegittimità delle seguenti norme:
a) dell'art. 11 d.lgs. n. 503/92 per contrasto con l'art. 76 Cost. con riferimento alla legge delega 421/92, nella parte in cui, rinviando ai commi 4 e 5 dell'art. 24 della legge n.41/86, prevede un sistema di rivalutazione delle pensioni per fasce;
b) dell'art. 21, comma 3, della legge n.730/83 nonché dell'art. 11 d.lgs. n.503/92 per violazione degli artt. 3, 36 comma 1, 38 commi 1
e 2 Cost. perché non garantiscono una pensione proporzionata ed adeguata, nonché per disparità di trattamento all'interno della stessa categoria di pensionati a seconda che essi percepiscano pensioni inferiori o superiori al trattamento minimo;
c) dell'art. 11 d.lgs. n.503/92 per contrasto con l'art. 76 Cost. in riferimento alla legge delega n.421/92 nella parte in cui non prevede il collegamento della pensione con la dinamica salariale.
2. In via pregiudiziale deve esaminarsi innanzi tutto l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell'INPS nel controricorso;
eccezione che è da respingere. È vero che questa Corte (Cass., sez. lav., 6 maggio 1995, n. 4937) ha affermato che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento (benché eventualmente ricompreso, da un punto di vista formale, in una sentenza) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, e, d'altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio. Tuttavia ha anche aggiunto che si deve presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimità costituzionale non si presentino come fine a sè stesse, ma abbiano funzione strumentale in relazione all'obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l'impugnazione investa sostanzialmente, sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato della norma giuridica la cui costituzionalità è contestata.
Nella specie è sufficientemente chiara la pretesa di merito respinta dai giudici di merito e rispetto alla quale il ricorrente solleva, anche in questo grado di giudizio, le medesime eccezioni di incostituzionalità: è la pretesa di riliquidazione del suo trattamento pensionistico sulla base innanzi tutto della variazione (integrale e non già solo parziale) del costo della vita nonché d'altra parte sulla base della dinamica delle retribuzione dei lavoratori in servizio.
3. Nel merito il ricorso è infondato per essere manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dal ricorrente, pur rilevanti per quanto appena sopra osservato.
4. Giova innanzi tutto richiamare il quadro normativo di riferimento.
4.1. La perequazione automatica dei trattamenti pensionistici - dopo l'iniziale previsione di un singolare meccanismo di redistribuzione degli avanzi di esercizio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni da utilizzare appunto per la rivalutazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (art. 10 legge 21 luglio 1965, n. 903, poi abrogato dall'art. 5 lett. h) l. 18 marzo 1968 n. 238) - è stata introdotta dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 (di revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) che, all'art. 10, ha previsto che gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1^ gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Erano peraltro escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui aveva effetto l'aumento, salvo che per i trattamenti minimi. Quindi la prima versione della perequazione automatica considerava solo (ma integralmente) la dinamica del "costo della vita".
4.2. Il sistema veniva sensibilmente mutato dalla legge 3 giugno 1975, n. 160 (recante norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) che sostituiva al criterio unitario dell'art. 19 cit. un criterio duplice (legato in parte alle variazioni del costo della vita, in parte alla dinamica dei trattamenti retributivi minimi) e differenziato (distinguendosi tra trattamenti pensionistici minimi e trattamenti eccedenti il minimo).
In particolare - in questa seconda fase - l'art. 9 poneva un collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria stabilendo che l'importo mensile del trattamento minimo di pensione era aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Il successivo art. 10, poi, nel disciplinare più in generale la perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, stabiliva che dal 1^ gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti erano aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente art. 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi del cit. art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Con la stessa decorrenza poi gli importi delle pensioni erano inoltre aumentati di una quota aggiuntiva fissa di scatti di contingenza calcolati con il sistema del punto (ossia calcolando il numero dei punti di contingenza accertati per i lavoratori dell'industria).
Nel complesso quindi era questo un sistema ben più articolato di quello del 1969, la cui caratteristica essenziale era costituita dalla modularità: doppio criterio (trattamento minimo di pensione / trattamenti eccedenti il minimo) e doppia indicizzazione (alla dinamica delle retribuzioni minime / alla scala mobile).
4.3. Pretermettendo una serie di interventi legislativi diretti all'armonizzazione delle discipline dei sistemi speciali con l'estensione delle stesse regole vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, si perviene al sistema di perequazione automatica censurato dal ricorrente: quello dell'art. 21 legge 27 dicembre 1983, n. 730 che - in quella che può qualificarsi come terza fase del processo di evoluzione del quadro normativo in materia - segna un ritorno al meccanismo della sola variazione percentuale legata all'andamento del costo della vita.
Infatti tale disposizione prescrive che gli aumenti di perequazione intervengono, a far tempo dal 1^ maggio 1984, alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Quindi la perequazione automatica delle pensioni è dipendente dall'andamento della scala mobile che segna parallelamente la dinamica, altrettanto automatica, delle retribuzioni. Viene però introdotto il sistema delle "fasce" in quanto si prevede che la percentuale di variazione dell'indice trimestrale si applica integralmente solo sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo tale percentuale è ridotta al novanta per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al settantacinque per cento. Inoltre l'art. 21 cit. lascia ferme le norme in materia di aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale. Peraltro il successivo art. 21, comma 5, legge 11 marzo 1988, n. 67, ha poi stabilito che tale aumento delle pensioni dovesse calcolarsi in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui al cit. art. 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, con il limite però che la perequazione complessiva delle pensioni non doveva in ogni caso comportare un aumento percentuale di queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.
Quindi in sostanza l'art. 21 cit. abbandona il sistema delle "quote fisse" (i.e. aumenti di punti di contingenza pari all'80%), già previsto dall'art. 10 l. n. 160 del 1975 (che aveva portato all'"appiattimento" delle pensioni), e ritorna al sistema degli incrementi percentuali dell'art. 19 della l. 153 del 1969; però contestualmente introduce per la prima volta il sistema delle "fasce" che rimarrà anche negli anni successivi (i.e. recuperi dell'inflazione decrescenti per quote di pensione crescenti con tre gradienti: 100%, 90% e 75%).
Il sistema delle fasce è poi confermato dall'art. 24 legge 28 febbraio 1986, n. 41, che peraltro modifica la periodicità della perequazione automatica.
4.4. Successivamente il progressivo deteriorarsi della finanza pubblica - che già aveva mostrato segni di sofferenza, di cui il sistema delle "fasce" era espressione - porta ad una brusca soluzione di continuità nello sviluppo della disciplina della perequazione delle pensioni. Ed infatti l'art. 2 d.l. 19 settembre 1992, n. 384, emanato nella contingenza di una grave crisi valutaria, sospese l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che prevedesse aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private (il rigore di questa disciplina veniva poi temperato dalla legge di conversione 14 novembre 1992 n. 438). Pressoché contemporaneamente il legislatore ha posto mano alla riforma previdenziale con la legge 23 ottobre 1992, n. 421, di delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in settori quali la sanità, il pubblico impiego, la finanza territoriale e, appunto, la previdenza.
In particolare l'art. 3 ha previsto l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, che in generale perseguissero lo "scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo" ed introducessero, in particolare per quanto rileva nella presente controversia, una "disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto" (lettera q del cit. art. 3).
Nell'esercizio di tale delega è stato emesso il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici) che all'art. 11 ha previsto che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Quindi muta l'indice Istat che non è più quello rilevante ai fini della scala mobile;
il nuovo indice, quello adottato dall'art. 11, è peraltro calcolato sulla base della variazione dei prezzi di un insieme più ampio di beni e quindi è maggiormente sensibile a registrare i processi inflattivi. Inoltre - stabilisce ancora l'art. 11 - si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: ossia si conferma il sistema delle fasce sopra indicato.
Il secondo comma della medesima disposizione - che, stante la sua forza e valore di legge ordinaria, non incide sul sistema delle fonti (come invece parrebbe secondo il suo tenore letterale), ma che ha non di meno una valenza programmatica e di sistema - prevede poi che ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Quindi rispetto all'art. 21 l. n.730 del 1983 da una parte il legislatore delegato (del 1992) - muovendosi lungo una linea di continuità con la previgente disciplina - ha confermato il sistema di incrementi percentuali (abbandonando definitivamente quello delle "quote fisse"), nonché ha ribadito il sistema delle "fasce" (i.e. recuperi dell'inflazione decrescenti per quote di pensione crescenti); però d'altra parte è risultata l'eliminazione del sistema della "doppia indicizzazione" dell'art. 10 l. n. 160/75 (alla variazione dell'indice dei prezzi e alla dinamica salariale delle retribuzioni minime) sicché è venuto meno ogni collegamento alla dinamica salariale.
4.5. Successivamente - in disparte l'intervento marginale dell'art. 14 legge 23 dicembre 1994, n. 724, sulla decorrenza della perequazione automatica delle pensioni (fissata al primo gennaio di ogni anno) - il sistema delle "fasce" è stato indirettamente confermato dalla stessa legge 8 agosto 1995, n. 335, di radicale riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che, nell'integrare il disposto del secondo comma del cit. art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, implicitamente ribadisce l'impianto complessivo di tale disposizione. Il quale viene poi ulteriormente confermato dall'art. 59 legge 27 dicembre 1997, n. 449 (recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) che al quarto comma lo generalizza prevedendo - nel quadro del processo di armonizzazione dei sistemi previdenziali - l'esclusione di ogni diversa forma, ove ancora prevista, di adeguamento anche collegata all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio (sicché il legislatore ha fatto venir meno ogni c.d. clausola oro che in alcuni sistemi previdenziali di settore ancora operava, come trattamento di miglior favore, agganciando la perequazione automatica delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni del personale in servizio). Parimenti il successivo tredicesimo comma introduce una disposizione a carattere contingente (per un quadriennio), sempre al fine di contenimento della spesa previdenziale. Si prevede infatti che sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998. A decorrere poi dal 1^ gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS, mentre continua a non trovare applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo. Tale disposizione non abroga il meccanismo delle "fasce" di cui all'art. 24, comma 4, l. n.41/86, richiamato dall'art. 11 l. n. 503/92 che pertanto, non essendo incompatibile con l'introdotta misura di contenimento, deve intendersi applicabile cumulativamente.
Un'ulteriore misura restrittiva è poi contenuta nell'art. 34 legge 23 dicembre 1998, n. 448, che introduce il criterio della valutazione cumulativa dei plurimi trattamenti pensionistici spettanti al medesimo soggetto con l'effetto di ampliare i meccanismi di contenimento della perequazione automatica. Si prevede infatti che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi. L'aumento della rivalutazione automatica così calcolato sulla base di questa valutazione cumulativa viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.
4.6. In conclusione il sistema di perequazione automatica delle pensioni si è evoluto per fasi e da ultimo (a partire dall'art. 21 legge 27 dicembre 1983, n. 730) ha assunto questa duplice connotazione: da una parte la previsione di carattere generale di un adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici in forza di un indice Istat ricognitivo dell'andamento dei prezzi dei beni di consumo;
d'altra parte l'operatività di meccanismi di contenimento (le c.d. "fasce", innanzi tutto) che differenziano l'automatismo - facendolo regredire ad adeguamento solo parziale - secondo l'importo (da ultimo, complessivo) del trattamento pensionistico.
5. Così posto il quadro normativo di riferimento le censure di violazione degli artt. 3, 36, comma 1, e 38, commi 1 e 2, Cost. - da parte sia dell'art. 11 d.lgs. n. 503 del 1992 sia dell'art. 21 l. n. 730 del 1983 - possono essere esaminate congiuntamente.
Determinante al fine della valutazione della manifesta infondatezza delle censure è la giurisprudenza costituzionale in tema di perequazione automatica ed adeguatezza dei trattamenti pensionistici, che - può subito notarsi - si è evoluta negli anni lungo il filo conduttore del leitmotiv costituito da un'affermazione ricorrente:
"il fatto che il legislatore, nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio, non abbia parallelamente esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima categoria non rappresenta venerazione di alcun canone costituzionale, bensì atto di esercizio legittimo di 'una discrezionalita' sua proprià".
È vero che la Corte costituzionale (sent. n. 173 del 1986) ha affermato che "la proporzionalità e l'adeguatezza devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurati anche nel prosieguo, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta". E successivamente, nella sentenza n. 501 del 1988, ha ribadito che dal canone dell'art. 36 Cost. "consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo". Ma la stessa sentenza n. 173/86, cit., ha subito puntualizzato che l'attuazione di tale garanzia "non comporta.. la necessaria ed integrale coincidenza tra la pensione e l'ultima retribuzione, ne' un costante adeguamento al mutevole potere di acquisto della moneta, specie per effetto della svalutazione monetaria, ma sussiste una sfera di discrezionalità riservata al legislatore per l'attuazione graduale dei detti precetti". Ha poi precisato la Corte (sent. 119 del 1992) che i principi di adeguatezza e proporzionalità della pensione (ex art. 36 Cost.) - pur non comportando "che sia garantita in ogni caso l'integrale corrispondenza fra retribuzione e pensione" - richiedono però una "commisurazione del trattamento di quiescenza al reddito percepito in costanza di rapporto di lavoro"; commisurazione questa che può essere variamente attuata "secondo determinazioni discrezionali del legislatore" e la non vincolatezza del quomodo di tale commisurazione è in fondo conseguenza del bilanciamento complessivo dei valori in gioco che deve operare il legislatore tenendo conto anche della "concreta ed attuale disponibilità delle risorse finanziarie". Ed ancora la sentenza n. 337 del 1992 secondo cui "l'art. 38 Cost. non esige che l'adeguamento delle prestazioni previdenziali ai mutamenti del potere di acquisto della moneta proceda mediante meccanismi automatici", potendo "esso ...avvenire" - aggiunge la Corte - " anche con interventi legislativi periodici, la scelta dell'uno o dell'altro metodo essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore".
Quindi - ha ulteriormente ribadito la sent. n. 223 del 1993 - la garanzia di adeguatezza della pensione non si traduce necessariamente in un rigido meccanismo di perequazione: "la scelta in concreto del meccanismo di perequazione è riservata al legislatore chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie".
Anche più recentemente C. cost. 5 marzo 1999, n. 62, ha ribadito che non vi è un principio costituzionale che imponga l'automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi. Ed anzi da ultimo la Corte (ord. n. 0 256 del 17 luglio 2001) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che - come sopra esposto - ha introdotto ulteriori misure di contenimento dell'automica operatività della perequazione dei trattamenti pensionistici escludendola per l'anno 1998 per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo Inps. In ogni caso l'estensione alle pensioni del meccanismo di adeguamento periodico delle retribuzioni rappresenta un'"attività ... certamente estranea al sindacato di costituzionalità e viceversa propria del legislatore" (ordinanza n. 92 del 1991 );
ossia si tratterebbe comunque di una pronuncia additiva non a rime obbligate perché "esula dai limiti del controllo di legittimità" un'operazione additiva che comporti la riliquidazione automatica delle pensioni come conseguenza dell'aumento delle retribuzioni (sentenza n. 42 del 1993). Infatti "rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione delle misure e dei criteri di adeguamento dei trattamenti pensionistici alla variazione del costo della vita nonché delle modalità di perequazione degli stessi" (sentenza n. 20 del 1991 ).
6. La mancata costituzionalizzazione, per il tramine del canone di necessaria adeguatezza del trattamento pensionistico ex art. 38, comma 2, Cost., della piena ed integrale perequazione automatica implica però un diverso correttivo perché una perequazione solo parziale, se protratta nel tempo, fa inevitabilmente arretrare il trattamento pensionistico al di sotto della soglia di adeguatezza. E questo correttivo si rinviene nella giurisprudenza costituzionale innanzi tutto laddove nella già citata sentenza n. 42/93 si esclude che i trattamenti pensionistici possano essere "cristallizzati" (ossia prolungatamente bloccati in cifra); ma soprattutto laddove si prefigura - nella evenienza che l'andamento delle retribuzioni pervenga a discostarsi dalle pensioni al di là di un "ragionevole rapporto di corrispondenza" - il possibile insorgere di una questione di costituzionalità (sotto il profilo della lesione del principio di adeguatezza) in relazione alla "mancata previsione di un qualsivoglia meccanismo di raccordo fra variazioni retributive indotte dagli aumenti del pubblico impiego e computo delle pensioni".
Quindi è vero che non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale, ma occorre pur sempre che vi sia "una ragionevole corrispondenza (evitando che si determini un non sopportabile scostamento) tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni" (sent. n. 226 del 1993); ossia sussiste "la necessità di un raccordo tra dinamica retributiva e dinamica pensionistica non nel senso di un costante o periodico allineamento delle pensioni alle retribuzioni, ma nel senso che il verificarsi di una evenienza siffatta (irragionevole scostamento anziché ragionevole corrispondenza) è indice sintomatico - in mancanza di una sostanziale modifica della prestazione lavorativa - della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare la costante sufficienza della pensione ad "assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa" (ancora sent. n. 226 del 1993). Il progressivo allargarsi di questa "forbice" (tra pensioni e retribuzioni) è poi esaltato nel caso di radicale ristrutturazione del sistema retributivo del personale in servizio, quale quello preso in considerazione dalla citata sentenza n. 501 del 1988 (cfr. anche sent. n. 1 del 1991). Nella fattispecie non solo non risulta provata, ma in realtà neppure dedotta l'ampiezza percentuale di questa "forbice" essendosi il ricorrente limitato ad affermare che dalla data del pensionamento (agosto 1985) fino al gennaio 1998 si era visto ridurre la sua pensione di circa lire 1.500.000 all'anno.
Quindi sotto ogni profilo le eccezioni di illegittimità costituzionale suddette sono manifestamente infondate.
7. Quanto alla censura di violazione dell'art. 76 Cost. ad opera dell'art. 11 cit. - violazione dedotta sotto un duplice profilo (sistema di rivalutazione delle pensioni per "fasce" e quindi non integrale;
mancato collegamento della pensione alla dinamica salariale) deve considerarsi che il criterio di delega va letto unitamente alla premessa comune che evidenzia lo "scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo"; quindi c'è un'esigenza di compatibilita con le risorse disponibili. Ciò giustifica le "fasce", che peraltro non sono una "novità" del legislatore delegato ma che erano già presenti nell'art. 21 del 1983 poi confermate dall'art. 24 del 1986;
ossia il meccanismo delle "fasce" rappresentava già da dieci anni uno strumento di raccordo tra perequazione automatica e compatibilità con le risorse.
Certo la pensione si riduce;
ma comunque è assicurata la rivalutazione al 100% del doppio del trattamento minimo;
ciò - unitamente alla pur non piena perequazione del trattamento eccedente, assicura il rispetto anche dell'art. 38 Cost.. Peraltro il secondo comma associa alla perequazione automatica la previsione di una perequazione mirata, anno per anno, secondo le contingenze economiche.
Quanto al collegamento alla dinamica salariale c'è da considerare che l'eliminazione alla dinamica delle retribuzioni è in realtà nel criterio di delega che infatti considera la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici in funzione della "salvaguardia del loro potere di acquisto". È vero che il legislatore delegato doveva tener anche conto del "sistema relativo ai lavoratori in attività";
ma il riferimento è all'(eventuale) sistema perequativo delle retribuzioni, non già alla dinamica retributiva. Quindi anche l'eccezione di violazione dell'art. 76 Cost. sotto i due menzionati profili è manifestamente infondata.
8. Dal rigetto delle eccezioni di incostituzionalità consegue all'evidenza - come non manca di riconoscere, in tale evenienza, la difesa del ricorrente - che non sussiste la (parimenti dedotta) violazione di legge da parte della sentenza impugnata e quindi il ricorso va interamente respinto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertite con l. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n. 134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla spese.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003