Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12055
CASS
Sentenza 9 agosto 2003

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Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento (benché eventualmente ricompreso, da un punto di vista formale, in una sentenza) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte Costituzionale, e, d'altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio. Tuttavia, si deve presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimità costituzionale non si presentino come fine a se stesse, ma abbiano funzione strumentale in relazione all'obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l'impugnazione investa sostanzialmente, sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica la cui costituzionalità è contestata.

Il sistema di perequazione automatica delle pensioni, a partire dall'art. 21, legge n. 730 del 1983, è stato caratterizzato, da un canto, dalla previsione di un adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici in forza di un indice ISTAT ricognitivo dell'andamento dei prezzi di consumo, dall'altro, da meccanismi di contenimento (in primo luogo, le c.d. 'fasce') che differenziano l'automatismo, facendolo regredire ad adeguamento solo parziale, secondo l'importo (da ultimo, complessivo) del trattamento pensionistico; questo meccanismo va valutato alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale secondo i quali, benché non sia stato costituzionalizzato il principio della piena perequazione automatica del trattamento pensionistico (tra le altre, Corte cost., n. 62 del 1999; n. 256 del 2001), occorre tuttavia che risulti assicurata una ragionevole corrispondenza tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni (Corte cost., n. 226 del 1993; n. 42 del 1993), cosicché è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt, 11, D.Lgs. n. 503 del 1992 e 21, legge n. 730 del 1983, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma e 38, primo e secondo comma, Cost., qualora, come nella specie, non risulti sussistente l'inidoneità del meccanismo di adeguamento a preservare la sufficienza della pensione ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita ed una esistenza libera e dignitosa; inoltre, è manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, cit., in relazione all'art. 76, Cost., nella parte in cui prevede un sistema di rivalutazione per 'fasce', tenuto conto del principio secondo il quale il legislatore delegato doveva assicurare la stabilizzazione del rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo, mentre l'eliminazione della dinamica delle retribuzioni è nel criterio di delega che considera la perequazione automatica delle pensioni in funzione della salvaguardia del loro potere d'acquisto (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'assunto del ricorrente, secondo il quale dal 1985 al gennaio 1998 si era visto ridurre la pensione di circa lire 1.5000.000 l'anno non permetteva di ritenere neppure dedotto l'ampliamento della 'forbice' tra pensione e retribuzione necessario per dare consistenza al dubbio di illegittimità costituzionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12055
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12055
    Data del deposito : 9 agosto 2003

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