CASS
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento e sospensione condizionale: illegittima la subordinazione d'ufficio a obblighi non pattuiti (Cass. pen. n. 19045/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 maggio 2025
Con la sentenza n. 19045 del 30 aprile 2025, la Corte di cassazione, sezione V penale, ha riaffermato un principio di diritto ormai consolidato in tema di patteggiamento e sospensione condizionale della pena: il giudice non può subordinare d'ufficio il beneficio all'adempimento di obblighi riparatori, se tali obblighi non risultano oggetto dell'accordo tra le parti. 2. I fatti La pronuncia trae origine da un procedimento definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dinanzi al GIP del Tribunale di Trapani, che applicava a N.N. la pena concordata per i reati di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624 e 625, nn. 7 e 7-bis c.p.), commessi in un arco temporale ampio (dal 2019 al 2023). Il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2025, n. 19045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19045 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LE NU, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIP del TRIBUNALE di TRAPANI Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 7 marzo 2025 dal Sostituto Procuratore generale US SO, che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha applicato a NU LE, in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 7 e 7-bis, cod. pen. (fatto commesso in Castellammare del Golfo dal 25 maggio 2019 al 20 dicembre 2023), la pena concordata con il Pubblico ministero, con concessione del beneficio della sospensione Penale Sent. Sez. 5 Num. 19045 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 30/04/2025 2 condizionale della pena, subordinata d'ufficio, ai sensi dell’art. 165, comma 1, cod. pen., al pagamento da parte dell’imputata «degli importi emessi dalla Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (€ 5.059,74) e dalla Enel Energia S.p.A. (€ 22,40) o del minor importo eventualmente concordato con le predette società». 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NU LE dal difensore di fiducia consta di un solo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sotto il profilo del difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti e la sentenza. E’ dedotto che il Giudice per le indagini preliminari, con il disporre d’ufficio la subordinazione della sospensione condizionale della pena, richiesta dalle parti, al pagamento di quanto dovuto agli enti fornitori dell’energia elettrica, oggetto dell’impossessamento contestato all’imputata, avrebbe disatteso il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23400 del 27/01/2022, DO, secondo cui, nel procedimento speciale del patteggiamento, l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori, eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, di modo che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la predetta subordinazione non può essere disposta dal giudice motu proprio. Da qui l’illegittimità della statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento degli obblighi riparatori nei confronti delle parti offese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Va, preliminarmente, osservato che il motivo di ricorso non è inammissibile, perché espressamente ricompreso nelle ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia, nell’ipotesi del difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa. 2. Ciò posto, la questione dedotta deve essere risolta, come argomentato dalla ricorrente, proprio facendo applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 23400 del 27/01/2022, DO, Rv. 283191 – 01, secondo cui «Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti 3 sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.(Vedi Sez. U, n. 10 del 1993, Rv. 194064-01; Sez. U, n. 5882 del 1993, Rv. 193417)». In particolare, le Sezioni Unite DO hanno chiarito come non sia consentita al giudice l'integrazione dell'accordo sulla pena siglato dal pubblico ministero e dall’imputato, violandosi, altrimenti, con la subordinazione della prevista sospensione della pena all’adempimento di obblighi non ricompresi nell’accordo, l’autonomia delle parti medesime. Poiché, infatti, le prescrizioni da imporre e la modulazione del relativo contenuto non sono elementi predeterminati dalla legge, ma rimessi alla discrezionalità del decidente, le parti del negozio processuale non sarebbero poste nella condizione di prevederne il futuro concreto esercizio. Principio, questo, assoluto e, come tale, applicabile ad ogni ipotesi di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli obblighi previsti a carico del condannato dall'art. 165 cod. pen.: perciò, sia alla subordinazione facoltativa che alla subordinazione obbligatoria. 3. La giurisprudenza di legittimità successiva alle Sezioni Unite, segnatamente Sez. 3, n. 19605 del 25/01/2023, Leone, Rv. 284614 – 01, ha, del resto, ribadito che «In tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza». 4. Venendo al caso oggetto di scrutinio, va dato atto che l'istanza di patteggiamento formulata dalle parti non prevedeva gli obblighi di pagamento in favore degli enti erogatori dell’energia elettrica sottratta dalla ricorrente, di modo che tali obblighi non potevano essere disposti autonomamente dal giudice, come invece è accaduto. L'unica legittima opzione per il giudice, qualora avesse ritenuto l'imputata immeritevole del beneficio, in mancanza di un previo adempimento degli obblighi previsti ai sensi dell'art. 165, comma 1, cod. pen, era, pertanto, il rigetto complessivo dell'istanza di applicazione della pena. 4 5. In forza di quanto argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani per nuovo giudizio Così deciso il 30/04/2025.
lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 7 marzo 2025 dal Sostituto Procuratore generale US SO, che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha applicato a NU LE, in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 7 e 7-bis, cod. pen. (fatto commesso in Castellammare del Golfo dal 25 maggio 2019 al 20 dicembre 2023), la pena concordata con il Pubblico ministero, con concessione del beneficio della sospensione Penale Sent. Sez. 5 Num. 19045 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 30/04/2025 2 condizionale della pena, subordinata d'ufficio, ai sensi dell’art. 165, comma 1, cod. pen., al pagamento da parte dell’imputata «degli importi emessi dalla Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (€ 5.059,74) e dalla Enel Energia S.p.A. (€ 22,40) o del minor importo eventualmente concordato con le predette società». 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NU LE dal difensore di fiducia consta di un solo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sotto il profilo del difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti e la sentenza. E’ dedotto che il Giudice per le indagini preliminari, con il disporre d’ufficio la subordinazione della sospensione condizionale della pena, richiesta dalle parti, al pagamento di quanto dovuto agli enti fornitori dell’energia elettrica, oggetto dell’impossessamento contestato all’imputata, avrebbe disatteso il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23400 del 27/01/2022, DO, secondo cui, nel procedimento speciale del patteggiamento, l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori, eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, di modo che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la predetta subordinazione non può essere disposta dal giudice motu proprio. Da qui l’illegittimità della statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento degli obblighi riparatori nei confronti delle parti offese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Va, preliminarmente, osservato che il motivo di ricorso non è inammissibile, perché espressamente ricompreso nelle ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia, nell’ipotesi del difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa. 2. Ciò posto, la questione dedotta deve essere risolta, come argomentato dalla ricorrente, proprio facendo applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 23400 del 27/01/2022, DO, Rv. 283191 – 01, secondo cui «Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti 3 sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.(Vedi Sez. U, n. 10 del 1993, Rv. 194064-01; Sez. U, n. 5882 del 1993, Rv. 193417)». In particolare, le Sezioni Unite DO hanno chiarito come non sia consentita al giudice l'integrazione dell'accordo sulla pena siglato dal pubblico ministero e dall’imputato, violandosi, altrimenti, con la subordinazione della prevista sospensione della pena all’adempimento di obblighi non ricompresi nell’accordo, l’autonomia delle parti medesime. Poiché, infatti, le prescrizioni da imporre e la modulazione del relativo contenuto non sono elementi predeterminati dalla legge, ma rimessi alla discrezionalità del decidente, le parti del negozio processuale non sarebbero poste nella condizione di prevederne il futuro concreto esercizio. Principio, questo, assoluto e, come tale, applicabile ad ogni ipotesi di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli obblighi previsti a carico del condannato dall'art. 165 cod. pen.: perciò, sia alla subordinazione facoltativa che alla subordinazione obbligatoria. 3. La giurisprudenza di legittimità successiva alle Sezioni Unite, segnatamente Sez. 3, n. 19605 del 25/01/2023, Leone, Rv. 284614 – 01, ha, del resto, ribadito che «In tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza». 4. Venendo al caso oggetto di scrutinio, va dato atto che l'istanza di patteggiamento formulata dalle parti non prevedeva gli obblighi di pagamento in favore degli enti erogatori dell’energia elettrica sottratta dalla ricorrente, di modo che tali obblighi non potevano essere disposti autonomamente dal giudice, come invece è accaduto. L'unica legittima opzione per il giudice, qualora avesse ritenuto l'imputata immeritevole del beneficio, in mancanza di un previo adempimento degli obblighi previsti ai sensi dell'art. 165, comma 1, cod. pen, era, pertanto, il rigetto complessivo dell'istanza di applicazione della pena. 4 5. In forza di quanto argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani per nuovo giudizio Così deciso il 30/04/2025.