Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17239 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
ON BO
LA AS
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
AR RI MO ON CO
GENOVESE
SA IE
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17239/2026 Roma, li, 13/06/2026
Sent. n. sez. 300/2026 CC - 29/01/2026
R.G.N. 32865/2025
Sul ricorso proposto da: EI IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/08/2025 del GIP TRIBUNALE di Cagliari;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nei confronti di IA EI, disposta con la sentenza n. 1538 del 2014 dell' 11 novembre 2014 e ha dichiarato estinta, per decorso del tempo, la pena residua di giorni undici di arresto ed euro 667,00 di ammenda (pari alla parte di sanzione sostitutiva non eseguita), con conseguente reviviscenza della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IA EI, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Giovanni Aste, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 186 comma 9-bis del d.lgs. 285 del 1992, nonché il vizio di motivazione per avere il Tribunale equiparato, ai fini della revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, le assenze per malattia alla violazione delle prescrizioni.
Firmato Da: SA IE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 30dide6706ce69e-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595! Firmato Da: ON BO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
2. In premessa va precisato che ad avviso del Collegio - sussiste l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronunzia sul ricorso. Ciò perché a seguito della decisione impugnata si è dato corso alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Simile effetto giuridico - secondo quanto ritenuto in Sez. I n. 24695 dell'8/04/2021, Guerrini, Rv. 281632 - è ricollegabile alla revoca della sanzione sostitutiva (per condotte negligenti del sottoposto) e radica, pertanto l'interesse a ricorrere (Sez. 1, n. 6800 del 10/12/2025, dep. 2026, [...]).
3. Tanto rilevato, va evidenziato chela disposizione di cui all'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs n. 285 del 1992, nella parte che qui viene in rilievo, dispone che «In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Ciò posto, risulta dalla medesima ordinanza impugnata che il EI aveva effettuato centoventotto ore di lavori di pubblica utilità a fronte delle centosessantasei ore previste, <a causa di problemi di salute certificati», ritenendo il Giudice dell'esecuzione, in ragione del mancato espletamento delle ore di lavori di pubblica utilità, di dover procedere alla revoca della pena sostitutiva e al ripristino di quella originaria nella parte non ancora espiata Rileva il Collegio che sul punto la motivazione appare manifestamente illogica e contraddittoria, li dove il Giudice, pur dando della riconducibilità delle inadempienze a *<problemi di salute certificati del ricorrente», ha disposto la revoca della pena sostitutiva, senza dare conto dei presupposti della stessa, ovvero dell'assenza di comportamenti colpevoli. Sul punto va richiamato e ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9 bis, C.d.S. può essere disposta, non solo in caso di violazione degli obblighi connessi in senso stretto allo svolgimento del lavoro, ma anche per quei comportamenti colpevoli dell'agente, che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della
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Firmato Da: SA IE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 30dide6706ce69e-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: ON BO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be
prestazione concordata con l'ente pubblico. (Fattispecie nella quale l'arresto in flagranza di reato aveva determinato la materiale impossibilità di prosecuzione del lavoro di pubblica utilità e il conseguente ripristino della pena sostituita). (Sez. 1, n. 34234 del 29/05/2015, [...], Rv. 264155-01). Dal tenore dell'ordinanza non risultano comportamenti del tipo di quelli descritti nella pronuncia citata. Pertanto, in base a tali considerazioni il Giudice, in sede di giudizio di rinvio, dovrà procedere a un nuovo esame dell'istanza di revoca, alla luce dei principi sopra indicati, procedendo a chiarire la contraddittorietà motivazionale derivante dall'avere posto a fondamento della revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità le assenze per malattie giustificate mediante la produzione di certificati medici.
4. Alla luce delle valutazioni esposte, assorbite le ulteriori doglianze difensive, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Cagliari. Così è deciso, 29/01/2026
Il Consigliere estensore SA IE
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Il Presidente ON BO
Firmato Da: SA IE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 30dide6706ce69e-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
Firmato Da: ON BO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 741e9f61414c53be