Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/1999, n. 1633
CASS
Sentenza 9 dicembre 1999

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La categoria dell'inesistenza giuridica non può estendersi a quegli atti che, pur provvisti dei requisiti minimi per essere considerati come atti processuali, siano tuttavia affetti da vizi che anche se idonei ad incidere sulla loro validità, non ne impediscono tuttavia la sanatoria o per il raggiungimento dello scopo o per effetto del formarsi della cosa giudicata. Ne consegue che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Pretore, pur se privo della sottoscrizione dell'ausiliario del PM, non può assolutamente definirsi come giuridicamente inesistente qualora esso provenga da un organo in concreto investito dell'esercizio delle funzioni giudiziarie penali e che con l'emissione di tale decreto risulta avere concretamente esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 554 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/1999, n. 1633
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1633
    Data del deposito : 9 dicembre 1999

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