Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 1
La categoria dell'inesistenza giuridica non può estendersi a quegli atti che, pur provvisti dei requisiti minimi per essere considerati come atti processuali, siano tuttavia affetti da vizi che anche se idonei ad incidere sulla loro validità, non ne impediscono tuttavia la sanatoria o per il raggiungimento dello scopo o per effetto del formarsi della cosa giudicata. Ne consegue che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Pretore, pur se privo della sottoscrizione dell'ausiliario del PM, non può assolutamente definirsi come giuridicamente inesistente qualora esso provenga da un organo in concreto investito dell'esercizio delle funzioni giudiziarie penali e che con l'emissione di tale decreto risulta avere concretamente esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 554 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/1999, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Presidente del 9/12/1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " UL Ferrua " N. 2148
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio Glauco Ebner " N. 39302/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno
avverso la sentenza in data 2.7.1999 della Corte di Appello di Salerno nei confronti di ZZ NN nata [...] in [...] gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ebner
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. DI ZENZO C. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 25.9.1997 il RE di Salerno dichiarava ZZ NN colpevole del reato di emissione continuata di assegni senza che presso il trattano sussistesse la relativa provvista (protesti elevati in Eboli il 5.6.93, l'8.6.93 ed il 10.6.93) e con la contestata recidiva ex art.99 CP la condannava alla pena di mesi uno di reclusione oltre alle pene accessorie. A seguito di appello proposto dall'imputata, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 2.7.1999 (richiamandosi espressamente alle sentenze in data 28.10.1998 delle SS.UU. e della sez. V penale in data 22.12 1998 n.2909 di questa Corte nonché all'ordinanza della Corte Costituzionale n.555/97), ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata, conclusiva di tale giudizio.
Ha ritenuto la Corte di merito essere il giudizio stesso radicalmente nullo per difetto di iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale, determinato (tale difetto) dalla inesistenza giuridica del decreto di citazione a giudizio, in quanto privo della sottoscrizione da parte dell'ausiliario dello stesso PM.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la indicata Corte chiedendone l'annullamento per violazione dell'art.606 lett.b) cpp in relazione agli artt.555 e 126 cpp. in quanto la mancanza di sottoscrizione del decreto di citazione da parte dell'ausiliario del PM non determina inesistenza o nullità di tale atto ma solo una irregolarità dell'atto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La sentenza delle SS.UU. richiamata dalla Corte di merito - trattasi della sentenza in data 18.12.1998 n. 28 ud. 28.10.1998, PM in proc. SC ed altri - non ha affrontato la questione della validità o meno del decreto di citazione a giudizio non sottoscritto dall'ausiliario del PM. Le sezioni unite citt., risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il diverso principio che nei procedimenti pretorili il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione fin dalla data della sua emissione: data da individuarsi in quella in cui l'atto si è perfezionato, nei suoi requisiti di sostanza e di forma, con la sottoscrizione del PM e dell'ausiliario che lo assiste (secondo quanto prevede l'art.555 comma primo lett.h cpp) - e non anche da quella, successiva, della sua notificazione all'imputato.
Tale orientamento, quanto al momento perfezionativo dell'atto processuale in esame ai fini della data di inizio del termine di prescrizione del reato, risulta altresì autorevolmente condiviso dalla Corte Costituzionale (ordinanza 21.5-29.5.1997 n. 155). Anche la citata sentenza in data 3.3.1999 n.2909, ud. 22.11.1998, di Carlo, emessa da questa quinta sezione penale, concernente la medesima questione di diritto processuale sottoposta all'esame delle SS.UU. aveva avuto modo di affermare che non ha efficacia interruttiva della prescrizione il decreto di citazione a giudizio innanzi al RE (non notificato) ove sottoscritto dal solo PM e non anche dal suo ausiliario.
Ciò posto, ritiene questa Corte che non siano condivisibili le conseguenze tratte dai Giudici di appello in punto inesistenza giuridica del decreto di citazione non sottoscritto dall'ausiliario del PM;
e che pertanto neppure sussista la affermata nullità assoluta dell'anzidetto decreto per difetto di iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale.
Invero, alla categoria della inesistenza giuridica - elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per evitare che la rigorosa applicazione del principio della tassatività delle nullità, fissato dall'art.177 del nuovo cpp e già dall'art.184 cpp 1930, determini conseguenze aberranti, consentendo di ritenere valido un atto affetto da vizi più gravi e radicali di quelli per i quali è stabilita la nullità - la giurisprudenza di questa Corte più volte (Cass. sez. pen. III 2.2.1979, Misuraca, Cass. pen. 1980, 1181; sez. pen. V 26.6.1979, ud. 6.3.1979, Piazza;
Cass. sez. pen II 7.10.1981, Fiorito, in Cass. Pen. 1983, 395 m.320; Cass. 2.9.1985, Costanzo, in Cass. Pen. 1986, 498; Cass. sez. II 27.6.1987 n. 1606, ud. 15.11.1986, Rosa) ha fatto riferimento, ma solo per evitare la produzione di effetti giuridici in situazioni del tutto particolari e quantitativamente limitatissime.
Si è infatti avuto riguardo, nel qualificarli come giuridicamente inesistenti, a singoli atti dell'A.G. che, pur materialmente esistenti, siano tuttavia privi dei requisiti minimi per essere considerati come provenienti da un organo investito della giurisdizione penale o dei poteri propri del P.M.; ovvero agli atti emessi nei confronti di persona inesistente (perché già defunta:
Cass. 28.10.1991, Alaia in Cass. Pen. 1993, 580; Cass. 19.4.1990, Scicolone, in Giust. Pen. 1990, II, 470 e 1991, III, 108; Cass.16.11.1995, Riccielli, Giust. Pen. 1996, 603) o del tutto estranea al procedimento (nei cui confronti cioè non è stata iniziata l'azione penale) o non assoggettabile alla giurisdizione penale, qual'è ad esempio il minore di anni quattordici (Cass. sez. II 29.11.1983, Spartaco, in Cass. Pen. 1985, 452, m.275). Del pari giuridicamente inesistenti, per mancanza della necessaria esternazione in forma scritta, sono stati ritenuti quegli atti di polizia giudiziaria dei quali l'art.357 cpp esige appunto che siano in tal modo documentati (Cass. 12.10.1994, Savignano, CED Cass.n.200226). Orbene, se unicamente atti del genere - in quanto neppure qualificabili come atti processuali - sono stati ritenuti assolutamente inidonei a produrre gli effetti che la legge ad essi riconnette;
ne consegue che la categoria dell'inesistenza giuridica non può estendersi a quegli atti che invece, pur provvisti dei requisiti minimi per essere considerati come atti processuali, siano tuttavia affetti da vizi che anche se idonei ad incidere sulla loro validità non ne impediscono tuttavia la sanatoria o per il raggiungimento dello scopo o comunque per effetto del formarsi della cosa giudicata.
A questa stregua ritiene la Corte che il decreto di citazione a giudizio innanzi al RE, pur se privo della sottoscrizione dell'ausiliario del PM, non possa assolutamente definirsi come giuridicamente inesistente qualora esso provenga (come nel caso in esame) da un Organo in concreto investito dell'esercizio delle funzioni giudiziarie penali e che con l'emissione di tale decreto risulta avere concretamente esercitato l'azione penale ai sensi dell'art. 1554 cpp. Questione diversa, è se esso - per via della rilevata carenza del requisito richiesto dall'art.555 comma secondo lett. h cpp - sia idoneo o non a produrre determinati specifici effetti (ad es. la decorrenza del termine di prescrizione del reato, esclusa dalle SS.UU. citt.) per effetto di eventuali nullità che lo afferiscano. A tal fine il controllo di legittimità non può che rivolgersi alla individuazione dell'esistenza o meno del relativo vizio. La risposta deve essere negativa, sotto ogni profilo. Questa Corte (sez. V pen. 19.10.1999, ud. 28.9.1999, PM in proc. Capuano) ha già avuto modo al riguardo di rilevare e ritenere che:
1) la mancanza di sottoscrizione dell'ausiliario non è compresa tra le specifiche cause di nullità enunciate nell'art.555 comma secondo cpp.
Siffatta sanzione di ordine processuale è prevista solo per casi tassativamente indicati - inottemperanza da parte del PM all'obbligo di invitare l'indagato a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art.375 comma terzo;
mancanza di esatta identificazione dell'imputato; mancanza o insufficienza di altri requisiti, previsti dal comma primo alle lettere c), d) ed f) - ai quali va aggiunto, naturalmente, l'ulteriore caso di nullità introdotto nell'ordinamento con riferimento alla lett.e) del cit. comma primo dell'art.555 cpp (avviso all'imputato della possibilità di chiedere riti alternativi) per effetto della sentenza additiva della Corte Costituzionale in data 11. 12.1995 n. 497;
2) la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario non determina neppure una nullità di ordine generale, assoluta o a regime intermedio, sotto il profilo della mancanza di iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale ai sensi del combinato disposto degli artt. 179, 178 lett.b cpp in relazione agli artt.405 e 554 cpp. Si è opportunamente rilevato al riguardo (nella sentenza della sez. V pen. da ultimo citata) che "occorre distinguere tra l'esercizio del potere di iniziativa del PM e la documentazione di esso" e che "la sottoscrizione dell'ausiliario attiene a questo secondo momento". E si è ulteriormente osservato che mentre la costante presenza dell'ausiliario (art. 126 cpp) è "funzionale alla documentazione di quanto accade nel processo" invece "l'effettivo esercizio dell'azione penale compete in modo esclusivo al pubblico ministero, la cui sottoscrizione è essenziale non ad un effetto documentale ma agli effetti processuali del rinvio a giudizio dell'indagato in veste di imputato".
Si è conseguentemente escluso nella suindicata decisione che la mancanza di sottoscrizione da parte dell'ausiliario sia causa ai sensi dell'art. 179 cpp di una "nullità assoluta di ordine generale concernente l'iniziativa del PM nell'esercizio della azione penale";
3) la mancanza di firma dell'ausiliario non è, infine, neppure causa di nullità relativa (ai sensi dell'art. 181 cpp) sotto altro e diverso ipotizzabile profilo, e cioè per violazione dell'art.142 cpp (in relazione all'art.137 cpp), posto che l'art.142 cit. disciplina una fattispecie del tutto diversa, rappresentata dalla mancata sottoscrizione del verbale (la cui funzione è quella di documentare gli atti art.134 cpp) da parte del pubblico ufficiale tenuto a redigerlo.
Da tale orientamento non si ravvisano validi motivi per distaccarsi e va quindi ribadito che non è configurabile l'inesistenza giuridica nè alcuna nullità del decreto di citazione innanzi al RE a causa della eventuale mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il PM.
Trattasi quindi di una mera irritualità, inidonea come tale ad impedire il raggiungimento dello scopo dell'atto allorché, come nel caso in esame, il decreto sottoscritto dal PM sia stato ritualmente e tempestivamente notificato all'interessato.
All'accoglimento del ricorso del P.G. consegue l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza.
Poiché risulta che la Corte di Appello di Salerno dispone di una sola sezione penale la sentenza impugnata deve essere rimessa per il nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.
PQM
Annulla la impugnata sentenza con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2000