Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di interruzione della prescrizione nel giudizio pretorile, la emissione del decreto di citazione a giudizio (atto, appunto, interruttivo della prescrizione) presuppone che il PM formuli richiesta al pretore perché fissi la data di comparizione e fornisca le altre eventuali ulteriori indicazioni da inserire in detto decreto. Pertanto, solo quando l'atto conterrà tutti gli elementi essenziali per la "vocatio in ius" previsti dall'art. 555 cod. proc. pen., esso sarà perfetto, con la conseguenza che, dal momento del suo deposito nella segreteria del PM, avrà luogo l'effetto interruttivo del termine prescrizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22.12.98
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N. 2318
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Andrea Colonnese Consigliere N. 24489/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso la Pretura di Brescia
avverso la sentenza emessa il 6.3.98 dal Pretore di Brescia nei confronti di Di CA LE NI, nato il [...] in [...] la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprem di Cassazione, nella persona del dott. Umberto Toscano che ha chiesto rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore emise, nei confronti di Di CA LE, sentenza di estinzione dei reati di lesione ingiuria, commessi il 16 giugno 1992, essendo la citazione a giudizio intervenuta, quale atto interruttivo della prescrizione, quando la stessa era già maturata, dopo il quinquennio, in data 11. 11. 97 La Procura della Repubblica presso la Pretura di Brescia ricorre e denunzia la violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che il decreto di citazione a giudizio è una "fattispecie a formazione progressiva", costituita dall'atto del pubblico ministero, contenente le generalità dell'imputato e l'imputazione, idoneo a interrompere la prescrizione con il deposito in segreteria, a norma dell'art.554 cpp, a prescindere dal suo completamento con l'indicazione del giudice competente e della data dell'udienza dibattimentale, dati fissati e comunicati, a sua richiesta, dal Pretore, quali requisiti previsti dal successivo art.555 soltanto per la validità processuale della vocatio in ius. Assume che, comunque, l'effetto interruttivo deve essere riconosciuto per il fatto stesso della trasmissione al Pretore, prima della scadenza del termine prescrizionale, della richiesta del pubblico ministero di fissazione dell'udienza dibattimentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Agli effetti della prescrizione, costituisce valido atto interruttivo, ai sensi dell'art. 160 cod.pen, modificato dall'art.239 norme di coordinamento del cod.proc.pen, la "emissione" del decreto di citazione e di tutti gli altri atti indicati dalla norma. L'elencazione degli atti interruttivi, specifica e analitica, è una elencazione non esemplificativa, ma tassativa, non suscettibile, quindi, di estensione analogica, con la conseguenza che l'effetto interruttivo non è operante, per i principi di legalità e tassatività, in dipendenza di atti ai quali il legislatore non riconosce, formalmente, e a tale scopo, la valenza rappresentativa della potestas punitiva. La norma, peraltro, non può essere sospettata di incostituzionalità, perché la questione della mancata inclusione di altri atti si risolve in una inammissibile richiesta di sentenza additiva in materia penale(Corte C.,21.11.73 n, 155;
ordinanze n. 315 del 25/07/96,n. 144 del 13/4/94, n. 489 del 30/12/93 e n. 188 del 23/04/93). L'effetto interruttivo della prescrizione-che ha natura sostanziale e non processuale-opera dal momento, non della notificazione, ma dell'emissione del decreto di citazione e degli altri provvedimenti, per la loro consistenza oggettiva di atti autoritativi, immediatamente esecutivi, rappresentativi della volontà di perseguire l'illecito(Cass. Sez.U. 18.12.98, Boschetti, Sez.U. 3 13.94, Munaro). Il momento di emissione, per la citazione a giudizio, varia a seconda della competenza per materia. Nei procedimenti di competenza del Tribunale, caratterizzati da una netta separazione dell'esercizio dell'azione penale, riservata al pubblico ministero- art.50,60,405,416, 417 c.p.p.- dalla vocatio in ius, che è atto del giudice, deve essere individuato nella data di emissione e deposito del decreto che dispone il giudizio o del decreto di giudizio immediato, ex artt.419, 456, 424, 429, lett.g) c.p.p. Nei procedimenti di competenza del Pretore, invece, azione penale e vocatio in ius coincidono, per derivazione soggettiva, in quanto il decreto di citazione non è atto del giudice, ma del pubblico ministero che lo deposita, ex art.554,comma 4,c.p.p.,nella sua segreteria, frequentemente imperfetto, e, successivamente, ottenuto il decreto del Pretore, a norma degli artt. 160 e 132, disp. att. c.p. più completa e lo "emette", formalmente, con l'indicazione del giudice o della sezione competente per il giudizio, dell'ora, del giorno e luogo di comparizione.
Ora, poiché il decreto di citazione è, per sua natura e funzione, vocatio in ius, cioè esercizio concreto dello ius in iudicio persequendi reum, per un determinato fatto-reato, in una determinata udienza, l'atto incompleto non è un decreto di citazione in senso tecnico-giuridico, perché segna soltanto l'iniziale, incompiuto momento di manifestazione della volontà punitiva, preparatorio e strumentale alla richiesta al Pretore. È un atto interno, del tutto neutro, che rimane nella disponibilità della parte, inidoneo ad investire il giudice della giurisdizione sul caso concreto, atteso che la vocatio postula una proiezione dell'azione penale all'esterno dell'ufficio, titolare della pretesa punitiva, in guisa da mettere in relazione, almeno in via potenziale, l'imputato con il giudice terzo che deve giudicarlo.
L'atto conclusivo, invece, contenente tutti gli elementi essenziali per una vocatio in ius, previsti dall'art.555 c.p.p., è l'unico provvedimento, qualificabile come decreto di citazione a giudizio, al quale è ricollegato normativamente l'effetto interruttivo della prescrizione. Argomento decisivo è, in merito, la dizione dell'art. 160,disp. att. del codice di rito che impone al pubblico ministero, "ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio", di richiedere al Pretore l'indicazione del giudice o sezione competente per il giudizio, dell'ora, del giorno e luogo della comparizione. Il momento dell'emissione, quindi, per determinazione tipica del legislatore, segue e non precede la deliberazione del Pretore, in quanto è un elemento, non soltanto temporale, ma sostanziale che serve a qualificare e identificare l'atto che, in tanto può essere "emesso", sottoscritto del pubblico ministero e dall'ausiliario che lo assiste, in quanto sia completo nel requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla norma.
Ciò posto, consegue che, per il principio di legalità e tassatività, non può ricollegarsi l'effetto interruttivo ne' all'atipico atto incompleto, depositato in segreteria dal pubblico ministero, in bianco, in attesa di riempirlo con i dati provenienti dal Pretore, ne' alla sua richiesta di fissazione dell'udienza, ne' al conseguente provvedimento pretorile, in quanto tali atti, del tutto diversi dal decreto di citazione, non sono inclusi nell'elencazione degli atti interruttivi. Siffatta preclusiva i deduzione non può essere vinta dalla suggestiva tesi che l'incompletezza dell'atto vitiatur sed non viat e che la nullità comminata dall'art.555,comma 2,c.p.p.,per la mancante o insufficiente indicazione dei requisiti previsti dal comma 1 lett.c),d) ed f) dello stesso articolo, non travolge l'effetto interruttivo, atteso che "gli atti indicati nell'art.160 c.p. interrompono la prescrizione anche se nulli, esprimendo la volontà dello Stato di perseguire l'illecito"(Cass.Sez. 4,sent. 5020 del 16/5/96,mass.20522,imp.Orsi;conf.123120 e 114142).Poiché la norma codifica la nullità, ma non l'abnormità e l'inesitenza dell'atto, che sono categorie elaborate dalla giurisprudenza, il principio è valido per le nullità derivanti da vizi marginali e formali, che non alterano la natura dell'atto, ne' il suo valore rappresentativo, ma non per quelle genetiche che, travolgendo la stessa esistenza giuridica del provvedimento o caducandone la funzione, lo rendono improduttivo di i effetti. L'atto inesistente, materialmente o giuridicamente, come un decreto di citazione che non riporta la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario, o le generalità dell'imputato o la data dell'udienza, non è una vocatio in ius e non può produrre, quindi, alcun effetto, ne' processuale nè di diritto sostanziale.
Di conseguenza, non sussistono valide ragioni per discostarsi dalle pregresse statuizioni di questa Corte, che ricollegano l'effetto interruttivo all'emissione, da parte del pubblico ministero, del decreto di citazione, completo in tutti gli elementi essenziali, compresi quelli previsti dalla lettera d) dell'art.555 c.p.p.(Cass.Sez.3.sent. 10140 del 27.9.94.P.M,in proc.Cassinadri;Sez.6, sent. 8120 dell'8.7.98, mass. 2113 74, Imp. Cordì).
Alle stesse conclusioni pervengono, infatti, la Corte Costituzionale e le sezioni unite di questa Corte, che, pur sotto altro profilo e per risolvere il problema dell'incertezza dell'atto interruttivo non notificato, individuano il momento "in cui il decreto di citazione può dirsi emesso e assumere, dunque, le connotazioni di atto idoneo a determinare l'interruzione del corso della prescrizione", "nella sottoscrizione, a norma dell'art.555 comma 1,lett.h) c.p.p., da parte del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, volta, quest'ultima, a certificare l'autenticità dell'atto anche per quanto riguarda la data, sicché è soltanto con quest'ultima sottoscrizione che l'atto medesimo può dirsi perfezionato nel suoi requisiti di sostanza e di forma "(Corte C., ordinanza n. 155 del 21-29.5.97, ord.n. 184 del 20.5.98;Sez.U.,sent. 13390 del 18/12/98,Boschetti). Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie, poiché il decreto di citazione, primo e unico atto interruttivo della prescrizione, è intervenuto, perfetto in tutti gli elementi qualificanti, soltanto in data 11 novembre 1997,dopo il termine di prescrizione di cinque anni, correttamente il Pretore ha dichiarato l'estinzione dei reati, commessi il 16 giugno 1992
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 22 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999