Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2015, n. 1621
CASS
Sentenza 30 settembre 2015

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Massime1

L'erronea dichiarazione di latitanza intervenuta antecedentemente all'esercizio dell'azione penale determina la nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti successivi, con conseguente regressione del procedimento e restituzione degli atti al pubblico ministero ove l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato le sentenze di primo e secondo grado emesse nei confronti di uno straniero espulso dal territorio dello Stato ed accompagnato alla frontiera prima dell'emissione della misura cautelare nei suoi confronti, al quale, dopo l'erronea dichiarazione di latitanza, era stato nominato un difensore di ufficio che aveva ricevuto, quale domiciliatario "ex lege", la notificazione degli atti successivi).

Commentario1

  • 1Latitanza erroneaneamente dichiarata, tutto da rifare (Cass. 33618/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 maggio 2023

    Il sistema delle disposizioni che legittimano le notificazioni mediante fictio iuris deve essere interpretato con particolare cautela", perchè quello di partecipare al giudizio è un diritto fondamentale dell'imputato riconducibile all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, riprodotto nell'art. 111 Cost., e l'ordinamento processuale deve tendere ad evitare che il giudizio penale si svolga in assenza dell'imputato. L'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, siccome fondata su decreto invalido, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare tamquam non esset e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento. CORTE …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2015, n. 1621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1621
Data del deposito : 30 settembre 2015

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