Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
L'erronea dichiarazione di latitanza intervenuta antecedentemente all'esercizio dell'azione penale determina la nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti successivi, con conseguente regressione del procedimento e restituzione degli atti al pubblico ministero ove l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato le sentenze di primo e secondo grado emesse nei confronti di uno straniero espulso dal territorio dello Stato ed accompagnato alla frontiera prima dell'emissione della misura cautelare nei suoi confronti, al quale, dopo l'erronea dichiarazione di latitanza, era stato nominato un difensore di ufficio che aveva ricevuto, quale domiciliatario "ex lege", la notificazione degli atti successivi).
Commentario • 1
- 1. Latitanza erroneaneamente dichiarata, tutto da rifare (Cass. 33618/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 maggio 2023
Il sistema delle disposizioni che legittimano le notificazioni mediante fictio iuris deve essere interpretato con particolare cautela", perchè quello di partecipare al giudizio è un diritto fondamentale dell'imputato riconducibile all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, riprodotto nell'art. 111 Cost., e l'ordinamento processuale deve tendere ad evitare che il giudizio penale si svolga in assenza dell'imputato. L'erronea dichiarazione di latitanza dell'imputato, siccome fondata su decreto invalido, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare tamquam non esset e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento. CORTE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2015, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
1 6 2 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T.A. TERZA SEZIONE PENALE Composta da Claudia Squassoni -· Presidente - Sent. n. sez. 3222 PU - 30/09/2015 Guicla Mulliri R.G.N. 7877/2015Vito Di Nicola LD Aceto - Relatore - Enrico Mangoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OD EN ST, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 18/11/2008 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LD Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado e la restituzione degli atti al G.i.p.; udito per l'imputato l'avv. Anna Caterina Thumiger, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. OD EN ST ricorre per l'annullamento della sentenza del 18/11/2008 della Corte di appello di Torino che lo ha condannato alla minor pena di sei anni di reclusione e 500,00 euro di multa, confermando nel resto la sentenza del 04/10/2005 del Tribunale di Torino, da lui impugnata, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., 110, cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e 3, nn. 6) ed 8), 4, n. 7), legge 20 febbraio 1958, n. 75, commesso in Torino ai danni di più donne extracomunitarie dall'ottobre 2002 al marzo 2004. 1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della erronea dichiarazione della sua latitanza, essendo stato espulso dal territorio nazionale prima ancora che venisse emessa, contro di lui, la misura della custodia cautelare in carcere, alla quale, pertanto, non poteva essersi volontariamente sottratto. La circostanza - riportata nel decreto di latitanza che egli si fosse - volontariamente allontanato dalla propria abitazione a seguito di un controllo di p.g. non ha dunque alcun riscontro fattuale, posto che il Giudice non poteva sapere, né lo sapeva il difensore d'ufficio, che egli era stato coattivamente allontanato dall'Italia. La stessa Corte di appello - prosegue si è resa conto di ciò perché, con ordinanza del 10/12/2014, ha dichiarato non esecutiva la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato.
3.Il ricorrente è stato espulso dal territorio nazionale il giorno 11/12/2003, mediante accompagnamento alla frontiera. La richiesta di misura cautelare è stata chiesta il giorno 11/12/2003 e la relativa ordinanza è stata emessa dal G.i.p. il 07/02/2004. Le ricerche avevano interessato il solo territorio nazionale, ma non erano state estese alla Bulgaria che, all'epoca, era uno Stato extracomunitario.
3.1.Appare chiaro che l'imputato non si è mai sottratto volontariamente ad una misura cautelare chiesta il giorno stesso della sua espulsione ed adottata successivamente ad essa. La dichiarazione della sua latitanza ha inoltre comportato la nomina di un difensore d'ufficio costituito domiciliatario "ex lege", in assenza della ricerche all'estero ai dell'art. 169, cod. proc. pen.. L'imputato, dunque, non è mai stato a conoscenza del processo a suo carico.
3.2.Questa Corte ha autorevolmente affermato il principio secondo il quale in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole 2 sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539; cfr. anche Sez. 1, n. 5032 del 17/12/2008, Caccavallo, Rv. 243345 secondo cui l'erronea dichiarazione di latitanza, formulata in assenza di prove della volontaria irreperibilità qualificata dalla consapevolezza che il provvedimento restrittivo è stato o può essere emesso, determina la nullità degli atti conseguenti, in specie della citazione a giudizio e della sentenza contestualmente pronunciata, che pertanto dev'essere annullata senza rinvio).
3.3.Non sempre, dunque, la errata dichiarazione della latitanza dell'imputato si traduce nella nullità assoluta ed insanabile della citazione a giudizio;
la radicalità del vizio è stata esclusa, per esempio, nel caso in cui la notificazione del decreto di citazione all'imputato è stata eseguita mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia al quale era stato dato mandato anche per la scelta del rito e che, comparendo in udienza, aveva richiesto il rito abbreviato, senza formulare eccezioni sulla validità della "vocatio in ius", in tal modo facendo risultare una situazione idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. 6, n. 53599 del 10/12/2014, Hrustic, Rv. 261872); o nel caso in cui era emerso che l'imputato, erroneamente dichiarato latitante, risultava essere a conoscenza della pendenza di una misura cautelare nei suoi confronti (Sez. 1, n. 41305 del 07/10/2009, Gjoka, 245037).
3.4.Occorre, dunque, che alla irregolarità della citazione si associ anche la effettiva ignoranza della "vocatio in jus", non sanabile, in questi casi, dal meccanismo di legale conoscenza dell'atto.
3.5.Nel caso di specie, come detto, non v'è dubbio che l'erronea dichiarazione di latitanza ha comportato l'automatica nomina del difensore d'ufficio e la notifica di tutti gli atti presso lo studio di questi (compreso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis, cod. proc. pen.,), secondo un meccanismo che ha escluso ogni forma di effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
3.6.Si tratta di nullità che travolge le stesse modalità con cui è stata esercitata l'azione penale non preceduta dalla valida notifica all'imputato dell'avviso di cui all'art. 415-bis, cod. proc. pen.. Ne consegue che la sentenza impugnata e la sentenza del 04/10/2005 del Tribunale di Torino devono essere annullate con restituzione degli atti al Pubblico Ministero. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza di primo e secondo grado con restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Così deciso il 30/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente LD Aceto CClaudia Squassonilledre Acolo Hel Seulmi DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 GEN 2016 ILAANGELLIERE Luana Mlakioni 4