Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
L'obbligo del datore di lavoro di pagare all'INPS una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi omessi costituisce una sanzione civile che consegue autonomamente al mancato pagamento dei contributi stessi, essendo ancorata nella previsione legale a questo solo fatto, senza che possano assumere rilievo preclusivo pagamenti parziali o successivi al termine di pagamento stabilito per legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS Presidente
Dott. VINCENZO MILEO Consigliere
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI Consigliere
Dott. MAURA LA TERZA Consigliere
Dott. GIOVANNI MAMMONE rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL FE, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Capuana n. 175, presso l'avv. Mario Palombi, rappresentato e difeso all'avv. Calogero Pecoraro, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 606/98 del 2.7.98 (in causa n. 792/98 r.g.), depositata il 9.9.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2000 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Correra;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.6.97 LO IC proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Pretore di Ravenna gli ingiungeva di corrispondere all'PS la somma di L. 17.761.631 per omesso versamento di contributi e pagamento di somme aggiuntive, in particolare, deducendo l'erroneità del calcolo di quest'ultima voce debitoria, atteso che, avendo egli effettuato un pagamento parziale di L. 1.905.619, tale importo avrebbe dovuto essere dedotto anche dal quantum della sanzione civile. Rigettato il ricorso dal Pretore, il LO proponeva appello rilevando come l'PS avesse dato atto della riduzione, con esplicita ricognizione scritta, del debito originario per contributi omessi da L.
9.833.625 a L.
7.928.006 e come, pertanto, anche la sanzione civile avrebbe dovuto essere fissata in importo di pari entità. Rilevava, altresì, l'appellante che ai sensi dell'art. 1, c. 217, lett. a), della l. 23.12.96 n. 662, la somma aggiuntiva non poteva superare l'importo dei contributi dovuti.
Con sentenza del 2.7.98 il Tribunale rigettava l'appello. Riteneva il secondo giudice che l'importo della sanzione dovesse essere rapportato all'importo complessivo dei contributi omessi, come quantificato al momento dell'accertamento dell'inadempimento, e che dalla relativa sommatoria dovesse essere detratto quanto versato dall'opponente a titolo di acconto. Considerava, altresì, ininfluente la quantificazione scritta del debito, perché effettuata non dalla parte ma dal suo legale a scopo interruttivo della prescrizione, ed inconferente il richiamo alla legge 23.12.96 n. 662, non essendo la stessa riferibile ai periodi contributivi oggetto della controversia.
Avverso questa sentenza propone ricorso il LO, cui risponde con controricorso l'PS.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione degli artt. 1, c. 217, della l. 662 del 1996 e 55, c. 1, del r.d. 16.3.42 n. 267 (kegge fallimentare) Rileva il ricorrente che i contributi non furono versati per il periodo 1.2.-30.11.79 e che egli nel 1980 fu dichiarato fallito. L'PS aveva riscosso acconti parte da lui personalmente e parte per il riparto finale dell'attivo del fallimento, che era stato a sua volta chiuso nel 1995. Da questa circostanza deriverebbero le seguenti conseguenze: a. l'applicabilità della suddetta norma della legge 662 del 1996, per la quale le somma aggiuntiva dovuta era pari al tasso di interesse di differimento e dilazione, maggiorato di tre punti;
b. dato che l'art. 55 della legge fallimentare impedisce il decorso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura del fallimento, anche la somma aggiuntiva avrebbe dovuto essere determinata prendendo a riferimento il periodo intercorrente tra la data di chiusura del fallimento e il provvedimento monitorio;
c. il debito contributivo doveva essere determinato nell'importo risultante all'epoca del ritorno in bonis del fallito, quando l'importo ammontava a L. 7.928.006.
Con il secondo motivo si deduce carenza di motivazione in relazione alla mancata considerazione della lettera recante l'indicazione del minor importo, in quanto la stessa - tramite il legale - era pur sempre proveniente dall'PS. Con questo motivo è anche dedotta nuovamente violazione dell'art. 1, c. 217, l. 662/96, contestandosi l'affermazione della sentenza impugnata che la norma in questione non è applicabile al periodo contributivo in esame. Con il terzo motivo si deduce, in via conseguenziale, anche l'illegittimità della statuizione in punto di spese, in quanto in caso di accoglimento dell'appello, le spese avrebbero dovuto far carico all'PS.
Il primo motivo non è fondato.
Deve premettersi all'esame delle questioni ivi sollevate che per' il caso di omesso versamento dei contributi assicurativi il r.d.l.
4.10.35 n. 1827 stabilisce a carico del datore di lavoro due tipi di sanzioni. Per il caso di tardivo versamento l'art. 53 prevede solo il pagamento degli interessi di mora;
per il caso di omissione del pagamento, l'art. 111 fissa una sanzione civile a carico del datore di lavoro inadempiente e prevede che il datore stesso "1. è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato;
2. deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1". Tale disciplina, rafforzata da sanzioni di carattere amministrativo (originariamente penale), ribadita (art. 23 della l.
4.4.52 n. 218, art.28 del t.u. 30.5.55 n. 797 e art. 16 del d.l.lgt.
9.11.45 n. 788) e resa economicamente più onerosa da successivi interventi normativi (l. 31.1.86 n. 11, l. 29.2.88 n. 48), è approdata, con riferimento alla controversia in esame, alla l. 23.12.1996 n. 662, che all'art. 1 reca una disciplina diversamente articolata per interessi e sanzioni civili in relazione a svariate circostanze, quali le modalità di accertamento dell'omissione (c. 217), la sua natura (c. 218), il soggetto che l'ha compiuta (c. 219 e 221), l'eventuale assolvimento del debito in sede concorsuale (c. 220).
Compiuto questo inquadramento normativo delle questioni ora in esame, deve rilevarsi l'infondatezza del ricorso.
Con riferimento al primo motivo deve rilevarsi che la legge 662 del 1996 è entrata in vigore in data 1.1.97 (cfr. art. 3, c. 217),
di modo che della stessa non potrebbe farsi applicazione al caso di specie, attinente a omissione contributiva relativa, per stessa ammissione del ricorrente, all'anno 1979. In ogni caso, come già rilevato, il c. 217 invocato dal ricorrente presuppone l'esistenza di particolari dati di fatto, quali la determinazione della fonte di accertamento dell'omissione, la determinazione dei quali non ha costituito oggetto del giudizio di merito e su cui, ovviamente, non può assumersi alcuna determinazione in questa sede. La somma aggiuntiva applicabile non può essere, dunque, quella di minor importo invocata dal ricorrente (tasso di interesse di differimento maggiorato di tre punti, ex c. 217).
Consegue che è del tutto irrilevante l'ulteriore questione sollevata con il motivo in esame circa la pretesa applicabilità alla controversia in esame del disposto dell'art. 55 della legge fallimentare (sopra sintetizzata sub b.), concernente gli effetti del fallimento sul corso degli interessi gravanti sui debiti del fallito. Trattandosi, comunque, di questione mai sollevata nel giudizio di merito, sotto questo ulteriore specifico profilo il motivo è inammissibile.
La questione oggetto del motivo in esame si riduce a se il giudice di merito abbia correttamente determinato la misura della sanzione civile in relazione alla norma dell'art. 111, n. 2, del r.d.l. 1837 del 1935, specificamente applicabile al caso di specie.
Su tale questione il Collegio intende confermare l'orientamento già assunto da questa Corte con la sentenza 6.11.82 n. 5828, per la quale l'obbligo di pagare la somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi omessi è sanzione che costituisce autonoma conseguenza. del mancato pagamento dei contributi stessi, ancorata nella previsione legale a questo solo fatto, senza che, quindi, possano assumere rilievo preclusivo pagamenti parziali o successivi al termine di pagamento stabilito per legge.
Parimenti infondato è il secondo motivo. A prescindere dall'ulteriore denunzia della violazione dell'art. 1, c. 217, della l. 662 del 1996, per la quale è sufficiente richiamare quanto detto a proposito del primo motivo, deve rilevarsi la irrilevanza della questione sollevata a proposito del preteso riconoscimento del minor credito da parte dell'INPS. Sostiene parte ricorrente che la raccomandata inviata dal legale INPS quantificava nella minor somma il debito contributivo e non anche la somma aggiuntiva richiesta a titolo di sanzione. Essendo la circostanza incontroversa (dato che l'INPS ha sempre ammesso di aver ricevuto un pagamento parziale a titolo di contributi) e discutendosi solo della quantificazione della sanzione (da determinare sulla base dell'originario ammontare dell'omissione, per il principio sopra enunziato), il motivo deve essere dichiarato inammissibile per la mancanza di specifica rilevanza della questione sollevata.
Il terzo ed ultimo motivo attinente la erroneità
dell'attribuzione delle spese del giudizio di merito, è, di conseguenza, assorbito.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in L. 20.000 ed agli onorari in L. 2.500.000.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001