Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5056 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
I D A T ) 4 A E S 7 . S 0 5 0 5 6 /0 3 n O S 7 A R 8 9 T T 1 S o EPUBBLICA ITALIANA I A z r G A R a E T D m L IN NOME DEL POPOLO ALL 6 E A T e I N g ORTE SUPRE O g E N e Oggetto S L L E L 9 1 A SEPARAZIONE O . SEZIONE PRIMA CIVILE t D r GILDIZIATE B A ( Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21317/00 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere- Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron.11273 Dott. Renato RORDORF Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO - Consiglierc Ud. 22/11/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUCZZI 19, presso l'avvocato VITO SGARRA, rappresentato e difeso dall'avvocato EDUARDO PIIUCCO, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
AN GN;
intimata avvorso la sentenza n. 128/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 01/03/00; 2002 udi La la relazione della czusa avolta nella pubblica 2135 udienza del 22/11/2002 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
udito 1 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso por 1'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 NO IG, con ricorso 29 gennaio 1996, слісзе la separazione personale con addebito nei con- fronti del marito ME EL. Instaurato il contrad- dittorio, il Tribunale di Palermo, con sentenza 12 giu- gno 1998, pronunciò la separazione con addebito al Me- lia, attico alla NO i due figli minori, asse- gnandole la casa coniugale e porendo a carico del ME חנן assegno di mantenimento per la moglie e i figli di iire 650.000 mensili. La NO propose appello, lamentando ia in- sufficienza dell'assegno. Il ME propose appello in- cidentale, in relazione all'assegnazione alla moglie della casa coniugale e alla misura dell'assegno. La Corte di appello di Palermo, con sentenza de- positata il giorno 1 marzo 2000, ha revocato 'assegnazione alla ZI deila casa coniugale ed ho elevato a lire 900.000 mensili 'assegno a carico dei marito. Il ME ha proposto ricorso a questa Corte, con acto notificato alla NO il 27 ottobre 2000. La 2 NO non ha presentato difese. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si deduce la OMC50 ° insuffi- ciente motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. Si deduce al riguardo che 1' aumento dell'assegno di mantenimento per la moglie e 1 Eigli minori Ton sarebbe sta o adeguatamente motivato, non avendo la Corte di appelle tenuto conto degli elevati oneri economici gravarti Su es 30 ricorrente e avendo Ome380 raffrontare la situazione economica SUA e quella della moglie, che vivendo con il padre, sarebbe da lui mantenuta insieme ai figli, godendo in tal modo di aiuti economici continui, dei quali si doveva cenere conto nella determinazione dell'assegno. In particolara la Ccrte avrebbe omesso di conside- rare cho la moglie gode dell'assegno di accompagnatrice del padre, che lei assiste, ed ha rinunciato a tal fine al'impiego pubblico di ruolo che in precedenza aveva. Con il ricorso si impugna, altresì, la statuizione sulle spese, compensate nonostante la sostanziale soc- combenza delia odierna intimata. 11 ricorso é infondato. Al riguardo va considerato che l'aurento dell'assegno posto a carico del ricorrente per il Man- tenimento della moglie e dei due figli, da lire 3 650.000, liquidate dal Tribunale, а 1 re 900.000, é stato disposto dalla Corte di appello, dal momento del- la pubblicazione della sentenza di secondo grado, t.e- nendo conto che contestualmente veniva disposta la ri- consegna al marito della casa coniugale, in un primo tempo assegnata alla moglie, con un vantaggio per il NO del quale egli aveva espressamente dichiarato di essere disponibile "a tenere conto" in correlazione con i suoi obblighi di mantenimento della moglie e dei figli. In tale contesto, e considerato il numero dei be- neficiari dell'assegno e le loro "primaric esigenze di vita", la Corte di appello ha compiuto una valutazione che, proprio per essere rappor ata alle "primarie esigenze di vita" della moglie e dei figli del ricor- rente, ed aila sua disponibilità ad Un aumento dell'assegno in precedenza quantificato in caso di re- stituzione della casa coniugale, non appare censurabile sotto il profilo motivazionale. Nè in questa sede può essere compiuta come in sostanza chiede il ricorrente una rivalutazione complessiva del quadro probatoric, trattandosi di valutazione riservata al giudice di me- ri o ed estranea al giudizio di legittimità. Quanto alla compensazione delle spese compiuta dalla Corte di appeljo, la medesima é correlata alla 4 soccorbenza reciproca ed appare pertanto conforme a di- ritto e adeguatamente molivata. ēIl ricorso, pertanto, deve essere rigettato, nulla va liquidato a titolo di spese per i giudizio di cassazione, non essendosi la parte intimata costituita.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 22 novembre 2002, neila camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Felicettil (Giovanni Olla) Слото Девинс 1105. IL CANCELL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sonwender Marzallyf Prime Semana Divifo Cancelleria Depositate 2 PR. 200 it IL CANCE RE S