Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. della norma penale che comporta la punibilità delle condotte di utilizzo di apparecchi per il gioco automatico tenute anteriormente alla depenalizzazione conseguente alla modifica all'art. 110 TULPS da parte della legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 543 e 547 L. 23 dicembre 2005, n. 266), atteso che l'assenza di disciplina transitoria che consenta di applicare ai fatti anteriori le "nuove" sanzioni amministrative comporterebbe per detti fatti l'ingiustificata assenza di qualsiasi conseguenza sanzionatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2007, n. 42380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42380 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. AMEDEO Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 2478
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 21099/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE LV, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 12 Dicembre 2006 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso, che lo ha assolto dalla contestazione del reato previsto dall'art. 718 c.p. e lo ha condannato alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda in ordine al reato previsto dal R.D. 16 giugno 1931, n. 773, art. 110. Con confisca della scheda elettronica in sequestro. Fatto accertato il 19 aprile 2005.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ed il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO
A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Sig. RE è stato giudicato con rito abbreviato per rispondere, quale titolare di esercizio pubblico, del reato previsto dall'art. 81 c.p., comma 2, art. 718 c.p. e art. 719 c.p., comma 2 e art. 110, comma 9 in relazione al R.D. 16 giugno 1931, n. 773, comma 10, per avere installato e consentito l'utilizzo di un apparecchio elettronico per il gioco che operava come "slot machine".
Il Giudice ha ritenuto non provata la sussistenza del fine di lucro, che assieme all'aleatorietà del risultato del gioco fonda il reato previsto dagli artt. 718 e 721 c.p., ed ha pertanto assolto il Sig. ND da tale addebito.
Ha, invece, ritenuto provata la sussistenza della contravvenzione prevista dal R.D. 16 giugno 1931, n. 773, art. 110, commi 9 e 10, in quanto la scheda originaria dell'apparecchio installato risultava modificata rispetto a quanto autorizzato e trasformata in sostanza in una "slot machine".
Avverso tale decisione propone ricorso il Sig. ND, lamentando, con primo motivo, violazione della legge per non avere il giudice tenuto in considerazione la circostanza che la condotta contestata è stata depenalizzata dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266. Inoltre, la disposizione transitoria contenuta nel comma n. 547, art. 1, della legge citata deve essere interpretato nel senso che l'applicazione della normativa in allora in vigore alle violazioni commesse anteriormente è limitata alla sola disciplina amministrativa, mentre debbono applicarsi i principi generali previsti dall'art. 2 c.p., con la conseguenza che il reato contestato deve essere escluso. Una diversa interpretazione della norma comporterebbe contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto disciplinerebbe in maniera diversa fattispecie analoghe.
Con secondo motivo si lamenta violazione di legge per avere il Giudice ritenuto provata le caratteristiche di aleatorietà del gioco sulla base delle valutazioni compiute dai verbalizzanti, mentre per gli apparecchi noti come "slot machine" non sussiste un generale divieto, occorrendo un accertamento caso per caso che avrebbe dovuto essere compiuto mediante indagine peritale (si veda la sentenza n. 4686 del 9 febbraio 2005 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione).
OSSERVATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando entrambi i motivi manifestamente infondati.
1. La sentenza impugnata risulta ampiamente e correttamente motivata in ordine all'elemento materiale del reato, posto che da conto dell'avvenuta alterazione della scheda originaria e della non corrispondenza dell'apparecchio alle caratteristiche fissate dal R.D. 16 giugno 1931, n. 773, art. 110 per i giochi di abilità e trattenimento. Si tratta di valutazione che il giudice ha compiuto in ordine agli elementi di prova e che, in presenza di motivazione corretta e immune da vizi logici, è sottratto al controllo del giudice di legittimità. Ritiene, infatti, questa Corte che il giudizio sulla completezza e correttezza della motivazione della sentenza impugnata non possa confondersi "con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito", con la conseguenza che una motivazione esauriente nell'affrontare i temi essenziali e coerente nella valutazione degli elementi probatori si sottrae al sindacato di legittimità. Conservano, dunque, piena validità anche dopo la novella del 2006 i principi essenziali fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767).
2. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, che concerne le disposizioni contenute nella L. 23 dicembre 2005, n. 266, nei commi 543 e 547, questa Sezione ha già avuto modo di esaminare i problemi legati alla espressa previsione circa la non applicazione della disciplina più' favorevole ai fatti anteriormente commessi, e lo ha fatto non ravvisando alcun profilo di contrasto con i principi costituzionali (si veda, da ultimo, la sentenza n. 15297 del 20 marzo- 17 aprile 2007, Carnevale, rv 236352, che ha ritenuto la validità del comma 547 anche alla luce della sopravvenuta disciplina contenuta nella L. 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007). Sul punto la Corte ribadisce che il principio, che la giurisprudenza costituzionale ha chiaramente e ripetutamente fissato (sentenze n. 164 del 19 74 e 74 del 1980; ordinanze n. 279 del 1974, n. 134 del 1977, n. 256 del 1985, tra le tante), secondo cui, a differenza dell'art. 2 c.p., comma 1, il disposto del comma secondo non presenta un legame necessario con il disposto dell'art. 25 Cost. e, dunque, contiene una regola di ordine generale che il legislatore può derogare con riferimento a singole fattispecie, così come avviene, ad esempio, con il principio di ultrattività della norma penale tributaria.
Unico profilo di illegittimità costituzionale che potrebbe ravvisarsi nella non applicazione retroattiva della disciplina più favorevole potrebbe sussistere con riferimento all'art. 3 Cost., e cioè ad una ingiustificata differenza di trattamento di casi simili. La Corte ritiene che tale profilo non sussista, posto che l'assenza di disciplina transitoria che consenta di applicare ai fatti anteriori le "nuove" sanzioni amministrative comporterebbe per detti fatti la ingiustificata assenza di qualsiasi conseguenza sanzionatoria.
A ciò si aggiunga che la meno grave disciplina sanzionatoria introdotta con la L. n. 266 del 2005 trova una giustificazione nel fatto che detta legge ha introdotto una nuova regolamentazione degli apparecchi per il gioco e del loro funzionamento (obbligatoria connessione alla rete nazionale;
correlate possibilità di controllo), così modificando in radice la loro gestione e la loro pericolosità rispetto ai beni giuridici tutelati, fino ad allora, attraverso l'intervento penale.
3. Pertanto, la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 547, nel disporre che la non rilevanza penale delle condotte sanzionate dall'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 operi solo per le condotte poste in essere dal momento dell'entrata in vigore della legge, non appare in contrasto con la citata disposizione della Costituzione. Le censure avanzate a tal proposito dalla ricorrente devono in conclusione essere disattese perché manifestamente infondata.
4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2007