Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 7 3 ) . E IN NOME DET, POPOLO ITALIANO C A F FORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O Oggelto S D CONTRIBUTI SEZIONE PRIMA CIVILE D CONSORTILI 1 U 0 3 8 13 7 0 3 S Composta dagli R T T I R.G.N. 19740/99 Dott. Giovanni P A M Czon. 874.6 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Consigliere Dott. Waiter CELENTANO Rep. Rel Consigliere Dot Francesco FELICETTI Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere Ud. 07/11/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO Туг BCNIFICA INTEGRALE IAR NESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ciettivamente 3 domic: lialo in ROMA VIA LABICANA 80, presso l'avvocato ROSSELLA 31LOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA B. MAMMARELLA, giusta procura in cal ce al ricorso;
- ricorrente
contro
IO IO, nella qualità di erede di IO CH, elettivamente domiciliato i ROMA 2002 VTA DONNA OLIMPIA 6, presso l'avvocato MICHELE 2012 PETRELLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a nargine del controricorso;
controricorrente
contro
AN ON LI;
intimata avverso la sentenza n. 78/90 del Giudice di pace di CARINO, depositata il 23/10/08, udita la relazione della causa svolta nelia pubblica udienza del 07/11/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
di to =l P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertinc Alberto RUSSO che ha concluso per J'accogliment> dei primo motivo di ricorso;
J'assorbimento dei restanti motivi del ricorso. Svolgimento del processo 1 NT EL, con citazione del 26 marzo 1998, cilava dinanzi al Giudice di pace di Iarino il Consorzio di bonifica integrale larinese, chiedendone la condanna alla restituzione della somma indebitamente pagata per contributi consortili riguardanti terreni di sa proprietà, in quanto il Consorzio non aveva realiz- zato alcuna opera di bonifica e i suoi terreni non ave- vano ricevuto alcun bonoficio dall'attività del Consor- zio. Il Consorzio si costituiva eccependo la incompe- 2 terza per materia e per valore del Giudice di pace, in- dicando nel Tribunale di Larino il giudice competente. Chiedeva, comunque, il rigetto della comanda perché ir- fondata. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva n. 42/98 rigettava le eccezioni di incompetenza. Rimes- Sa 1月 causa sul ruolo per la decisione sul mer-lo, соп sentenza definitiva n. 70/50, depositata il 23 ottobre 1988, condannava ii Consorzio alla restituzione della somma di lire 1.256.392, con gli interessi dalla doman- da, oltre alle spese di causa. 1 Consorzio - premess0 ci avere formulato espressa e tempestiva riserva di impugnazione della sentenza non definitiva, ma di avere ugualmente propo- sto appello immediato, abbandonando peraltro tale giu- dizio, estinto con l'accordo di controparte - proponeva ricorso a questa Corte avverso entrambe le sentenze con atto notificato alla controparte il 19 ottobre 1999, formulando quattro motivi di impugnazione. Per la parte intimata resiste con contrericorso, notificato il 23 novembre 1999, NT TO, qualificandosi como coerede di NT EL deceduto il giorno 1 febbraio 1999, dopo 1 deposito della sentenza impugra- za e prima cella notifica del ricorso, avvenuta il 23 novembre 1999 nei confronti di OL EL - CC- 3 cependo sotto vari aspetti la nammissibilità del ri- corso C, comunque, la sua infcndatezza. All'udienza del 14 gennaio 2002 questa Corte ordi- l'integrazione del contraddittorio nei confronti nava di NT RA, altra crade di NT Mi- chele, che veniva affettuata con atto notificato in da- -a 7 marzo 2002, entro il termine stabilito. Entrambe le parli hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art.9, comma 2, c.p.c. e dell'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933. Si deduce al riguardo che contributi consortili spettanti ai Corsorzi di bonifica hanno natura tributa- ria e il Giudice di pace ho erroneamente ritenuto che la causa, avento ad oggetto l'accerLamento che essi ΠΟΠ crano dovuti e quindi dovevano essere restituiti, rier- trasse nella propria competenza пок in quella del 9 Tribunale, compotente funzionalmente a conoscere in ma- teria di imposte e tasse nei casi di mancata devoluzio- ne alle Commissioni tributarie. A sostegno del motivo si evidenzia che la nature tributaria di detti contribuzi o la competenza a Cono- scere delle causa che li riguardano sono stati di re- cer c espressamente affertate dalla sentenza 1. 949.3 $ delle sezioni unite di questa Corte. Con il secondo motivo si denuncia anche la viola- zione dell'art. 9, comma 1, c.p.c., per essere la causa in cuestione di natura immobiliare e, come tale, riser- vata alla compotenza del Tribunale. Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazio- nali per avere il Giudice di pace attribuito ai contri- buti consort:li natura di indennizzi, Ovvero di oner! reali, senza dare adeguata motivazione al suo convinci- rento. Con il quarto motivo si denunciano la violazione dell'art. 59 deldegli artt. 860 e segg. cod. civ., r.d. Π. 215 dal 1933, nonchè vizi motivazioneii, por non avere il Giudice di pace rilevato che la docurenta- zione depositata dimostrava l'effettuazione di opere di bonifica valorizzando i beni sili nel comprensorio. 2 In via pregiudiziale vanno rigettate le eccezio- ni di rito formulate dal controricorrente il quale na eccopito la inammissibilità del ricorso in quanto: a) nel ricorso non sarebbe indicata la persona fisica del legale rappresentante del Consorzio;
b). non é slata da- ta la prova che il sottoscrittore della procura é per statuto abilitato a stare in giudizio nelle liti atti- ve;
pur avendo l'intimato due difensori, che lo rap- presentavano nel giudizio di primo grado, il ricorso è S stato notificato in unica copia;
d) il ricorrente, dopo avore fatto riserva di impugnazione della sentenza non definitiva, ha poi proposto appello prima della senzen- za nou definitiva, cosicché la riserva doveva intender- si riferita all'appello e non al ricorso per cassazio- re, con - 1 conseguente passagg=0 in giudicato della sentenza non definitiva. T'eccezione sub a) in onda ta, essendo apposta in calce al ricorso procura dalla quale risulta espres- samente sia l'organo il Presidente del Consorzio}, sia د ر la persona fisica che 1' ha rilasciata, che hô così chiarame le mostra O di agire in rappresentanza del Consorzio. Devesi infatti in proposito riaffermare il princi- pin secondo il quale quando dagli atti di causa é pos- sibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il mandato per correre in Cassazione, la mancata indicazione reil intestazione del ricorso di tale nome non ne Com- porta La inammissibilità (Cass. Sez. un. 10 giugno 1998, n. 5764), così come non ne comporta la inammissi- bilità la indicazione solo nella procura della carica ricoperta, essendo ciò sufficiente a rendere pcosibile il riscontro sulla valida instaurazione del rapporto processuais. Parimenti infondala è la seconda eccezione, ri- - per quanto sopra detto - il rcorso proposto sultando dal Presidente dei Consorzio, che è l'organo normalmen- te rappresentativo de: Consorzi, e nei cui conironti é stato accettato il contraddittorio in primo grado e SO- no state pronunciate le sentenze impugnate. Tali eie- menti, unitamente alla produzione della deliberazione della Deputazione amministrativa del Consorzio che ha autorizzato la proposizione del ricorso, ed alla di chiarazione del Presidente del Consorzio, nel ri asia- re procura al difensore, di agire in base a questa, fozni sco idonei element.i dimostrativi dell'ammissibilità del ricorso anche in relazione al profilo in esame, nessun elemento essendo stato offer- to, d'altro canto, Q eccezione Sostegno della - del LLLo generica proposta al riguardo. Infondata é anche 1'eccezione sub c), nessuna prevecendo che ove la parte sia difesa da due norma prccuratori il gravame debba essere proposto mediante consegna di una copia per ciascun difensore. Riguardo all'ultima eccezione del controricorren- va preliminarmente considerato che la impugnazione te, immediata di una sentenza non definitiva di cui la par- te si sia riservata l'impugnazione differita, seconcio un principio più volte affermato da questa RT (ca 7 ultimo Cass. 11 agosto 1999, 8606 4 marzo 1997, n. 1916) narmissibile, ma non preclude di impugnare la sentenza ΓΟΠ definitiva insieme а quella definitiva. L' impugnazione, infatti, é inammissibile proprio perchè inidonea a togliere valore alia riserva, che conserva intatta la propria efficacia conservativa del gravame. E' d'altro canto errato che come invece deduce la parte controricorrente la proposizione dell'appello immediate avverso la sentenza non defiri- tiva nei cui confronti era stata formulata riserva di impugnazione, deve portare a considerare ia riserva formulata come riferita all'appello Παπ al ricorso per cassazione, cnico mezzo di gravame esperibile nel caso di specie. La riserva di gravamc, infatti, generi- camente formulata, come nel caso di specie, esprime la volontà di dilazionare il gravame esperibile a dopo la pronuncia definitiva, cosluchè l'erronea proposizione, anto tempus, di un appello sotto pit aspetti inammissi- bile, non priva la riserva della sua capacità conserva- tiva del mezzo di impugnazione consentito dalla legge. Ne deriva che anche l'accezione di inammissibili- tà formulata rei sensi anzi de ti va respirta. 3 Venerdo all'esame del merito, il primo motivo del ricorso va ritenuto fondato, dovendosi riaffermare in questa sede il principio (affermato da questa Corte con 紧 la sentenza 23 settembre 1998, 9493 delle sezioni unite, nonchè successivamente 2001 la sentenza 5 maggio 1999, n. 4471 يع con numerose altre sentenze di questa sezione) secondo il quale i contributi spettanti Consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per lo spese di esecuzione, Marutenzione ed esercizio delle opere di boni Fica e miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguen- za che la competenza per materia a conoscere della do- manda сол la quale il contribuente chiede la restitu- zione delle somune versate a tale titolo, perché non do- vuto, spetta al Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con ii d. lgs. n. 546 del 1992 le restando ininfluenti sui processi in corso, 고 norma dell'art.5 c.p.c. le mo- difiche legislative introdotte dall'art. 12 della 1. 28 dicembre 2001, 1. 448 . Ciò in quanto: a) le modalità di costituzione dei consorzi di bonifica, le finalità dj premimente interesse pubblico della loro attività, derivazione daila legge dell'obbligo di pagamento de contributi a carico dei proprietari di immobili si- ti nel comprensorio di bonifica, dimostrano la loro na- tura di prestazioni imposte a carattere tributario;
b) con la domanda di restituzione dei contributi si fa va- Q løre il diritto soggettivo а ncn essere oboligato a prestazioni patrimoniali ai l'infuor dei casi conten- plati dalla legge. Ne deriva che il ricorso va accol o in relazione al primo motivo, con assorbimento dei Successivi € le sentenza impugnate vanno cassale, dichiarandosi compe- tenle a conoscere della causa il Tribunale di Laring. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di primo grado, mentre Ja parte re- sistente Va condannata a i pagamento deile spese del giudizio di cassazione che s iquidanc quanto agli onc i nella misura di euro cinquecento e quanto alle spese vive nella misura di euro settanta, oltre al die- ci per cento dell'importo degli onorari per opese gene- zali.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il primo mot.ivo del ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa en- trambe le sentenze impugnale e dichiara la competenza del Tribunale di Larino. Compensa le spese del giudizio di primo grado. Condanna la parte resistente al paga- monto al ricorrente delle spese del giudizio di casse- zione, che si liquidano nella misura di euro cinquecen- to per onorari, euro settanta per speso vive, oltre a dieci per cento dell'importo degli onorari per spese 10 generali. Così deciso in Roma, 1 7 novembre 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere relacore T Presidente (Francesco Felicetti) (Giovanni Losav±0) recevro K CORTE SUPREMACCA SIONE CANCELLIERE Prime Made Bianchi 4 7 ) 3 . E N C , O A L L P O I P D 1 T 4 - E 1 C 2 I A . D R L U A I 9 D 3 G E E T E 6 N N 4 E . S , T E T S T I ( R A 11=