Sentenza 17 febbraio 2010
Massime • 1
Anche nel caso di condanna per delitto a pena sospesa condizionalmente, l'istanza di riabilitazione può essere presentata decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza attendere il decorso del termine quinquennale di estinzione del reato.
Commentario • 1
- 1. Riabilitazione penale: cos’è e quando può essere richiestaGiulia Morenzetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1 . Premessa: introduzione alla riabilitazione penale – 1.1 . La disciplina dell'istituto della riabilitazione – 2 . I presupposti sostanziali e temporali dell'istituto della riabilitazione penale – 2.1 . Il dies a quo della riabilitazione nel caso di sospensione condizionale della pena – 2.2 . Requisiti di condotta e obblighi civili per la concessione del beneficio – 3 . La competenza – 4 . Effetti giuridici e conseguenze pratiche della riabilitazione penale – 4.1 . La revocabilità della riabilitazione penale 1. Premessa: introduzione alla riabilitazione penale In un sistema penale improntato ai principi di umanità e risocializzazione del condannato, la riabilitazione penale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2010, n. 8134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8134 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/02/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 490
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 29711/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO CH, N. IL 23/07/1975;
avverso l'ordinanza n. 1266/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 19/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. BUA Francesco, che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 19.05.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di riabilitazione proposta da IC CH con riferimento alle sentenze di condanna 15.10.2001 e 06.12.2005 sul rilievo che non potesse dirsi trascorso il termine di legge, posto che la seconda di dette sentenze, per delitto, irrevocabile il 27.01.2006, non era ancora estinta, atteso che era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo violazione di legge, per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso il disposto dell'art. 179 c.p.p., comma 4, come inserito dalla L. n. 145 del 2004, che fa decorrere il termine in questione dal momento in cui la sentenza diventa irrevocabile, come ritenuto anche dalla conforme giurisprudenza di legittimità.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. Ed invero la questione di dritto, sottesa al ricorso stesso, è già stata risolta dalla giurisprudenza di questa Corte con orientamento ormai consolidato - che qui va richiamato e ribadito - secondo cui "anche nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, l'istanza di riabilitazione può essere presentata quando siano decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale" (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 48 in data 11.12.2008, Rv. 242253, Clerici;
ribadita da Cass. Pen. Sez. 1, n. 15147 in data 25.02.2009, Rv. 243875, Sene;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 24084 in data 21.05.2009, Rv. 244028, Warnakulasuriya). Trattasi di affermazione incontrovertibile perché conforme al chiaro dettato normativo e coerente al sistema, non superabile in base alle contrarie argomentazioni, peraltro teoriche, dell'impugnata ordinanza. Quest'ultima va pertanto annullata per violazione di legge. Gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per nuova valutazione dell'istanza del IC che tenga conto del principio di diritto affermato in questa sede.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010