Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
È inammissibile per difetto dell'interesse ad impugnare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda, condizionalmente sospesa "ex officio", e relativa a contravvenzione non oblabile ai sensi dell'art. 162 cod. pen., in quanto la circostanza che il reato sia punito con pena alternativa determina l'obbligatorietà dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2008, n. 42530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42530 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 04/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 2201
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 19926/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER OS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 29.01.2008 che l'ha condannato alla pena di Euro 600 d'ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a);
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza nel solo punto della sospensione condizionale della pena, da eliminare e il rigetto del ricorso nel resto.
OSSERVA
Con sentenza 29.01.2008 il Tribunale di Brindisi condannava ER OS alla pena di Euro 600 d'ammenda,
condizionalmente sospesa d'ufficio, ritenendolo responsabile di avere smaltito rifiuti speciali non pericolosi incenerendo materiale plastico proveniente dalla sua attività d'impresa in assenza della prescritta autorizzazione.
In particolare, agenti del Corpo Forestale avevano costatato, il 19.07.2005, che su un campo confinante col terreno dell'azienda agricola del ER, produttrice di carciofi, erano stati rinvenuti, abbandonati e bruciati, scarti derivanti dalla lavorazione di carciofi, pezzi di tubi di plastica usati per l'irrigazione a goccia, basi di polistirolo, fili di ferro e teloni di plastica. Sulla base di tali elementi il Tribunale riteneva che i rifiuti fossero stati depositati dall'imputato, sia perché attenevano alla coltivazione del suo terreno sia perché, per la loro mole, doveva escludersi che fossero stati portati a braccia lungo una stradina percorribile solo a piedi l'altro accesso al campo era possibile dal terreno dell'imputato.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità perché non erano state spiegate le ragioni dell'attribuzione del fatto all'imputato pur essendo stato accertato che chiunque poteva avere libero accesso al campo. Censurava il ER anche la concessione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena per un reato che era stato punito con la sola ammenda che, comportando l'obbligo dell'annotazione nel casellario giudiziale della condanna, anziché avvantaggiarlo, gli aveva arrecato pregiudizio.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il primo motivo non è puntuale perché articola censure in fatto che distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.
Il ricorrente lamenta, muovendo rilievi sulla ricostruzione del fatto, che i giudici di merito abbiano motivato l'affermazione di responsabilità, non già su concreti elementi di prova, ma con considerazioni evanescenti.
L'assunto non è fondato essendo la motivazione incensurabile perché adeguata e giuridicamente corretta alla stregua della puntuale valutazione dei dati processuali da cui era emerso, alla stregua degli accertamenti degli operanti, che i rifiuti, sicuramente riconducigli all'attività agricola dell'imputato, era stati abbandonati e inceneriti su un campo limitrofo a quello coltivato dal predetto e che allo stesso era possibile accedere soltanto dal terreno dell'imputato e da una stradella percorribile soltanto a piedi attraverso la quale era estremamente improbabile che ignoti avessero trasportato a braccia i rifiuti.
Pertanto, correttamente è stato ritenuto che tali decisivi elementi, minimizzati nei motivi di ricorso, depongono inequivocabilmente in senso sfavorevole all'imputato.
È pure infondata la doglianza inerente all'applicazione, non richiesta, del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. alla pena pecuniaria irrogata all'imputato.
Le Sezioni Unite di questa (Corte sentenza n. 6563/1994, ric. Rusconi RV. 197535) hanno affermato che "la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena;
l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa".
Il pregiudizio addotto dall'interessato rileva, quindi, soltanto se concerna interessi giuridicamente apprezzabili per essere correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nell'individualizzazione della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato.
Assume il ricorrente, condannato a pena pecuniaria condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, che il beneficio debba essere revocato perché lesivo dell'interesse giuridico di ottenere l'eliminazione, ai sensi del D.P.R. n. 313 del 2002, dell'iscrizione nel casellario giudiziale della condanna a pena pecuniaria. La censura è infondata perché il reato per il quale il ricorrente è stato condannato a pena pecuniaria è punibile con pena alternativa e, quindi, non è oblabile ai sensi dell'art. 162 cod. pen., donde l'obbligatorietà dell'iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 4 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008