Sentenza 9 marzo 2016
Massime • 1
È violato il divieto di un secondo giudizio, di cui all'art. 649 cod. proc. pen., nel caso di pluralità di condanne per il delitto di evasione relative a fatti commessi nello stesso arco temporale in cui si è protratto l'allontanamento, in quanto si tratta di un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento dell'allontanamento del soggetto agente dal luogo della detenzione, anche domiciliare, mentre l'effetto permanente cessa quando l'evaso torna nel luogo che non avrebbe dovuto lasciare, interrompendo in tal modo l'elusione del controllo da parte dell'autorità vigilante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2016, n. 12664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12664 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2016 |
Testo completo
1 2 6 64/ 1 6 64 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 09/03/2016 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 409/2016 Dott. GIACOMO PAOLONI -· Presidente - REGISTRO GENERALE Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - N.53222/2015 - Rel. Consigliere - Dott. ANDREA TRONCI 4 Dott. EMILIA ANNA GIORDANO - Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL CH N. IL 10/08/1980 avverso la sentenza n. 1663/2015 CORTE APPELLO di PALERMO del 20/10/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANEVELLI, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. GIOVANNI AURILIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
R.G.Cass. n. 53222/15 Corte Suprema di Cassazione RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 20.10.2015 la Corte di appello di Palermo, in parziale 1. riforma di quella del giudice monocratico del Tribunale della stessa città, confermava la statuizione di condanna di IC AL, limitatamente all'episodio di evasione dagli arresti domiciliari posto in essere l'11.09.2009, ritenendo fondata l'eccezione difensiva di pregresso giudicato solo in relazione al distinto episodio del 27.08.2009, per l'effetto determinando in mesi cinque di reclusione la pena complessiva a carico dell'imputato, previa unificazione per continuazione del fatto residuo con quello già oggetto della sentenza irrevocabile n. 3965/09, emessa dal Tribunale di Palermo il 22.09.2009 e confermata dalla stessa Corte il 13.03.2012. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., per non aver considerato la Corte territoriale che l'evasione del AL di cui alla citata sentenza n. 3965/09, effettivamente iniziata il 27.08.2009, nondimeno ebbe termine solo il successivo 14 settembre, con la spontanea costituzione in carcere del prevenuto, con conseguente unicità del fatto di reato, a prescindere dalla duplicità dei procedimenti avviati in relazione ai "diversi accertamenti da parte delle Autorità preposte al controllo". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è senz'altro fondato.
1. Invero, la Corte territoriale, nel sottoporre a disamina la sentenza prodotta 2. dalla difesa, ha soffermato la propria attenzione sugli specifici controlli, tutti connotati da esito negativo, eseguiti dalle Forze dell'ordine presso il domicilio del AL il 27 e 29 agosto ed il 2 settembre 2009, senza considerare che la fattispecie tratteggiata dall'art. 385 cod. pen. è quella propria di un reato istantaneo con effetti permanenti, la cui consumazione coincide con il momento di allontanamento del soggetto agente dal luogo della detenzione, anche domiciliare, mentre l'effetto permanente cessa quando l'evaso torna nel luogo dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi, interrompendo in tal modo l'elusione del controllo da parte dell'autorità vigilante (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 25976 del 04.05.2010, Rv. 247819, cui adde, in parte motiva, Cass. Sez. 1, sent. n.30609 del 15.04.2014, Rv. 261087, relativa a vicenda analoga alla presente, prospettata in sede esecutiva). Donde la conseguenza 2 Абоб R.G.Cass. n. 53222/15 Corte Suprema di Cassazione che, in caso di pluralità di condanne per fatti di evasione dagli arresti domiciliari, ove gli stessi si collochino all'interno del medesimo arco temporale durante il quale si è protratto l'allontanamento, il reato relativo non può che essere apprezzato unitariamente. Tale è appunto il caso presente, in cui - conformemente a quanto sottolineato dal ricorrente il capo d'imputazione afferente alla più volte citata sentenza n. - 3965/2009 indica il tempus commissi delicti "dal 27 agosto al 14 settembre 2009" ed in tal senso è altresì la motivazione della sentenza medesima, ulteriore ancorché non necessaria conferma traendosi dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, del pari a suo tempo prodotto in atti dalla difesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato ascritto al ricorrente, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per precedente giudicato. Così deciso in Roma, il 09.03.2016 Il Consigliere est. Il Presidente Анама деге Wooe DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DICAS ☑Riera Esposito E I N Z O 3