CASS
Sentenza 5 ottobre 2023
Sentenza 5 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2023, n. 40491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40491 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA UA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN CC che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni trasmesse dal difensore di fiducia, AVV. ROBERTO SERINO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. • Penale Sent. Sez. 3 Num. 40491 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 09/06/2023 813/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. LE CA ricorre per l'annullamento della sentenza del 13/10/2022 della Corte di appello di L'Aquila che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno e tre mesi di reclusione, oltre pene accessorie, inflitta con sentenza del 14/01/2021 del Tribunale di Pescara per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 5, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. L'attenta analisi delle risultanze processuali - afferma - esclude la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sua personale responsabilità. La condanna, prosegue, si basa solo sulle dichiarazioni degli appartenenti al Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Pescara senza che la Corte di appello abbia fornito una sufficiente motivazione sulle doglianze fatte valere sul punto in sede di impugnazione della sentenza di primo grado. Non è stata chiarita la soglia delle singole imposte che la Corte territoriale ritiene esser state evase per ogni società. I Giudici di merito, sostiene, lo hanno condannato per aver omesso il versamento delle imposte per una somma complessiva dl euro 359.690,32, nell'anno 2013, e di euro 531.869,12, nell'anno 2014, senza tuttavia individuare il singolo ammontare riferibile a ogni singola società e alle singole imposte, così come lamentato nell'atto di appello. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche non applicate dalla Corte di appello in considerazione della gravità del fatto, dell'entità delle somme evase e della mancanza di positivi elementi di valutazione. La Cute territoriale, lamenta, non ha considerato il suo buon comportamento processuale avendo egli fornito, sin dall'interrogatorio di garanzia, elementi utili alla ricerca della verità, avendo in particolare descritto il proprio ruolo di amministratore di fatto delle società italiane e francesi, nonché le modalità dei movimenti bancari aventi ad oggetto le somme di denaro di cui all'imputazione. Di conseguenza, conclude, la Corte territoriale non ha tenuto conto della personalità dell'imputato al fine di adeguare la pena alla gravità del fatto, non essendo sufficiente solo quest'ultimo parametro. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.si imputa al ricorrente di non aver presentato le dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette dovute per gli anni 2013 e 2014 per importi, evasi, pari ad euro 359.690,32 (per il 2013) e ad euro 531.869,12 (per il 2014); 3.2.dalla lettura delle sentenze di merito risulta che: a) il ricorrente aveva beneficiato, negli anni 2013-2014, di cospicue rimesse in danaro effettuate a suo favore da società francesi a lui riferibili siccome legalmente rappresentate da vari prestanome da lui stesso retribuiti;
b) tali cospicui importi sono stati ritenuti ricavi delle attività imprenditoriali svolte dall'imputato in Francia dai quali la Guardia di Finanza aveva detratto i costi sostenuti per la loro produzione (di qui la determinazione del reddito imponibile e dell'imposta evasa); c) il ricorrente (che aveva ammesso la diretta riconducibilità alla sua persona delle società francesi amministrate da persone a lui legate da rapporto di parentela) non aveva mai dimostrato di aver dichiarato allo Stato francese i redditi prodotti dalle società in questione;
d) in applicazione degli artt. 2 e 3, d.P.R. n. 917 del 1986, il Tribunale aveva (correttamente) ritenuto che lo CA, in quanto persona residente in Italia, era tenuto a dichiarare tutti i redditi posseduti, anche se prodotti in territorio estero;
3.3.è evidente, di conseguenza, l'errore nel quale cade il ricorrente il quale, sin dall'appello, pretende che si accerti «il singolo ammontare riferibile alla singola società e di guisa alle singole imposte», negligendo completamente il presupposto impositivo costituito non dal reddito prodotto nel territorio estero da ogni singola società da lui posseduta ma da quello da lui stesso prodotto quale persona fisica residente nel territorio italiano avvalendosi delle predette società; 3.4.1a residenza in Italia costituisce fatto che comporta la applicazione dell'imposta sul reddito a tutti i redditi prodotti dal soggetto passivo di imposta, compresi quelli prodotti all'estero, salva in questo caso l'applicazione delle norme (o, in mancanza, degli accordi internazionali) volti a impedire la doppia imposizione (artt. 165-169, d.P.R. n. 917 del 1986); 3.5.sicché, non avendo mai il ricorrente dedotto di aver dichiarato e pagato in Francia le imposte dovute dalle società a lui riferibili, correttamente il reddito imponibile è stato quantificato in misura corrispondente ai ricavi da lui percetti in Italia al netto dei costi sostenuti per produrli;
3.6.1e circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto con la cui mancata applicazione il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti;
3.7.il loro diniego può perciò essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della 2 concessione della diminuente non è più sufficiente Io stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339); 3.8.nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è nemmeno necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570); 3.9.si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); 3.10.nel caso di specie, le circostanze attenuanti generiche sono state negate in considerazione della gravità del fatto (avuto riguardo all'entità delle somme evase) e della adeguatezza della pena, come irrogata, anche alla personalità dell'imputato, quale emergente dai fatti oggetto di odierna regiudicanda e dai suoi precedenti;
3.11.si tratta di valutazioni che non sono frutto di travisamento (nemmeno dedotto) e che non sono sindacabili in questa sede. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equltativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN CC che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni trasmesse dal difensore di fiducia, AVV. ROBERTO SERINO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. • Penale Sent. Sez. 3 Num. 40491 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 09/06/2023 813/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. LE CA ricorre per l'annullamento della sentenza del 13/10/2022 della Corte di appello di L'Aquila che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno e tre mesi di reclusione, oltre pene accessorie, inflitta con sentenza del 14/01/2021 del Tribunale di Pescara per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 5, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. L'attenta analisi delle risultanze processuali - afferma - esclude la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sua personale responsabilità. La condanna, prosegue, si basa solo sulle dichiarazioni degli appartenenti al Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Pescara senza che la Corte di appello abbia fornito una sufficiente motivazione sulle doglianze fatte valere sul punto in sede di impugnazione della sentenza di primo grado. Non è stata chiarita la soglia delle singole imposte che la Corte territoriale ritiene esser state evase per ogni società. I Giudici di merito, sostiene, lo hanno condannato per aver omesso il versamento delle imposte per una somma complessiva dl euro 359.690,32, nell'anno 2013, e di euro 531.869,12, nell'anno 2014, senza tuttavia individuare il singolo ammontare riferibile a ogni singola società e alle singole imposte, così come lamentato nell'atto di appello. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche non applicate dalla Corte di appello in considerazione della gravità del fatto, dell'entità delle somme evase e della mancanza di positivi elementi di valutazione. La Cute territoriale, lamenta, non ha considerato il suo buon comportamento processuale avendo egli fornito, sin dall'interrogatorio di garanzia, elementi utili alla ricerca della verità, avendo in particolare descritto il proprio ruolo di amministratore di fatto delle società italiane e francesi, nonché le modalità dei movimenti bancari aventi ad oggetto le somme di denaro di cui all'imputazione. Di conseguenza, conclude, la Corte territoriale non ha tenuto conto della personalità dell'imputato al fine di adeguare la pena alla gravità del fatto, non essendo sufficiente solo quest'ultimo parametro. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.si imputa al ricorrente di non aver presentato le dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette dovute per gli anni 2013 e 2014 per importi, evasi, pari ad euro 359.690,32 (per il 2013) e ad euro 531.869,12 (per il 2014); 3.2.dalla lettura delle sentenze di merito risulta che: a) il ricorrente aveva beneficiato, negli anni 2013-2014, di cospicue rimesse in danaro effettuate a suo favore da società francesi a lui riferibili siccome legalmente rappresentate da vari prestanome da lui stesso retribuiti;
b) tali cospicui importi sono stati ritenuti ricavi delle attività imprenditoriali svolte dall'imputato in Francia dai quali la Guardia di Finanza aveva detratto i costi sostenuti per la loro produzione (di qui la determinazione del reddito imponibile e dell'imposta evasa); c) il ricorrente (che aveva ammesso la diretta riconducibilità alla sua persona delle società francesi amministrate da persone a lui legate da rapporto di parentela) non aveva mai dimostrato di aver dichiarato allo Stato francese i redditi prodotti dalle società in questione;
d) in applicazione degli artt. 2 e 3, d.P.R. n. 917 del 1986, il Tribunale aveva (correttamente) ritenuto che lo CA, in quanto persona residente in Italia, era tenuto a dichiarare tutti i redditi posseduti, anche se prodotti in territorio estero;
3.3.è evidente, di conseguenza, l'errore nel quale cade il ricorrente il quale, sin dall'appello, pretende che si accerti «il singolo ammontare riferibile alla singola società e di guisa alle singole imposte», negligendo completamente il presupposto impositivo costituito non dal reddito prodotto nel territorio estero da ogni singola società da lui posseduta ma da quello da lui stesso prodotto quale persona fisica residente nel territorio italiano avvalendosi delle predette società; 3.4.1a residenza in Italia costituisce fatto che comporta la applicazione dell'imposta sul reddito a tutti i redditi prodotti dal soggetto passivo di imposta, compresi quelli prodotti all'estero, salva in questo caso l'applicazione delle norme (o, in mancanza, degli accordi internazionali) volti a impedire la doppia imposizione (artt. 165-169, d.P.R. n. 917 del 1986); 3.5.sicché, non avendo mai il ricorrente dedotto di aver dichiarato e pagato in Francia le imposte dovute dalle società a lui riferibili, correttamente il reddito imponibile è stato quantificato in misura corrispondente ai ricavi da lui percetti in Italia al netto dei costi sostenuti per produrli;
3.6.1e circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto con la cui mancata applicazione il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti;
3.7.il loro diniego può perciò essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della 2 concessione della diminuente non è più sufficiente Io stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339); 3.8.nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è nemmeno necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570); 3.9.si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); 3.10.nel caso di specie, le circostanze attenuanti generiche sono state negate in considerazione della gravità del fatto (avuto riguardo all'entità delle somme evase) e della adeguatezza della pena, come irrogata, anche alla personalità dell'imputato, quale emergente dai fatti oggetto di odierna regiudicanda e dai suoi precedenti;
3.11.si tratta di valutazioni che non sono frutto di travisamento (nemmeno dedotto) e che non sono sindacabili in questa sede. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equltativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09/06/2023.