Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
041.70/01 Aula 'B' REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 15021/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere- Cron. 8858 Dott. Fernando LUPI Consigliere-> Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI -Consigliere Ud.13/12/00 Dott. Maura LA TERZA -- Consigliere ha pronunciato la seguente 41 SENTENZA sul ricorso proposto da: NA NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO CARMELO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente-
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 2000 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce тек 5409 -1- alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato avverso la sentenza n. 20/98 del Tribunale di PATTI, depositata il 27/01/98 R.G.N. 1631/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Smr -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Patti, con sentenza del 27 gennaio 1998, accogliendo l'appello proposto dallo INPS e riformando l'impugnata decisione pretorile, ha rigettato la domanda avanzata nei confronti dello Istituto dalla sig.ra TA GN per ottenere l'assegno di invalidità. Il giudice d'appello ha fatto riferimento alla consulenza tecnica rinnovata in secondo grado (che aveva accertato infermità costituite da "segni di scarsa incidenzaspondilosi cervico-lombare a funzionale;
da osteoartopatia con modesta dolenzia alla digitopressione sul tratto cervico-lombare") ed ha condiviso il parere conclusivo del consu- lente, escludendo che l'assicurata fosse portatrice di infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue atti- tudini. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'assicurata soccombente formulando un unico motivo di censura. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Our La ricorrente, denunziando violazione e falsa 3 applicazione dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 nonché motivazione insufficiente ed omessa valutazione di elementi invalidanti, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., lamenta la carenza delle indagini effettuate dal consulente d'appello evidenziando le alterazioni morbose da cui deduce essere affetta la GN (specificando trattarsi di soggetto gracile, dal peso di 40 chilogrammi, in condizioni di decadenza fisica con trofismo deficitario ed anemia mediterranea e sindrome depressiva). Richiama tra l'altro note difensive che assume aver prodotto nel giudizio di merito;
deduce che doveva essere eseguito un esame del sangue “poiché vi è una anemia mediterranea che va accertata", e che, avendo smarrito il referto di esami radiografici effettuati presso la USL il 23 settembre 1997, doveva essere consultato un radio- logo per "leggere le lastre"; censura il parere del consulente di secondo grado perché sommario e non motivato, lamentando che nella relativa relazione non vi è motivazione corretta e logica e manca la valutazione delle varie affezioni in un contesto globale. prevalentemente Le censure così svolte sono questioni che Sher inammissibili perché involgono attengono al merito della causa e comportano la valutazione e l'apprezzamento di circostanze di fatto non consentiti in sede di legittimità. Neppure risultano dedotte in ricorso insuf- ficienze di motivazione idonee ad integrare vizio (ex n. 5 art. 360 c.p.c.) deducibile in cassazione: giacchè in sostanza la parte lamenta una conduzione delle indagini peritali difforme da quella che la stessa ritiene corretta e rispondente alla effet- tiva situazione di fatto, ed introduce nel tema del decidere un sindacato di merito che non è ammis- sibile nel giudizio di cassazione. sufficiente edNel contempo è da ritenere adeguata la motivazione resa dal Tribunale nella impugnata sentenza, ove è pure riportata specifi- camente la diagnosi delle infermità riscontrate dal consulente nominato d'ufficio in appello e viene richiamata la relativa relazione di consulenza (dalla quale risulta effettuata anche una unitaria valutazione del quadro morboso accertato) unita- mente al giudizio peritale che lo stesso giudice ritiene essere frutto di attento esame delle indagini strumentali e di laboratorio, e sorretto da esatte considerazioni medico-legali. Per quanto sin qui detto il ricorso dev'essere rigettato. Non si ravvisano le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C. per porre a carico della assicurata soccombente le spese di giudizio soste- nute dall'INPS.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2000 lyliche I will Насично II Presidente: Nove II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 22 MAR. 2001 CASS IL COLLABORATORE E DI CANCELLERIA R P E U T S R O C * 3 3 5 0 1 . . N T A S R 3 S I A 7 A ' D - L T , 8 , L - O E A 1 L S D 1 L E I O P S E S B I N I G E N D S G G E I A O L T A S A O O A D T L P E T L , I M E I R O I D R A D T D S I O E G T E R N E S E