Sentenza 2 gennaio 2002
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nell'interpretare l'accordo stipulato il 24 marzo 1993 tra le OO.SS e varie società del gruppo Finmeccanica, aveva ritenuto che i regimi di rotazione dei lavoratori in esso fissati erano da applicare immediatamente anche ai lavoratori che già si trovavano in CIGS in quanto con l'accordo in oggetto era venuto meno il potere di sospensione previsto nel precedente accordo stipulato nel 1992, con conseguente carenza di ogni giustificazione della protezione ulteriore del relativo regime).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
M Aula A 000 18/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente R.G.6236/99 " Bruno D'Angelo Consigliere " Mario Putaturo Donati V. " Rep. 11 Natale NI " Cron. " Aldo De Matteis " Ud.25/10/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ADDOLORATA SPIEZIA, elett.dom.in Roma, via Pezzana n.80,presso lo studio DELL'AVV.Mario Porcelli che, unitamente agli avv.Vittorio Lauro, Marina Paparo,la rappresenta e difende,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 4090 S.p.a. FINMECCANICA, ramo di Azienda AL Aerospazio, Divisione Aeronautica, in persona del procuratore speciale, dott. Nicola Aurilio, elett.dom.in Roma, via Lungotevere Michelangelo n.9, presso lo studio dell'avv. Enzo Morrico che lo 1 유 rappresenta e difende, per procura speciale a margine de_ controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola in data 12 novembre 1998,n. 1296 (R.G.N.120/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 25/10/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Mario Porcelli e Enzo Morrico;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Giovanni Giacalone che ha concluso per il. rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Addolorata Spiezia conveniva davanti al Pretore del lavoro di Nola la s.p.a. Finmeccanica, ramo di Azienda AL,di cui era dipendente, e, deducendo che, collocata in cassa integrazione guadagni straordinaria dal 9 luglio 1992, era stata avviato a corsi di formazione e di riqualificazione nell'ottobre del 1993 nonostante avesse diritto alla ripresa del lavoro nell'agosto o al più nel dicembre di quell'anno, in base all'accordo sul punto intercorso il precedente 24 marzo tra l'AL le 00.SS.,ne e chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento adottato di sospensione dal lavoro. 2 Nella resistenza della convenuta, il Pretore,con sentenza del 27 febbraio 1996, in accoglimento del ricorso, dichiarava l'illegittimità della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria della Spiezia dal 1° agosto 1993, ordinava l'immediata sua reintegra nel posto di lalavoro, condannava datrice al pagamento in favore dello stessa della somma di lire 41.022.070 a titolo di risarcimento del danno arrecatole, oltre rivalutazione e interessi. La decisione, su gravame la società la quale assumeva che dipendente non aveva alcun diritto alla ripresa del lavoro, alle venivascadenze indicate, in base all'accordo del 24 marzo 1993 riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del 22 gennaio 1998, rigettava la domanda. La Spiezia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi cui ha resistito con controricorso la s.p.a. Finmeccanica. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per invalidità della procura e della sottoscrizione. La difesa della controricorrente ha, infatti, dedotto che la procura speciale era stata rilasciata dalla pilzia ri congiuntamente a tre difensori tra cui due gli avvocati Vittorio - Lauro e Marina Paparo all'albo speciale dei - non iscritti Cassazionisti. L'eccezione va rigettata perché infondata. 3 غال In primo luogo deve escludersi che nella specie vi sia stato rilascio di procura in forma congiunta da parte della ricorrente poiché detta procura,in quanto conferita ai tre difensori, aveva. attribuito a ciascuno di essi, disgiuntamente, la piena. rappresentanza processuale , e, quindi, anche il potere di sottoscrizione del ricorso (vedi Cass., 16 maggio 1997, n.4368; Cass., 16 giugno 1997, n.5389).Ne discende l'ammissibilità del ricorso per cassazione poiché la procura. speciale a margine e lo stesso ricorso fu sottoscritto dall'avv.Mario Porcelli, difensore iscritto all'albo dei Cassazionisti. Con il primo motivo, denunciandosi violazione dell'art.360 nn.3 e 4 c.p.c. in relazione agli artt.83,75 e 124 disp.att. c.p.c., si deduce la nullità della sentenza impugnata per nullità dell'atto di appello poiché l'impugnativa proposta aveva fatto riferimento, ai fini della valida costituzione del rapporto processuale,al mandato apposto per il giudizio di primo grado in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo /il quale era però nullo in quanto all'espressione "delego gli avvocati Enzo Moricco e F.Liberato De Falco a rappresentarmi e difendermi........." era seguita una firma illegibile. Il rispetto delle regole processuali per il conferimento della procura alle liti da parte di una persona giuridica era, nella specie, rigorosamente richiesta poiché l'AL era un'azienda del gruppo Finmeccanica per cui il nome del sottoscrittore doveva apparire in forma chiara e intellegibile in modo da consentire in ogni caso di accertare in 4 مان ° personaspeciale la statutaria di quale deliberazione virtù fisica aveva provveduto alla sottoscrizione del mandato. Né il nome e la qualità del conferente il mandato erano desumibili dall'esame in primo grado e dall'atto di della comparsa di costituzione appello. Il motivo va rigettato perché infondato. Deve anzitutto rilevarsi che sulla regolarità e validità della costituzione in giudizio in primo grado della convenuta AL si è formato il giudicato implicito per l'assoluta mancanza sul punto di censure da parte dell'appellata nella memoria di costituzione e difesa depositata nel giudizio di secondo grado.Ne discende la validità della costituzione in appello della società. per l'espresso riferimento nella procura rilasciata ai difensori al mandato di primo grado che è stato validamente conferito. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dell'art.360) nn.3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt.1362 ss, 1375 C.C. e de.. patto n.3 sotto il titolo CIGS alle pagine 16 e 17 dell'accordo sindacale del 24 marzo-27 aprile 1993, con particolare riguardo alla norma transitoria, nonché mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia, carenza e difetto di motivazione, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto errata l'interpretazione effettuata dal giudice di primo grado della contenuta a pagina 17 dell'accordo, stipulato il 24 marzo norma 1993 dalle 00.SS. e da varie società del gruppo Finmeccanica, tra cui l'AL, sul rilievo che tale giudice non aveva esattamente applicato i canoni ermeneutici. Al contrario, il Tribunale, invece 5 di dare rilievo sul piano ermeneutico alla chiarezza ed univocità delle dichiarazioni parti, aveva confinito l'attribuire delle valore di norma transitoria anche a quella di cui a pag.25 dell'accordo mediante una non giustificata attività di compattamento di clausole diverse.In altro verso il Tribunale, oltre a caducare di ogni lavalenza norma, con ciò violando il principio di conservazione della clausola, aveva anche offerto una interpretazione della clausola contraria al disposto dell'art.1363 C.C. ammettendo che il termine "ruoteranno" andava nel caso in cui il soggetto di inteso come obbligo di rientro,1 riferimento fosse sospeso dalla prestazione lavorativa, ovvero come: fosse inserito nella obbligo di sospensione, nel caso questi struttura produttiva. In conclusione l'impugnata sentenza, anche se aconclusioni opposte quelle de formalmente pervenuta a era giudice di primo grado, aveva confermato la valenza del suo giudizio interpretativo.In ogni caso i parametri di riferimento avevano riguardato tutte le imprese del gruppo per cui l'azienda era gravata dell'onere di provare la non ascrivibilità della ricorrente tra i lavoratori da riassorbire. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1362 SS. C.C. e degli accordi 1992 e 1993 nonché contraddittorietà della motivazione ed omesso esame di un punto decisivo della controversia, si deduce che il Tribunale aveva svuotato di ogni valore pattizio la clausola de qua esaminando la norma transitoria unitamente alla norma finale cui aveva riconosciuto parimenti natura transitoria e non nel contesto dell'intero accordo. In tale modo l'impugnata sentenza aveva violato i principi di ermeneutica omettendo l'esame di punti decisivi della controversia. Costituiva, invero,circostanza pacifica che un rilevante gruppo di lavoratori,nel rispetto dell'accordo cassa integrazione con diritto di del 1992, fosse stato posto in rientro al lavoro O dopo 18 mesi.Intervenuto mesi12 dopoо l'accordo del 1993, le parti sociali aveva dato un nuovo assetto alla sospensione dal lavoro per un certo numero di dipendenti cassa integrazione 3520 prevedendo che sarebbero stati posti in unità, di cui il tetto massimo da inviare ai corsi di formazione non doveva superare le 1070 unità (pagine 14 e 16 dell'accordo). Avevano convenuto,in particolare, che l'azienda, la in cassa integrazione nel periodo quale avrebbe operato la messa e settembre del 1993, aveva. di tempo compreso tra aprile, giugno anche facoltà di inviare ai corsi 1420 unità, di cui 458 destinate al rientro nel 1994.E' evidente che tale scelta non avrebbe potuto riguardare quei lavoratori già in cassa integrazione in attuazione dell'accordo del 1992 e,in ogni caso, anche a voler condividere il rimasta avallata la conclusione giudizio del Tribunale, sarebbe neppure ipotizzata dalle parti sociali che il tetto massimo delle unità avviande ai corsi professionali sarebbe stato di 1420 dipendenti, oltre i lavoratori già in cassa integrazione in virtù del precedente accordo. I due motivi,da esaminarsi congiuntamente per connessione nel censure esposte, vanno rigettati profilo logico e giuridico delle perché infondati. 7 L'interpretazione dei contratti offerta da parte del giudice sede di legittimità solo sotto il del merito è censurabile in osservanza dei criteri di ermeneutica mancata profilo della contraddittorietà della о della insufficienza contrattuale escluso che possa ritenersi ammissibile la motivazione, restando mera contrapposizione tra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (vedi Cass.,6 ottobre 2000, n. 13304; Cass.,29 gennaio 2000, n.1045;Cass.,29 novembre 1999, n.13354,in tema di interpretazione di contratti collettivi). che, in tema di interpretazione del D'de auto ricordaDall'altre si contratto, è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, prescritto dall'art. 1363 c.c., anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza - (Cass., .6176; Cass.,20 novembre 1999, n. 12280; Cass.,19 giugno 1999, n. senso letterale delle novembre 1997, n.11574,sul riferimento al espressioni usate come strumento di interpretazione fondamentale e prioritario)– poiché l'espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale "in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone,e non già limitata ad una parte soltanto, qual'è la singola clausola di un contratto composto di più clausole dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine significato (fra le tante, Cass.18 aprile di chiarirne il 1980,n.2554). 8 il diritto della discussione in era caso in esame Nel stato collocata in CIGS in applicazione -D'Onofrio ₤la quale era Spiezia. dell'accordo stipulato nel 1992 tra l'AL e le 00.SS. - alla non protrazione di tale regime oltre il luglio del 1993 e alla fruizione della rotazione prevista dal successivo accordo 24 marzo 1993. Questi patti contenevano una norma transitoria che aveva previsto che: "in relazione alle circa 800 unità già in CIGS alla col presente ed ai regimi rotazione definiti di data odierna le suddette unità, si accordo, che varranno, nel futuro, anche per conviene che, in relazione alle rotazioni già effettuate ed alla presenza nell'ambito di tali sospesi di circa 200 interessati da mobilità per scivolo,circa 180 ruoteranno alla fine del mese di e 180 alla delfine mese di novembre 1993".La luglio circa le situazioni già clausola, chiaramente volta coordinare a disciplinate dal precedente accordo del 1992, stante la ricognizione numerica dei dipendenti già in CIGS,era stata interpretata dal Pretore, in albase criterio ermeneutico letterale, nel senso che i regimi di rotazione fissati dall'accordo del 1993 sarebbero stati applicati ai lavoratori già sospesi alla data del 24 marzo 1993 soltanto per il futuro.Il giudizio espresso era sorretto da un duplice argomento di ordine logico, facente capo alla natura transitoria della norma, con la conseguenza che era derogatoria di quella necessariamente la disciplina fissata e, dall'altro, al necessario generale contenuta nell'accordo lavoro di un nuovo potere di esercizio da parte del datore di sull'accordo del 1993 e sulla causa sospensione, fondato integrabile ivi individuata.In altri termini i lavoratori,già posti in CIGS, avrebbero dovuto necessariamente rientrare, secondo le "rotazioni" fissate dalla norma poiché il regime in esame non aveva previsto alcuno strumento alternativo al rientro, salvo nuovo potere sospensivo identificato l'esercizio successivo del dallo stesso accordo.Orbene il Tribunale ha immediatamente dei canoni dell'applicazione l'errore sul piano rilevato in cui era incorsa l'impugnata sentenza che, nella ermeneutici - interpretazione della clausola in oggetto, non aveva tenuto conto del contenuto di altra clausola con cui le parti avevano previsto e sostituisce precedenti intese che "il presente accordo annulla in ordine alle medesime materie".Il giudice d'appello ha quindi esaminato insieme le due norme, nell'ambito dell'intero accordo con l'esercizio del cui era stato nuovamente procedimentalizzato potere datoriale di sospensione del rapporto di lavoro per la c.d. avere coordinato tali causa integrabile individuata, e, dopo clausole con la disciplina pregressa del 1992, in applicazione del canone ermeneutivo prioritario ai fini della identificazione della - sempre sul piano comune intenzione dei contraenti, ha accertato che:con l'accordo del 1993 era della interpretazione sistematica - natura transitoria,volta venuto meno, con norma parimenti di а coordinare la sovrapposizione dei regimi di immissione in CIGS,il potere di sospensione previsto nel precedente accordo del 1992,con conseguente carenza di ogni giustificazione della protrazione ulteriore di tale regime;
era stato quindi regolato il rientro non a date specifiche successive alla vigenza immediato, ma fissato 10 attuale della nuova disciplina che non aveva ricompreso nel numero i già in diritto rientro lavoratori aventi al CIGS;
tale rientro era, infatti, escluso poiché il totale delle unità dei soggetti indicate nella disposizione,determinato eliminando i 200 lavoratori "interessati da mobilità per scivolo", aveva individuato un numero di circa 600 dipendenti quando, al contrario, soltanto 360 della "rotazione"; l'espressione usata -con erano destinatari - doveva essere perciò intesa come riguardo al regime futuro ricognizione della efficacia delle norme pattizie necessariamente il futuro, e non come necessità di un nuovo disponenti per del potere di sospensione;
il termine esercizio successivo "ruoteranno", utilizzato dalla clausola, doveva perciò essere inteso come "rientreranno" perché riferito ai soggetti in sospensione;
dei lavoratori, che si trovavano in CIGS al momento della stipula del quanto "ruotare", in non nuovo accordo, 360 avrebbero dovuto interessati da alcuno strumento alternativo,e circa 240 - e cioè la differenza fra i circa 800,i 200 interessati della mobilità e i - sarebbero stati utilizzati. 360 in rientro alle scadenze indicate ovvero nella eventuale nella formazione professionale rioccupazione esterna ecc.; l'appellatq, già sospeso dal lavoro sin di formazione a partire dal 9 luglio 1992, avviato al corso della novembre 1993 del scadenza dall'ottobre 1993 - prima - non poteva perciò considerarsi nel prevista per la rotazione novero di coloro ai quali la norma transitoria aveva garantito la partecipazione alla rotazione semestrale. 11 Trattasi di giudizio esente da errori e congruamente motivato in questa incensurabile nel profilo logico-giuridico, come tale della validità del conferma sede.Oltretutto il Tribunale,a in luce l'illogicità della convincimento posto espresso, ha interpretazione del giudice di primo grado, che non aveva spiegato una volta consumata la le ragioni per le quali i lavoratori e sostituzione dell'accordo l'annullamento causa integrabile con avrebbe avuto diritto al rientro nei mesi di luglio e di novembre del 1993 invece che a quello immediato.D'altro canto pregresso le censure formulate, proprio perché non hanno colto il significato I dell'operazione ermeneutica nel suo complesso compiuta dal giudice d'appello che,ai fini interpretativi, ha coordinato la disciplina di cui alla clausola de qua con le disposizioni degli accordi del finiscono con il contrapporre apoditticamente 1992 e del 1993 - diversa e inammissibile dei patti. Né interpretazione una condivisibile la doglianza relativa all'identificato valore e sostituito transitorio della norma che aveva annullato precedenti intese in ordine alle medesime materie per trarne argomenti sulla rispondenza a norme di diritto della interpretazione fornita.Il Tribunale ha, infatti, ampiamente motivato il suo giudizio sulla natura della disposizione volta a coordinare la sovrapposizione di due regimi di immissione in CIGS e, in ogni caso, ha dato atto del contenuto sostanziale della suo esame contestuale con l'altra normativa e della necessità del clausola. 12 Con il quarto motivo, denunciandosi violazione dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art.2697 C.C. e alla norma transitoria sottoscritta a pagina 17 dell'accordo sindacale del 24 censura l'impugnata di motivazione, si marzo 1993, nonché difetto sentenza per avere ritenuto che il OT non aveva offerto la la Spiezia 180 aventi diritto al tra i lavoratori prova dell'ascrizione rientro nel luglio 1993, senza considerare che di tale fare carico l'AL che aveva addotto dimostrazione si doveva tale tesi difensiva. In ogni caso il Tribunale -a parte l'apoditticità sul punto delle relative affermazioni aveva preso in esame come momento iniziale dell'avvio ai corsi di formazione professionale la data di stipula dell'accordo (24 marzo 1993),e di formazione reale avviamento al corso non anche quella del professionale (ottobre 1993), che era antecedente alla scadenza del novembre 1993 prevista per la rotazione. Il motivo va rigettato perché infondato. alla rilevato che spettava Esattamente il Tribunale ha diritto al ricorrente, che aveva fatto valere un suo preteso dimostrare di essere compresa tra i rientro e non alla AL 180 lavoratori aventi diritto al rientro nel luglio del 1993.Tale prova non era stata però offerta. Alla stregua delle considerazioni ricorso svolte, il deve offer perciò rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
13 La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese. Roma, 25 ottobre 2001 Consigliere est - Beleet Il Presidente Vincenzo Miles Hillie IL CANCEL ERE I D Depor t T elleria , A S O oggi, - 2 GEN. 2002 0 S L 1 A L 3 . T O 3 T , B 5 R TERE A I S A . IL C ELLIERE D ' E L N P L S A T E I 3 S D N 7 - O I 8 P S - N M 1 I A E 1 S D A I E E D A , G E O T O G R T T N E S T E L I I S R G E I E A D R L L O E D 14