Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 18
CASS
Sentenza 2 gennaio 2002

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nell'interpretare l'accordo stipulato il 24 marzo 1993 tra le OO.SS e varie società del gruppo Finmeccanica, aveva ritenuto che i regimi di rotazione dei lavoratori in esso fissati erano da applicare immediatamente anche ai lavoratori che già si trovavano in CIGS in quanto con l'accordo in oggetto era venuto meno il potere di sospensione previsto nel precedente accordo stipulato nel 1992, con conseguente carenza di ogni giustificazione della protezione ulteriore del relativo regime).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 18
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18
    Data del deposito : 2 gennaio 2002

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