Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8632
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Sentenza 25 giugno 2001

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La notifica del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio eletto dalla controparte, ma con erronea indicazione del procuratore per essa costituito nel giudizio d'appello, non è inesistente ma affetta da nullità, la quale è sanata con effetto ex tunc nel caso in cui l'intimato abbia potuto difendersi proponendo controricorso o in forza della rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (nella specie, il ricorso era stato notificato al domicilio eletto in secondo grado ma presso il procuratore domiciliatario della parte in primo grado, che aveva lo stesso domicilio di quello nominato nel giudizio di secondo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8632
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8632
    Data del deposito : 25 giugno 2001

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