Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 1
La notifica del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio eletto dalla controparte, ma con erronea indicazione del procuratore per essa costituito nel giudizio d'appello, non è inesistente ma affetta da nullità, la quale è sanata con effetto ex tunc nel caso in cui l'intimato abbia potuto difendersi proponendo controricorso o in forza della rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (nella specie, il ricorso era stato notificato al domicilio eletto in secondo grado ma presso il procuratore domiciliatario della parte in primo grado, che aveva lo stesso domicilio di quello nominato nel giudizio di secondo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8632 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO S.p.A. SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GG CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato PELLICCIONI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ALBERTO PUCCIARELLI giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3914/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/03/99 R.G.N. 56827/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 12.1.1991 al Pretore del lavoro di Roma, ZI CA, dipendente delle Ferrovie dello Stato con qualifica di capo stazione superiore (7a categoria), conveniva in giudizio il datore di lavoro al fine di ottenere l'inquadramento nel profilo di capo stazione sovrintendente (8a categoria), assumendo di aver espletato le mansioni superiori in quanto utilizzato come dirigente centrale operativo.
Le Ferrovie si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda. Il Pretore, con sentenza del 21.6.1995, dichiarava il diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica superiore a decorrere dal 5.5.1988 e condannava il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributiva.
L'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato veniva respinto dal Tribunale di Roma con la sentenza qui impugnata.
A sostegno della decisione il Tribunale osservava che le mansioni di dirigente centrale operativo comportavano l'attribuzione di un ampio potere decisionale con assunzione di responsabilità diretta per la circolazione dei treni nell'ambito territoriale di competenza, sicché il titolare di tali mansioni aveva diritto ad essere inquadrato nell'ottava categoria.
Rilevava, altresì, che la mancanza di un provvedimento formale di utilizzazione del dipendente, se era idonea ad impedire l'insorgenza del diritto al superiore inquadramento per il periodo precedente l'entrata in vigore della contrattazione collettiva, non aveva alcuna rilevanza ai fini del pagamento delle differenze retributive maturate in detto periodo, in quanto il diritto alla percezione di una retribuzione corrispondente alla quantità e qualità del lavoro prestato è fissato dall'art. 36 della Costituzione. Avverso questa sentenza le Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi.
L'intimato ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2103 c.c., del DM n. 1085 del 1985, del CCNL 1990/1 1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e dell'art. 2697 c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione, sostiene che il Tribunale ha omesso qualunque confronto fra il contenuto operativo della posizione di D.C.O. e le declaratorie delle qualifiche di capo stazione superiore (posseduta dal lavoratore) e capo stazione sovrintendente (rivendicata) e che erroneamente ha riconosciuto la qualifica superiore all'intimato, malgrado solo al sovrintendente sia affidata la responsabilità dell'intero impianto, mentre al dirigente centrale operativo gli impianti di stazione fanno capo non nella loro globalità, ma solo limitatamente a quelle specifiche funzioni tecniche cui il D.C.O. è preposto.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 12 della legge n. 42 del 1979, nonché omessa ed insufficiente motivazione, sostiene che il Tribunale ha errato nel riconoscere all'intimato il diritto alle differenze retributive per il periodo antecedente al 5 febbraio 1988, data di entrata in vigore della contrattazione collettiva, poiché nell'ambito del rapporto di pubblico impiego (quale era il rapporto di lavoro dei ferrovieri prima della privatizzazione) è consolidato il principio che l'espletamento di mansioni superiori dà luogo al trattamento retributivo solo quando concorrono due circostanze formali, costituite dalla vacanza in organico del posto superiore ricoperto e dalla assegnazione formale delle mansioni espletate. In controricorso il lavoratore ha eccepito la inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, in quanto l'impugnazione è stata notificata in Roma, via Romagna 14, all'avv. Alberto Buzzi (che lo ha difeso in primo grado), anziché in Roma, via Romagna 14, all'avv. Patrizia Pelliccioni che lo ha difeso in appello e presso il quale ha eletto domicilio.
L'eccezione è infondata.
A sostegno dell'eccezione, che per il suo carattere preliminare deve essere esaminata preventivamente, l'intimato ha invocato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notificazione del ricorso per cassazione che venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado, presso il diverso procuratore domiciliatario della parte medesima in primo grado, è affetta da giuridica inesistenza non sanabile (cfr. Cass. n. 3947 del 1987). A giudizio del Collegio la richiamata giurisprudenza non è utilmente invocabile nel caso in esame, in cui sia il procuratore domiciliatario nel giudizio di primo grado, sia quello diverso nominato nel giudizio di secondo grado, hanno lo stesso domicilio (nella specie, via Romagna, 14 in Roma). La notifica dell'impugnazione in esame risulta avvenuta nel domicilio eletto in secondo grado, ma a diverso procuratore. La particolarità del caso induce il Collegio a condividere il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui la notifica del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio eletto dalla controparte, ma contenente indicazione del procuratore per essa costituito nel giudizio di appello, non è inesistente, ma affetta da nullità, la quale è sanata, con effetto ex tunc, nel caso in cui l'intimato abbia, nonostante tale vizio, potuto difendersi proponendo controricorso (o, in mancanza di ciò, in forza della rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) (Cass. n. 1940 del 1988). Il primo motivo di ricorso, con il quale si addebita al Tribunale, oltre al difetto di motivazione, di non aver posto a confronto il contenuto operativo della posizione DCO e le declaratorie delle qualifiche di Capo stazione superiore e Capo stazione sovrintendente, è destituita di fondamento.
In realtà il Tribunale, nel riconoscere al lavoratore la qualifica superiore, ha correttamente osservato il procedimento logico- giuridico suggerito dalla giurisprudenza per tale evenienza. Infatti, perché tale procedimento sia osservato, non è tanto necessario riprodurre in motivazione il testo delle declaratorie contrattuali da porre a raffronto, quanto piuttosto tenerne presente l'esatto contenuto.
Nel caso di specie i giudici di appello, dando ampia ragione della decisione, hanno in primo luogo precisato le mansioni del direttore centrale operativo, rilevandone l'ampio ed autonomo potere decisionale e la diretta responsabilità, e ne hanno quindi riportato la figura alla qualifica di Capo stazione sovrintendente, ritenuta più aderente di quella di Capo stazione superiore alle mansioni in esame, per l'effettiva titolarità di funzioni di direzione, coordinamento e controllo da esplicarsi, con ampio margine di autonomia, sulla base di specifica capacità professionale, ancorché su delega degli uffici superiori e nell'ambito di direttive di carattere generale.
Queste valutazioni del Tribunale, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici e giuridici, si sottraggono a tutte le censure mosse dalla società, risolvendosi in una interpretazione delle norme contrattuali riservata in via esclusiva al giudice del merito e neppure oggetto di specifica doglianza sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare, con orientamento che qui si condivide e ribadisce, che con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda ferrovie dello Stato prima della legge n. 210 del 1985, l'Azienda è tenuta a retribuire il dipendente in ragione delle mansioni superiori effettivamente svolte, anche in mancanza del formale inquadramento nella qualifica di livello più elevato (Cass. n. 6192 del 1997). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in lire 30.000=, oltre a lire tre milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2001