Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9835 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
E A N L O I L Z E D A " R 9 7 T 1 . IN NOME DE PORTED ITAL9835 /0 1 S 3 I T UBBLICA ITALIANA . G R E N A ' R L 7 L 5 A E 9 D 1 D E I - T ORTE SUPR ASSAZIONE S 3 N N Oggetto E E E S S G E G I OPPOSIZIONE " SEZIONE PRIMA CIVILE E A ORDINANZA/INGIUNZIONE L AUTOVELOX Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9032/99 Dott. Pasquale - Presidente REALE Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Cron.
2.22438 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. Ud. 09/04/2001 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso l'avvocato LUCCHESI ANTONIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GRASSI ALDO, giusta procura a margine del ricorso;
چی - ricorrente
contro
PREFETTURA DI PESCARA;
intimata avversO la sentenza n. 124/98 del Pretore di PESCARA, depositata il 28/02/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica ˚ 1008 udienza del 09/04/2001 dal Consigliere Dott. Donato 1 PLENTEDA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Grassi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Pretore di Pescara con sentenza 13.2.1998 re- spinse la opposizione proposta da CI IE avver- SO la ordinanza 4.4.1996 del Prefetto di Pescara, che gli aveva ingiunto di pagare la sanzione amministrativa di L. 400.000, per violazione dei limiti di velocità (Km/h 81), commessa il 18.11.1994 alle ore 11,23, nel centro abitato di Montesilvano. Il pretore rigettò la istanza di acquisizione di numerosi documenti formulata dall'opponente, giudican- ی گ doli irrilevanti;
ritenne congrua la prova dell'illeci- to, attraverso la fotografia ed il processo verbale di contestazione, corretta la sua elevazione, idoneo lo strumento rilevatore, tanto più che nessun elemento di- retto a dimostrarne la inefficacia era stato offerto dall'opponente; giudicò superata la mancanza di conte- stazione immediata dalla successiva notifica del pro- cesso verbale contestazione, irrilevante la mancanza di firma in tale atto, essendo comunque stato indicato il 2 nome dell'agente accertatore e non meritevole di censu- ra la determinazione della sanzione, perché contenuta nei limiti di legge. Ha proposto ricorso per cassazione CI IE con due motivi. Non ha presentato difese il Prefetto di Pescara cui il ricorso è stato notificato. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 14 L. 689/12981, 200 comma I c.strad. e 384 del relativo regolamento esecutivo;
nonché la mancanza di motivazio- ne. Lamenta che sia stata omessa da parte degli organi accertatori la specificazione delle ragioni della im- possibilità della contestazione immediata e che dal sommario processo verbale di contestazione risultava la presenza di due agenti accertatori, insufficiente per organizzare il fermo dei veicoli, in violazione del- l'art. 201 I° comma c.strad.. Peraltro l'apparecchiatu- ra "Velomatic 103 B 512", utilizzata nel caso di spe- cie, era dotata di display, che consentiva la immediata visualizzazione della velocità, tanto da porre in grado gli agenti di verificare immediatamente la velocità e di procedere alla contestazione, impedita dalla mancata organizzazione del servizio idoneo al fermo del veico- 10, a fronte della quale si assume essere irrilevante 3 la notifica del processo verbale di accertamento ed er- rata la mancata ammissione dei mezzi istruttori, ri- chiesti per provare la illegittimità. Deduce inoltre la violazione e falsa applicazione comma L. 689/1981 perché il pretore, dell'art. 23 II° nel fissare la udienza di comparizione delle parti ave- va mancato di ordinare alla autorità che aveva emesso il provvedimento di depositare gli atti relativi al- l'accertamento dieci giorni prima, e tanto aveva deter- minato il tardivo deposito con riflessi sulla corretta instaurazione del contraddittorio Con il secondo mezzo, articolato sotto più profi- si denunziano, sotto una unitaria prospettazione, li, errores in procedendo e precisamente: a) la omessa о insufficiente motivazione in ordine alla assenza di un autonomo atto di accertamento dell'illecito, giacchè il ily processo verbale, alla stregua di quanto era desumibile dal suo tenore, era stato redatto in ufficio, con la semplice lettura della fotografia e non attraverso il controllo personale degli agenti accertatori;
b) la omessa o insufficiente motivazione su punti prospettati con la opposizione, afferenti alla prova del fatto;
c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 VI° comma L. 689/1981, in relazione al fatto che il pretore aveva omesso di effettuare la indagine sulle questioni 4 sollevate in diverse fasi del processo e di accogliere le richieste istruttorie formulate;
d) la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 comma II° reg. esec. cod. stradale per essere stato l'autovelox inidoneo al- l'uso, in considerazione della assenza della specifica approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici;
e) vio- °lazione e falsa applicazione dell'art. 23 XII comma L. 689/1981, in relazione alla mancata indicazione nel processo verbale della causa dell'omesso fermo, della direzione del veicolo, del numero dei veicoli fermati e di quelli sanzionati, dello schizzo planimetrico per accertare lo spazio esistente per il fermo immediato e di altri elementi;
f) la violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 204 comma I° c.d.s. per la inosservanza da parte del Prefetto di Pescara del termine di 60 giorni per decidere il ricorso i n opposizione;
g) violazione e falsa applicazione dell'art. 18 L. 689/1981, per avere il prefetto, nel fissare la data di audizione, omesso di mettere a disposizione dell'interessato i documenti e le informazioni;
h) violazione e falsa applicazione e dell'art.196 comma 1-4 c.d.s. per non avere consentito al ricorrente di individuare, dato il tempo trascorso, il conducente onde esercitare nei suoi confronti il re- gresso;
i) violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 23 comma 11 L. 689/1981, per avere il pretore 5 omesso di motivare sulle ragioni per le quale aveva ri- tenuto di confermare la entità della sanzione prevista dal prefetto. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte in- fondato. Con la opposizione avverso la ordinanza - ingiun- zione CI IE lamentò la incertezza del luogo dell'accertamento e la erronea indicazione dell'ora le- gale;
la rilevazione della velocità compiuta solo dal- l'apparecchio, senza l'intervento degli agenti;
la man- canza di sottoscrizione del processo verbale, peraltro immotivato e non riempito correttamente;
l'addebito di spese postali non dovute;
il mancato collaudo del misu- ratore di velocità; l'assenza di mezzi di riprova delle risultanze fotografiche, peraltro senza data;
la manca- ta indicazione dei limiti di tolleranza;
la omessa con- testazione immediata e l'assenza di prova della impos- sibilità di fermo del veicolo;
la mancata precisazione del titolo del divieto%;B l'uso per la collocazione del- l'apparecchio su terreno di proprietà di terzi;
la ina- deguatezza della sanzione inflitta rispetto alla enti- tà della violazione, alla personalità, alle condizioni economiche dell'agente. Tali motivi di doglianza non sono stati riproposti il primo mezzo di gravame, essendosi con esso de- con dotta, in luogo della mancata contestazione immediata, la omessa indicazione delle ragioni che l'hanno impedi- ta;
ragioni, peraltro, che lo stesso ricorrente ammette essere state esplicitate nel sommario processo verbale, in cui si è fatto riferimento alle caratteristiche am- bientali e del mezzo rilevatore della velocità, che non avrebbero reso possibile di "procedere a contestazione immediata della violazione perché le modalità di impie- dell'apparecchio consentono di accertare la infra-go zione ad avvenuto transito del veicolo ed il fermo del- lo stesso avrebbe potuto provocare pericolo per la si- curezza della circolazione". Tanto contrasta con l'as- sunto che sia stata omessa la specificazione delle ra- gioni della impossibilità, al di là della novità della censura, diversa essendo la mancata contestazione imme- diata, dalla mancata specificazione delle ragioni che l'avevano impedita. Né giova rilevare che l'apparecchio rilevatore fos- se dotato di display che visualizza immediatamente la velocità, perché tale circostanza non risulta dedotta con la opposizione alla ordinanza;
come nuova è - ol- treché irrilevante quella che la pattuglia fosse com- posta da due soli agenti, essendo inibito al giudice il controllo sulle modalità di espletamento del servizio esse rientrando nella discrezionalità amministrativa 7 (Cass. 2494/2001)-mentre il sindacato, invece consenti- to (Cass. 4010/2000; 12330/1999), sulle ragioni della impossibilità della contestazione immediata, non risul- ta essere stato nella specie sollecitato dinanzi al giudice di merito, come più sopra rilevato, al di là del fatto che la mancata articolazione nel ricorso dei mezzi di prova, la cui ammissione si assume essere sta- ta vanamente richiesta, non consente di valutarne la decisività, ai fini della verifica di fondatezza della doglianza. Quanto al secondo motivo, la sua complessa artico- lazione prospetta questioni in larga parte mai prima E dedotte, così quelle di cui ai punti a), d), e), f), g), h); ovvero infondate, come quella di cui al punto atteso che la sentenza impugnata ha sufficiente- b) mente motivato sui punti dedotti con la opposizione, riferiti ai fatti della mancata contestazione immediata e della presunta inaffidabilità dello strumento rileva- tore della velocità ed i), in quanto il pretore, avu- to riguardo alla natura della violazione esaminata e alle circostanze di fatto in cui si era consumata, evi- denziate in sentenza (centro abitato, ora di pieno giorno, entità dell'eccesso di velocità, pari a 31 Km/h), ha giudicato non meritevole di censura la misura della sanzione inflitta dal prefetto, una volta che era 8 rimasta contenuta nei limiti dell'art. 142 c. d. s.; 0, infine, inammissibili, come quella di cui al punto c), in ordine al quale la doglianza della mancata indagine istruttoria è del tutto generica, mancando i dati sui quali avrebbe dovuto cadere e gli specifici mezzi con cui avrebbe dovuto essere compiuta. Quanto, infine, alla eccezione di incostituzionali- tà dell'art. 18, commi 1 e 2, L.689/1981, il sospetto sollevato in ordine alla violazione dell'art. 24 Cost. risulta del tutto incomprensibile, nel momento in cui viene fondato sul mancato fermo del veicolo, tale con- dotta omissiva dovendo essere riferita a norme del CO- dice stradale e non alla richiamata legge sulla depena- lizzazione. Peraltro il dubbio risulta prospettato con riguardo alla impossibilità per il proprietario, conse- guente alla mancata identificazione del conducente, di poter esercitare il diritto di difesa, che invece è as- sicurato dal controllo costante a lui consentito del- l'uso del mezzo, in relazione alla possibilità di com- piere in ogni momento quella individuazione. Il ricorso va dunque respinto;
nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di difese di controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 9 Roma 9.4.2001 Il Consigliere estensore Donato Plenteda T CUR Depushata in Cancestata 1910 Mine Domini L CANCELLIERE 10 Il Presidente Pasquale Reale he IL CANCELLIGAE Luisa Passinetti E N A IO L L Z E A D R T 9 " IS 7 . 1 T G 3 R E . 'A R N L A L 7 D 6 E 9 D 1 E - I T 5 S - N 3 N E E S E S E G " I G A E L