Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5521 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
05 5 2 1 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.15262/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 15558 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 22.1.02 Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO Presidente Dott. FERNANDO LUPI Consigliere rel. Dott. LUCIANO VIGOLO Consigliere Dott. GIOVANNI MAZZARELLA Consigliere Dott. FRANCESCO A. MAIORANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via Panama, 12 presso l'avv. Massimo Colarizzi, che, unitamente agli avv. Maria Antonietta Caldo e Mariamichaela Li Volti lo rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- ricorrente -
283
contro
PI ON, elettivamente domiciliato in Roma al viale Angelico n.35,presso -1- l'avv. Domenico D'Amati, rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv. Luciano Gallo;
- controricorrente -
monché OR IO
- intimato -
definitive идел avverso le sentenze del Tribunale di Torino n.358 del 22.2.1999 Ve n.3534 del 15.6.1999, reg. gen. 1109/97, definitiva , Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Massimo Colarizi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per la rimessione della causa alle Sezioni Unite, in subordine per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva del 22 febbraio 1999 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello proposto da CO AR e AS NT nei confronti di SO IU AL ed il Comune di Torino, avverso sentenza del Pretore della medesima città, dichiarava inammissibile l'appello nei confronti del SO e procedibile quello nei confronti del Comune di Torino. Osservava in motivazione che essendo stata emessa in primo grado ordinanza di interruzione del giudizio nei confronti del SO, perché era sopraggiunto il fallimento del medesimo, il giudizio -2- Саница nei confronti del nel frattempo ritornato in bonis, andava riassunto e proseguito in primo grado, mentre l'appello nei suoi confronti andava dichiarato inammissibile. Il giudizio nei confronti del Comune di Torino, ex art. 1676 c.c. quale committente del SO, appaltatore datore di lavoro degli appellanti, avente ad oggetto le differenze retributive maturate nel corso dei lavori appaltati, era stato erroneamente dichiarato improcedibile, penthe l'azione nei confronti del committente era autonoma rispetto a quella nei confronti del fallito ed esperibile, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, anche in caso di fallimento dell'appaltatore. Con la sentenza definitiva del 15.6.1999 il Tribunale riteneva provate le differenze retributive maturate nel periodo in cui i ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze del SO e nell'esecuzione dell'appalto commissionato dal Comune di Torino in quanto la prestazione di lavoro straordinario, risultante da brogliacci tenuti dal AS, quale caposquadra, era stata confermata da testi. Le differenze retributive accertate con consulenza tecnica, le cui conclusioni non avevano dato luogo a rilievi, andavano ridotte nei limiti del credito nei confronti del Comune esistente all'atto della proposizione della domanda e comportavano un credito di 12.587.740 per il CO e di lire 13.800.358 per il AS. Osservava, infine, che non aveva rilievo a norma dell'art. 1676 c.c. la riduzione del credito durante la causa, dedotta solo all'udienza di discussione in appello, essendo rilevante quello esistente all'atto della proposizione della domanda giudiziale. -3- Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il Comune di Torino Resiste con controricorso il AS. Il CO non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115, 102 c.p.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il Comune di Torino, pur prendendo atto del principio affermato da questa Corte in ordine all'autonomia dell'azione ex art. 1676 c.c., contesta che nella specie, ove era anche in discussione la legittimità del licenziamento dei lavoratori, non fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro e deduce che manca la prova del credito, atteso che esso era stato contestato dal datore di lavoro. Le censure sono infondate. Va precisato che il ricorrente non contesta il principio dell'autonomia dell'azione ex art. 1676 c.c. contro il committente rispetto a quella contro l'appaltatore, affermata dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, Cass. n.3559 del 2001, n.11607 del 2000, sicchè non rileva il contrasto di giurisprudenza sul punto, cfr. Cass. n.3410 del 1998. Il Comune di Torino propone la diversa questione della necessità di litisconsorzio quando oggetto del giudizio siano anche crediti derivanti dall'illegittimo licenziamento. Questione che non rileva nel presente giudizio in cui il credito azionato nei confronti del Comune, e liquidato nella sentenza definitiva impugnata, è costituito solo dalle differenze di retribuzione ordinaria e per lavoro straordinario spettanti ai lavoratori per i lavori svolti per conto del Comune e - 4- non anche i crediti derivanti dai licenziamenti, che i lavoratori assumono essere stati ingiustificati. In ordine alla prova non è esatto che il SO abbia contestato del tutto i fatti, essendo, invece, pacifici la prestazione lavorativa, la retribuzione mediante buste paga, la prestazione di straordinario. Per quest'ultimo il SO aveva assunto la retribuzione “in nero", cioè a parte. Non sembra quindi censurabile sul piano della logicità la motivazione del Tribunale che sul parametro della contrattazione collettiva del settore, delle retribuzioni ordinarie risultanti dalle buste paga e del lavoro straordinario accertato in base alla prova orale raccolta e ad elementi indiziari (un brogliaccio che conteneva l'annotazione dello straordinario prestato) ha determinato, con l'ausilio di consulenza tecnica, le differenze di retribuzioni spettanti. Con il secondo motivo il Comune deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1676 c.c. assumendo che la cristallizzazione del credito al momento della domanda, prevista dalla norma, opererebbe solo nei confronti dei pagamenti del committente all'appaltatore o relativamente alle azioni di terzi, ma non nei confronti di altri ausiliari ed alle azioni esecutive di costoro. Diversamente interpretando la norma si esporrebbe il committente a fronte di più azioni degli ausiliari a pagare più di quanto dovuto all'appaltatore e questa interpretazione sarebbe in contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione. La censura presuppone provato, mentre non lo è, il fatto della riduzione del debito rispetto al momento della domanda del CO e del AS per effetto -5- dell'azione di altro ausiliare, che il Comune aveva dedotto e chiesto di provare solo all'udienza di discussione in appello. Nell'assunto del Comune è implicita la critica alla affermazione contenuta nella sentenza impugnata della irrilevanza della prova e quindi alla conseguente inammissibilità di essa. Questa censura, a prescindere dalla valutazione della sua fondatezza e dal rilievo assorbente che non è stata formulata espressamente, sarebbe comunque insufficiente a sostenere l'ammissibilità di un'allegazione e di istanza istruttoria tanto tardivamente formulate in violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c.. Il ricorso va pertanto rigettato. Il ricorrente va condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore del AS, nulla per le spese nei confronti dell'appellato non costituito.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in €.1/4 oltre € 1.500,00 di onorario di avvocato nei confronti di AS NT, nulla per le spese nei confronti del non costituito. Così deciso in Roma il 22.1.2002 Il Consigliere est. 11 Телес zauco IL CAN BLUERE Depositato in Cancelleria Oggi, 17 APR. 2002 IL CANCELLIERE 204 co -6-