Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/04/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00698/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02362/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2362 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Menegatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ex d.lgs. n. 142 del 2015, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di applicazione delle misure di accoglienza;
in subordine per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 10 novembre 2025;
in ogni caso, per la condanna dell’Amministrazione intimata a pronunciarsi sulla richiesta di accoglienza ed a riconoscere le tutele di cui al d.lgs. n. 142 del 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO De ZZ come specificato nel verbale;
Dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – giunto sul territorio nazionale a settembre del 2025 – formalizzava a -OMISSIS- richiesta di protezione internazionale nonché di applicazione delle misure di accoglienza, affermando di trovarsi in condizioni di indigenza.
Con nota prot. -OMISSIS- del 10 novembre 2025 la Prefettura di -OMISSIS- rappresentava che: a) l’accoglienza nei centri appositamente istituiti spetta con priorità a coloro che sono giunti sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare; b) l’accesso del ricorrente alle misure di accoglienza sarebbe stato disposto successivamente nei limiti dei posti disponibili, senza però fornire alcuna indicazione in ordine alle tempistiche.
2. Il ricorrente presentava ricorso sostenendo che: a) l’inerzia dell’Amministrazione costituisce un silenzio inadempimento a fronte di un obbligo di provvedere; b) la nota prot. -OMISSIS- del 10 novembre 2025 riveste natura di atto soprassessorio, ed è quindi inidonea a superare lo stato di inerzia. Il ricorrente chiedeva inoltre la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sulla richiesta di accoglienza nonché l’accertamento della fondatezza della domanda di applicazione in suo favore delle misure di accoglienza.
In via subordinata, il ricorrente chiedeva l’annullamento della ricordata nota per l’ipotesi in cui essa risultasse idonea a superare l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di provvedere.
3. L’Amministrazione depositava in giudizio il provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 10 dicembre 2025 con cui la Prefettura di -OMISSIS- aveva disposto l’applicazione delle misure di accoglienza in favore del ricorrente.
Attesa l’intervenuta ammissione al sistema delle misure di accoglienza, con atto dell’8 gennaio 2026 il ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4. Invece la difesa erariale, con memoria versata in atti il 10 gennaio 2026, eccepiva l’inammissibilità della domanda cautelare proposta nel rito del silenzio inadempimento, l’inammissibilità del giudizio perché proposto contro un atto asseritamente rivestente carattere ampliativo della sfera giuridica del soggetto, nonché l’infondatezza del ricorso ritenendo insussistenti i presupposti per la configurabilità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione.
5. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa passava in decisione, previo avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
6. L’applicazione delle misure di accoglienza, disposte in favore del ricorrente successivamente alla proposizione del ricorso, presenta carattere integralmente satisfattivo della pretesa azionata in giudizio e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, secondo quanto prefigurato dall’art. 34, comma 5, c.p.a..
7. Poiché la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce decisione resa (non in rito, bensì) nel merito del giudizio, come chiaramente indicato dalla norma da ultimo citata, occorre esaminare le questioni sollevate dalla difesa erariale con la memoria prodotta in vista della camera di consiglio.
È infondata l’eccezione di inammissibilità dell’istanza cautelare proposta nel giudizio in materia di silenzio inadempimento dell’Amministrazione in quanto, come osservato in giurisprudenza, il rito de quo non esime il giudice amministrativo dal necessario esame della domanda proposta in sede cautelare dovendo dare attuazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e ribadito nell’art. 1 c.p.a..
Parimenti è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso poiché la nota prot. -OMISSIS- del 10 novembre 2025 palesemente non ha effetti ampliativi della sfera giuridica del ricorrente, dato che la domanda dal medesimo avanzata per ottenere l’ammissione al sistema di accoglienza non viene accolta, e le possibilità di ammissione sono rinviate sine die .
Infine, è infondata anche la tesi della carenza dei presupposti per la configurabilità del silenzio inadempimento, in quanto la suddetta nota prot. -OMISSIS- del 10 novembre 2025: a) se qualificata come atto endoprocedimentale ovvero soprassessorio, che rinvia ad un momento successivo la decisione sulla domanda di ammissione alle misure di accoglienza, non vale ad escludere lo stato di inerzia dell’Amministrazione – costituente presupposto per l’azione prefigurata dall’art. 117 c.p.a. – superabile solo a seguito dell’adozione di un provvedimento definitivo, come chiarito dalla giurisprudenza (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 6 dicembre 2019, n. 8349); b) se qualificata come provvedimento espresso, è impugnata in via subordinata dal ricorrente con azione di annullamento ex art. 29 c.p.a..
8. Nulla vi è da statuire in ordine alle spese di giudizio in quanto l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto della competente commissione del 5 dicembre 2025 n. 169, comporta che l’Amministrazione resistente, cui andrebbe addossato l’onere della rifusione secondo il principio della soccombenza virtuale, dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”, ipotesi esclusa dalla giurisprudenza nel caso in cui il soccombente sia un’Amministrazione dello Stato, qual è il Ministero dell’Interno (Cass., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162).
9. Considerato che il difensore del ricorrente ha richiesto – con il già ricordato atto del 9 gennaio 2026 – la liquidazione del proprio compenso, deve procedersi nel contesto di questa sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., 6 maggio 2024, n. 10).
9.1. Tanto premesso, il Collegio,
- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto della “ natura dell’impegno professionale ”;
- visto l’art. 130 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all’attività processuale svolta, la somma - a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio - di € -OMISSIS- richiesta del difensore del ricorrente, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di € -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, la somma di € -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR PO, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
LO De ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO De ZZ | AR PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.