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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 618/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3656/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025390057000 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17/177014830 TARI 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/166002005 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18/187009384 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17/008010/0 SANZIONI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/007997/0 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente invoca il precedente sull'avviso di accertamento per l'anno 2018 portato dalla pronuncia nella causa RGR n. 2104/2024 della CGT di primo Grado di Palermo, sez. n. 2,
(Dispositivo n. 2025/2025 del 09/09/2025). In subordine nella denegata ipotesi del rigetto del ricorso chiede la compensazione delle spese di lite.
Resistente/Appellato: Il Comune di Monreale si oppone all'eccezioni formulate da parte ricorrente ed insiste sulle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01.10.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Monreale, depositato in data 29.10.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 come difeso in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 296202590255390057000, di complessivi € 3.415,36 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il
2.7.2025.
La suddetta intimazione di pagamento ha ad oggetto:
- L'avviso di liquidazione Tari 2017 n. 17/177014830 del 29.8.2022 notificata in data 6.2.2023
- L'avviso di liquidazione Tari 2018 n. 18/187009384 notificato personalmente il 23.2.2024.
- L'avviso di liquidazione Tari 2016 n. 16/166002005 notificato personalmente il 28.5.2024.
- L'avviso di accertamento IMU 2017 n. 17/0008010 notificato personalmente il 15.10.2021.
- L'avviso di accertamento IMU 2016 n. 16/007997 notificato personalmente il 15.10.2021.
Il ricorrente eccepiva di non avere mai ricevuto gli atti prodromici all'intimazione di pagamento, rilevando pertanto l'illegittimità di quest'ultima e conseguentemente sollevando l'eccezione di prescrizione.
Si costituiva il Comune di Monreale in data 23.12.2025 opponendosi al ricorso con produzione documentale a supporto.
Si costituiva l'8.01.2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opponendosi al ricorso.
Il Giudice in data 13.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal contribuente avverso l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, relativa a crediti per TARI (annualità 2016-2017-2018) e IMU (annualità 2016-2017) vantati dal Comune di Monreale, deve essere rigettato per infondatezza delle doglianze espresse.
Il fulcro della contestazione mossa dalla parte ricorrente risiede nel presunto difetto di notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione che avrebbero dovuto precedere l'atto impugnato. Secondo la prospettazione del contribuente, la mancata ricezione di tali atti prodromici avrebbe impedito la corretta formazione del titolo esecutivo, determinando altresì la prescrizione dei crediti tributari. Tuttavia, la documentazione prodotta in giudizio sia dall'Ente impositore che dall'Agente della Riscossione offre una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta e ampiamente documentata.
In via preliminare, occorre accogliere l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione circa l'inammissibilità delle censure attinenti al merito della pretesa tributaria. Come correttamente evidenziato nelle controdeduzioni dell'Agente, l'intimazione di pagamento è un atto prodromico all'esecuzione che presuppone la definitività dei titoli sottostanti. Poiché gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati e non sono stati impugnati nei termini, gli stessi sono divenuti titoli definitivi e inoppugnabili.
In sede di impugnazione dell'atto di riscossione, non sono ammissibili contestazioni che riguardino vizi propri degli atti di accertamento presupposti qualora questi ultimi siano stati regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati, attesa la cristallizzazione della pretesa tributaria.
Dall'esame analitico delle relate di notifica depositate dal Comune di Monreale, emerge con assoluta certezza che tutti gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati al destinatario ben prima dell'emissione dell'intimazione di pagamento. Tali notificazioni sono state eseguite nel pieno rispetto delle procedure dettate dal codice di rito e dalle leggi speciali, sia attraverso la consegna a mani di familiari conviventi, sia mediante il deposito presso la casa comunale con le dovute comunicazioni di avvenuto deposito (CAD) nei casi di temporanea assenza.
Sotto il profilo della prescrizione, questa Corte sposa la tesi difensiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione. La prescrizione dei tributi locali non decorre genericamente dall'anno d'imposta, ma dalla data in cui l'accertamento diviene definitivo o dall'ultimo atto interruttivo validamente notificato. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento notificati tra il 2021 e il 2024 hanno validamente interrotto il termine quinquennale, rendendo l'intimazione notificata nel 2025 pienamente tempestiva.
Va inoltre ribadita l'estraneità dell'Agente della Riscossione rispetto ai vizi di formazione del ruolo o di accertamento, essendo AdER tenuta per legge a procedere sulla base dei titoli ad essa affidati dall'Ente impositore, senza potere di sindacato nel merito del credito. L'intimazione di pagamento impugnata risulta conforme al modello legale previsto dall'art. 50 del DPR 602/1973, assolvendo alla funzione di avviso bonario prima di procedere all'eventuale esecuzione forzata.
In definitiva, la legittimità dell'intero operato amministrativo, confermata dalla prova documentale della ricezione degli atti presupposti e dalla correttezza dei termini cronologici seguiti, impone la conferma della validità dell'intimazione di pagamento e il rigetto integrale delle domande di parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia e dell'impegno difensivo profuso da entrambe le parti resistenti (Comune di Monreale e Agenzia delle
Entrate Riscossione).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione VII, definitivamente pronunciando: 1.
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
2.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti (Comune di
Monreale e Agenzia delle Entrate Riscossione), che si liquidano in complessivi € 460,00 per ciascuna delle parti oltre oneri accessori come per legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3656/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025390057000 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17/177014830 TARI 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/166002005 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18/187009384 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17/008010/0 SANZIONI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/007997/0 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente invoca il precedente sull'avviso di accertamento per l'anno 2018 portato dalla pronuncia nella causa RGR n. 2104/2024 della CGT di primo Grado di Palermo, sez. n. 2,
(Dispositivo n. 2025/2025 del 09/09/2025). In subordine nella denegata ipotesi del rigetto del ricorso chiede la compensazione delle spese di lite.
Resistente/Appellato: Il Comune di Monreale si oppone all'eccezioni formulate da parte ricorrente ed insiste sulle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 01.10.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Monreale, depositato in data 29.10.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 come difeso in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 296202590255390057000, di complessivi € 3.415,36 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il
2.7.2025.
La suddetta intimazione di pagamento ha ad oggetto:
- L'avviso di liquidazione Tari 2017 n. 17/177014830 del 29.8.2022 notificata in data 6.2.2023
- L'avviso di liquidazione Tari 2018 n. 18/187009384 notificato personalmente il 23.2.2024.
- L'avviso di liquidazione Tari 2016 n. 16/166002005 notificato personalmente il 28.5.2024.
- L'avviso di accertamento IMU 2017 n. 17/0008010 notificato personalmente il 15.10.2021.
- L'avviso di accertamento IMU 2016 n. 16/007997 notificato personalmente il 15.10.2021.
Il ricorrente eccepiva di non avere mai ricevuto gli atti prodromici all'intimazione di pagamento, rilevando pertanto l'illegittimità di quest'ultima e conseguentemente sollevando l'eccezione di prescrizione.
Si costituiva il Comune di Monreale in data 23.12.2025 opponendosi al ricorso con produzione documentale a supporto.
Si costituiva l'8.01.2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opponendosi al ricorso.
Il Giudice in data 13.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal contribuente avverso l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, relativa a crediti per TARI (annualità 2016-2017-2018) e IMU (annualità 2016-2017) vantati dal Comune di Monreale, deve essere rigettato per infondatezza delle doglianze espresse.
Il fulcro della contestazione mossa dalla parte ricorrente risiede nel presunto difetto di notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione che avrebbero dovuto precedere l'atto impugnato. Secondo la prospettazione del contribuente, la mancata ricezione di tali atti prodromici avrebbe impedito la corretta formazione del titolo esecutivo, determinando altresì la prescrizione dei crediti tributari. Tuttavia, la documentazione prodotta in giudizio sia dall'Ente impositore che dall'Agente della Riscossione offre una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta e ampiamente documentata.
In via preliminare, occorre accogliere l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione circa l'inammissibilità delle censure attinenti al merito della pretesa tributaria. Come correttamente evidenziato nelle controdeduzioni dell'Agente, l'intimazione di pagamento è un atto prodromico all'esecuzione che presuppone la definitività dei titoli sottostanti. Poiché gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati e non sono stati impugnati nei termini, gli stessi sono divenuti titoli definitivi e inoppugnabili.
In sede di impugnazione dell'atto di riscossione, non sono ammissibili contestazioni che riguardino vizi propri degli atti di accertamento presupposti qualora questi ultimi siano stati regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati, attesa la cristallizzazione della pretesa tributaria.
Dall'esame analitico delle relate di notifica depositate dal Comune di Monreale, emerge con assoluta certezza che tutti gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati al destinatario ben prima dell'emissione dell'intimazione di pagamento. Tali notificazioni sono state eseguite nel pieno rispetto delle procedure dettate dal codice di rito e dalle leggi speciali, sia attraverso la consegna a mani di familiari conviventi, sia mediante il deposito presso la casa comunale con le dovute comunicazioni di avvenuto deposito (CAD) nei casi di temporanea assenza.
Sotto il profilo della prescrizione, questa Corte sposa la tesi difensiva dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione. La prescrizione dei tributi locali non decorre genericamente dall'anno d'imposta, ma dalla data in cui l'accertamento diviene definitivo o dall'ultimo atto interruttivo validamente notificato. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento notificati tra il 2021 e il 2024 hanno validamente interrotto il termine quinquennale, rendendo l'intimazione notificata nel 2025 pienamente tempestiva.
Va inoltre ribadita l'estraneità dell'Agente della Riscossione rispetto ai vizi di formazione del ruolo o di accertamento, essendo AdER tenuta per legge a procedere sulla base dei titoli ad essa affidati dall'Ente impositore, senza potere di sindacato nel merito del credito. L'intimazione di pagamento impugnata risulta conforme al modello legale previsto dall'art. 50 del DPR 602/1973, assolvendo alla funzione di avviso bonario prima di procedere all'eventuale esecuzione forzata.
In definitiva, la legittimità dell'intero operato amministrativo, confermata dalla prova documentale della ricezione degli atti presupposti e dalla correttezza dei termini cronologici seguiti, impone la conferma della validità dell'intimazione di pagamento e il rigetto integrale delle domande di parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia e dell'impegno difensivo profuso da entrambe le parti resistenti (Comune di Monreale e Agenzia delle
Entrate Riscossione).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione VII, definitivamente pronunciando: 1.
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
2.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti (Comune di
Monreale e Agenzia delle Entrate Riscossione), che si liquidano in complessivi € 460,00 per ciascuna delle parti oltre oneri accessori come per legge.