CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 40348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40348 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ER BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23.8 d.l. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 1 febbraio 2022 la corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Foggia in data 18 giugno 2012 ha condannato TO Di RN alla pena di giustizia per il reato di riciclaggio di un rimorchio con cisterna. 2. Impugnando la sentenza, la difesa dell'imputato formula 4 motivi di ricorso qui sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Tanto in primo grado come in grado di appello la difesa aveva chiesto l'esecuzione di una perizia calligrafica volta ad accertare se la firma apposta sulla fattura di vendita dei beni oggetto di imputazione fosse riferibile all'imputato. Risultano incomprensibili le motivazioni addotte dai giudici per rigettare l'istanza. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40348 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/06/2023 Nonostante la richiesta dello stesso sostituto procuratore generale di pronuncia di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, la corte d'appello ha disatteso tale richiesta senza offrire adeguata motivazione. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione del 'art.606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per la contraddittorietà della motivazione nella parte relativa alla valutazione della prova. 2.4 Infine, il quarto motivo di ricorso attiene all'eccessività della pena irrogata ed alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva. 3. Con memoria inviata per mali il procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi che lo sostengono. 2. Con il primo di essi si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per l'esperimento di una perizia calligrafica. Il motivo è manifestamente infondato poiché non può considerarsi raggiunto lo standard minimo per cui può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale. Secondo il tradizionale orientamento (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018 Imp. Impellizzeri Rv. 273577 - 01) è necessario dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. Ebbene, alla luce di tale principio, del tutto corretta appare la decisione sul punto della Corte d'appello che evidenzia la superfluità della perizia considerata la testimonianza resa su tale specifico aspetto da NI UI che (si legge nella sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello) aveva escluso vi fosse stata la sottoscrizione di una qualche ricevuta al momento della consegna del materiale ferroso. Frustra probatur quod probatum non relevat. 3. Il secondo motivo, incentrato sulla richiesta di declaratoria della prescrizione del reato è del tutto priva di specificità. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 1, n. 12595 del 13/3/2015, Rv. 263206) che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso che deduca l'omesso rilievo della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge. A conforto della necessaria specificità del motivo inerente la prescrizione, si è osservato condivisibilmente che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, il cui accertamento non è frutto soltanto del computo aritmetico del relativo termine sul calendario. Plurime questioni, di diritto e di fatto, costituiscono l'oggetto del giudizio sul punto della prescrizione: titolo del reato, epoca della commissione, regime applicabile, atti interruttivi, sospensioni, limiti correlativi, circostanze soggettive, fatti naturali, atti o eventi processuali influenti, effetti correlati, determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospensione, computo etc. Nulla di tutto ciò è stato dedotto dal ricorrente, che si è limitato a chiedere l'annullamento della sentenza impugnata. Ne discende che la richiesta difetta del requisito della specificità (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Imp. Di Paola, Rv. 277495 - 01). 4. Il terzo ed il quarto motivo denunciano carenze motivazionali in ordine alla valutazione della prova ed ai profili sanzionatori. Sotto il primo aspetto, deve rilevarsi che il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte d'appello, che ha ritenuto che le prospettazioni difensive che tentano "di instillare il dubbio su chi sia stato l'effettivo venditore dei beni in imputazione" siano destinate ad arenarsi di fronte alla deposizione del teste NI, "chiaro e senza spazi ambigui e dubbiosi, trattandosi dell'odierno imputato TO, per altro ben conosciuto come soggetto che aveva rapporti costanti con la ditta gestita dal NI". La Corte indica poi le ragioni per le quali deve ritenersi che alla deposizione di RE Di RN debba essere 'preferita' quella di CA MO, che smentisce la prima e che dimostra l'equivoco (il teste parla di un episodio differente da quello oggetto di imputazione) sulla quale la prima risulta fondata. Anche in relazione al dolo, la Corte spiega adeguatamente le ragioni di palese infondatezza, tanto in diritto che sulla premessa fattuale, della linea difensiva. In conclusione su tali aspetti, occorre ricordare che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). A fronte delle argomentazioni, poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, deve rilevarsi, quindi, che le censure, sollevate al riguardo, sono tese ad ottenere una rivisitazione della valutazione delle prove, operata dai giudici di merito, non consentita in questa sede. Deve ricordarsi a tal proposito che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non prevede la possibilità, per la Corte di cassazione, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie: cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006, Rv 235507; Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Rv 243247). Quanto infine ai profili di dosimetria sanzionatioria, occorre ricordare l'orientamento enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, R. 256197), secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Come precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Rv. 267949, in motiv.) l'irrogazione di una pena in misurai intermedia tra minimo e massimo, come nel caso in esame, implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice, cosicché, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione. Nel caso concreto, con riferimento tanto alla applicazione della recidiva quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione di primo grado e quella di appello forniscono una giustificazione del tutto congrua delle proprie conclusioni, evidenziando da un lato la pluralità dei precedenti per reati contro il patrimonio (ciò che impone l'applicazione dell'aggravante) ed, al tempo stesso, la assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato per la concessione dell'invocato beneficio trattamentale ex art.62 bis c.p.. Per contro, il motivo di ricorso sul punto è basato sulla mera ripetizione di formule generiche, disancorate dal caso concreto poiché non si tenta nemmeno di indicare per quali ragioni la presenza dei precedenti non dovrebbe essere significativa ai fini della connotazione del carattere dell'imputato in termini di maggiore propensione criminale ovvero quale sia il fattore di meritevolezza delle attenuanti generiche che il giudice abbia omesso di considerare. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa P nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese /t processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2023 Il Con igliere rei tore Il President
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23.8 d.l. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 1 febbraio 2022 la corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Foggia in data 18 giugno 2012 ha condannato TO Di RN alla pena di giustizia per il reato di riciclaggio di un rimorchio con cisterna. 2. Impugnando la sentenza, la difesa dell'imputato formula 4 motivi di ricorso qui sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Tanto in primo grado come in grado di appello la difesa aveva chiesto l'esecuzione di una perizia calligrafica volta ad accertare se la firma apposta sulla fattura di vendita dei beni oggetto di imputazione fosse riferibile all'imputato. Risultano incomprensibili le motivazioni addotte dai giudici per rigettare l'istanza. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40348 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/06/2023 Nonostante la richiesta dello stesso sostituto procuratore generale di pronuncia di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, la corte d'appello ha disatteso tale richiesta senza offrire adeguata motivazione. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione del 'art.606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per la contraddittorietà della motivazione nella parte relativa alla valutazione della prova. 2.4 Infine, il quarto motivo di ricorso attiene all'eccessività della pena irrogata ed alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva. 3. Con memoria inviata per mali il procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi che lo sostengono. 2. Con il primo di essi si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per l'esperimento di una perizia calligrafica. Il motivo è manifestamente infondato poiché non può considerarsi raggiunto lo standard minimo per cui può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale. Secondo il tradizionale orientamento (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018 Imp. Impellizzeri Rv. 273577 - 01) è necessario dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. Ebbene, alla luce di tale principio, del tutto corretta appare la decisione sul punto della Corte d'appello che evidenzia la superfluità della perizia considerata la testimonianza resa su tale specifico aspetto da NI UI che (si legge nella sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello) aveva escluso vi fosse stata la sottoscrizione di una qualche ricevuta al momento della consegna del materiale ferroso. Frustra probatur quod probatum non relevat. 3. Il secondo motivo, incentrato sulla richiesta di declaratoria della prescrizione del reato è del tutto priva di specificità. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 1, n. 12595 del 13/3/2015, Rv. 263206) che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso che deduca l'omesso rilievo della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge. A conforto della necessaria specificità del motivo inerente la prescrizione, si è osservato condivisibilmente che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, il cui accertamento non è frutto soltanto del computo aritmetico del relativo termine sul calendario. Plurime questioni, di diritto e di fatto, costituiscono l'oggetto del giudizio sul punto della prescrizione: titolo del reato, epoca della commissione, regime applicabile, atti interruttivi, sospensioni, limiti correlativi, circostanze soggettive, fatti naturali, atti o eventi processuali influenti, effetti correlati, determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospensione, computo etc. Nulla di tutto ciò è stato dedotto dal ricorrente, che si è limitato a chiedere l'annullamento della sentenza impugnata. Ne discende che la richiesta difetta del requisito della specificità (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Imp. Di Paola, Rv. 277495 - 01). 4. Il terzo ed il quarto motivo denunciano carenze motivazionali in ordine alla valutazione della prova ed ai profili sanzionatori. Sotto il primo aspetto, deve rilevarsi che il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte d'appello, che ha ritenuto che le prospettazioni difensive che tentano "di instillare il dubbio su chi sia stato l'effettivo venditore dei beni in imputazione" siano destinate ad arenarsi di fronte alla deposizione del teste NI, "chiaro e senza spazi ambigui e dubbiosi, trattandosi dell'odierno imputato TO, per altro ben conosciuto come soggetto che aveva rapporti costanti con la ditta gestita dal NI". La Corte indica poi le ragioni per le quali deve ritenersi che alla deposizione di RE Di RN debba essere 'preferita' quella di CA MO, che smentisce la prima e che dimostra l'equivoco (il teste parla di un episodio differente da quello oggetto di imputazione) sulla quale la prima risulta fondata. Anche in relazione al dolo, la Corte spiega adeguatamente le ragioni di palese infondatezza, tanto in diritto che sulla premessa fattuale, della linea difensiva. In conclusione su tali aspetti, occorre ricordare che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). A fronte delle argomentazioni, poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, deve rilevarsi, quindi, che le censure, sollevate al riguardo, sono tese ad ottenere una rivisitazione della valutazione delle prove, operata dai giudici di merito, non consentita in questa sede. Deve ricordarsi a tal proposito che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. non prevede la possibilità, per la Corte di cassazione, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie: cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006, Rv 235507; Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Rv 243247). Quanto infine ai profili di dosimetria sanzionatioria, occorre ricordare l'orientamento enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, R. 256197), secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Come precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Rv. 267949, in motiv.) l'irrogazione di una pena in misurai intermedia tra minimo e massimo, come nel caso in esame, implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice, cosicché, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione. Nel caso concreto, con riferimento tanto alla applicazione della recidiva quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione di primo grado e quella di appello forniscono una giustificazione del tutto congrua delle proprie conclusioni, evidenziando da un lato la pluralità dei precedenti per reati contro il patrimonio (ciò che impone l'applicazione dell'aggravante) ed, al tempo stesso, la assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato per la concessione dell'invocato beneficio trattamentale ex art.62 bis c.p.. Per contro, il motivo di ricorso sul punto è basato sulla mera ripetizione di formule generiche, disancorate dal caso concreto poiché non si tenta nemmeno di indicare per quali ragioni la presenza dei precedenti non dovrebbe essere significativa ai fini della connotazione del carattere dell'imputato in termini di maggiore propensione criminale ovvero quale sia il fattore di meritevolezza delle attenuanti generiche che il giudice abbia omesso di considerare. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa P nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese /t processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2023 Il Con igliere rei tore Il President