Sentenza 7 giugno 2012
Massime • 1
Compete al giudice di appello il potere di adottare il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per la durata del tempo di redazione della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2012, n. 37656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37656 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2012 |
Testo completo
376 56 / 12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 657 GAETANINO ZECCA - Presidente - CC - 07/06/2012 PAOLO OLDI - Consigliere - R.G.N. 14188/12 MARIA VESSICHELLI . Consigliere - - Consigliere rel. CARLO ZAZA PAOLO DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI FO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/02/2012 della Sezione del riesame del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con il provvedimento impugnato veniva respinto l'appello proposto da FO RI, condannato in primo grado con sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 14/01/2011 per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 13/01/2012 con la quale 1 un'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere in atto nei confronti dello RI per decorrenza del termine relativo alla fase d'appello veniva respinta tenendosi conto della sospensione del termine nel periodo di novanta giorni indicato con nella sentenza di primo grado per il deposito della motivazione, sospensione contestualmente disposta dalla Corte d'Appello. Il Tribunale richiamava in particolare indirizzi giurisprudenziali sulla competenza della Corte d'Appello a disporre la sospensione del termine per il periodo di redazione della motivazione della sentenza di primo grado, in quanto direttamente incidente sulla fase successiva, e sull'estensione degli effetti di tale provvedimento agli imputati in stato di libertà al momento della pronuncia di quest'ultima sentenza, quale era nella specie la posizione dello RI. L'imputato ricorrente deduce violazione di legge riportandosi ad orientamenti giurisprudenziali ritenuti più convincenti in ordine alla competenza del giudice di primo grado ad emettere il provvedimento in discussione in quanto procedente nella fase a cui il provvedimento afferisce e solo legittimato a valutare la complessità della stesura della sentenza di primo grado, potere esauritosi con il suo mancato esercizio nel caso in esame, ed osservando che l'estensione agli imputati liberi degli effetti del provvedimento presuppone che quest'ultimo sia stato effettivamente adottato con la sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Premesso che il più recente degli arresti giurisprudenziali citati dal ricorrente a sostegno della sua tesi (Sez. 1, n.35644 del 04/07/2008, Hassan, Rv.240937) risulta, ad un'attenta lettura, orientato nell'opposta interpretazione, l'ulteriore e risalente indirizzo richiamato nel ricorso (Sez. 6, n.4453 del 14/11/1997, Pistorino, Rv.210492), per il quale l'emissione del provvedimento sospensivo dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario al deposito della motivazione della sentenza di primo grado rientrerebbe nella competenza del giudice che ha pronunciato detta sentenza, in quanto unico in grado di valutare la complessità della motivazione stessa, è stato superato da un successivo e prevalente orientamento che attribuisce tale competenza anche al giudice d'appello (Sez. 3, n.36396 del 15/07/2003, Ait Abdelmalk Hassan, Rv.226385; Sez. 6, n.47803 del 17/11/2003, Burrafato, Rv.228445; Sez. 4, n.5288 del 12/12/2003, Biondo, Rv.227091, ai quali va aggiunta, per quanto detto in precedenza, Sez. 1, n.35644 del 04/07/2008, Hassan, Rv. 240937). Argomenti 2 determinanti e particolarmente convincenti di quest'ultimo indirizzo, al quale questa Corte aderisce, sono per un verso, sotto il profilo sistematico, la considerazione della pertinenza del termine alla fase dell'appello, che ha inizio con la pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado;
e per altro verso, sotto il profilo valutativo, la notazione sulla natura automatica della sospensione nel caso in esame, che l'art.304, comma 1, lett. C cod. proc. pen. fa direttamente dipendere dalla pendenza del termine fissato ai sensi dell'art.544, comma 3, cod. proc. pen. in misura superiore a quello ordinariamente previsto per il deposito della motivazione della sentenza, e del carattere conseguentemente dichiarativo del provvedimento di sospensione, che non richiede alcuna valutazione discrezionale sulla complessità della motivazione, ma prende semplicemente atto della fissazione del termine di cui sopra, accertamento pertanto eseguibile anche ad opera di un giudice diverso da quello che ha provveduto alla stesura della motivazione. Le argomentazioni che precedono sono decisive anche per l'ulteriore questione posta dal ricorrente sull'estensione degli effetti di tale provvedimento allo Scazzari benché in stato di libertà al momento della pronuncia della sentenza di primo grado. Posto che siffatta estensione è indiscussa avuto riguardo alla previsione dell'art.304 cod. proc. pen., che non contiene distinzioni fra gli imputati detenuti ai fini dell'efficacia del provvedimento, peraltro lesive del principio di eguaglianza di trattamento in situazioni sostanzialmente analoghe, a seconda che lo stato di detenzione abbia avuto inizio prima o successivamente alla pronuncia della sentenza il deposito della cui motivazione determina la sospensione (Sez. 1, n.7667 del 17/12/2004, Biondolillo, Rv.231172; Sez. 6, n.35767 dell'01/03/2007, D'Agostino, Rv.237982), la natura dichiarativa del provvedimento, che riporta gli effetti della sua adozione al momento dell'emissione della sentenza di cui sopra, rende irrilevante, ai fini della realizzazione di uno di tali effetti quale è l'estensione agli imputati all'epoca liberi, che la sospensione sta stata o meno disposta con la sentenza. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 07/06/2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Zaza) Райа e DEPOSITATA IN CANCELLERIA. addi 28 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise +