Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2015, n. 12595
CASS
Sentenza 13 marzo 2015

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È inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo "ex officio" da parte della Corte di Cassazione della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, e che, pertanto, l'accertamento della stessa non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario).

Èinammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario riservata esclusivamente al condannato, né tale sanzione processuale è esclusa qualora quest'ultimo abbia presentato personalmente in cancelleria il ricorso sottoscritto esclusivamente dal difensore privo di procura speciale, in quanto la legittimazione ad impugnare riguarda la proposizione e non la presentazione dell'impugnazione.

Commentari4

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 30 gennaio 2024

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  • 3Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024

    Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …

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  • 4Pedone investito fuori dalle strisce: la prova liberatoria del conducente
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 14 aprile 2020

    L'investimento del pedone al di fuori dell'attraversamento può essere ricondotto alla (cor)responsabilità di quest'ultimo quando il conducente dimostri che egli abbia omesso di dargli la precedenza, ponendosi come ostacolo imprevisto imprevedibile e inevitabile e, dall'altro lato, di aver tenuto una condotta corretta Lo ha affermato il Tribunale di Pisa (sentenza n. 354/2020) in un recente sentenza. Il processo era stato instaurato dal conducente di un ciclomotore per il risarcimento del danno biologico, pari ad € 46.168,00, e del danno morale, subiti in seguito all'incidente stradale che lo aveva visto coinvolto a causa della condotta imprudente di un pedone. Da quanto accertato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2015, n. 12595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12595
Data del deposito : 13 marzo 2015

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