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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17952 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET SE nato il [...] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente all'incremento di pena in continuazione (relativamente all'assegno 0720370877) con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bologna e rigetto nel resto RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 08/06/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì in data 25/10/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti di PE AN in relazione ai reati di truffa ed altro contestati 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17952 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 07/02/2023 ai capi 2), 3) e 4) e confermava la affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 1), rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Contro detta pronuncia l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata declaratoria della prescrizione del reato di ricettazione di un assegno rubato di cui al capo 1). Osserva che, pure considerata la contestata recidiva, il reato risultava prescritto prima della deliberazione della sentenza di appello alla data 26/11/2020, in quanto poteva tenersi conto della recidiva solamente per il calcolo del termine minimo o per il termine massimo, e non due volte come ritenuto dai giudici di merito. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma primo, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al disposto di cui all' art. 649 cod. proc. pen. Rileva che la Corte di appello, nel ritenere infondata la eccezione di violazione del ne bis in idem in relazione alla sentenza del Tribunale di Forlì in data 13/06/2011 avente ad oggetto la ricettazione di un assegno tratto dal c/c intestato alla ditta Euroservice di De Biase Giovanni di provenienza illecita in quanto oggetto di furto, aveva erroneamente rilevato che si trattava di ricettazione di assegni diversi, non considerando che entrambi gli assegni provenivano dal medesimo blocchetto che in origine li conteneva, con la conseguenza che trattavasi del medesimo fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La sentenza è immune da censure nella parte in cui, tenuto conto della contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, ha escluso la maturazione della prescrizione in relazione al reato di cui al capo 1). Va, invero, ricordato che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli, Rv. 272015 - 01). Invero l'art. 157, comma secondo, cod. pen. stabilisce testualmente che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato (consumato o tentato), tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinarla e per quelle ad effetto speciale. Circostanze aggravanti "ad effetto speciale" sono, ai sensi dell'art. 63 comma terzo cod. peri., ultima parte "quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo". La contestata recidiva può comportare, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. un aumento di pena pari a due terzi: ciò ne evidenzia la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, 2 peraltro pacificamente riconosciutale dal Supremo collegio (Sez. un., sentenza n. 20798 del 24 febbraio 2011, P.G. C/ Indelicato, Rv. 249664: "La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo "). Di essa deve, pertanto, tenersi conto, dell'ex art. 157, comma secondo, cod. pen. ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. Nel caso di specie, il termine prescrizionale ordinario di otto anni va aumentato di due terzi, giungendosi a 13 anni e quattro mesi, aumentato di ulteriori 2/3 a 21 anni 10 mesi e venti giorni: ai sensi dell'art. 157, comma primo, cod. pen. , tale è il tempo necessario a prescrivere. L'art. 161, comma secondo, cod. pen. stabilisce che, con riguardo ai reati per i quali attualmente si procede, in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 cod. pen.) può comportare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. Questa disciplina è stata tradizionalmente interpretata nel senso che la recidiva de qua incida due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima quanto al computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, poi quanto all'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi (per tutte, Sez. 5, sentenza n. 35852 del 7 giugno 2010, Di Canio, Rv. 248502, e conformi ivi citate). E, peraltro, noto al collegio l'isolato orientamento della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 47269 del 9.9.2015, Fallani e altro, Rv .n. 265518), a parere del quale, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161 comma secondo cod. pen. ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto in concreto applicabile il solo aumento di due terzi l'ex art. 99, comma quarto, cod. pen. in considerazione della pluralità degli atti interruttivi), orientamento che, tuttavia, non può in alcun modo essere condiviso. Tale arresto, preso atto di quanto testualmente disposto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen. e pur convenendo, in motivazione, sulla natura di circostanza ad effetto speciale della recidiva reiterata (che come tale "può certamente essere presa in considerazione ai fini del calcolo del termine prescrizionale - base"), in dichiarata applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale (asseritamente costituente "principio immanente all'ordinamento e di portata generale", "enucleabile da una fitta trama di dati legislativi"), rimette all'interprete - in difetto di espliciti riferimenti normativi - la determinazione della rilevanza da attribuire alla predetta forma di recidiva caso per caso;
e, nel caso di specie, le attribuisce rilevanza soltanto all'ex art. 161, comma secondo, cod. pen. "in considerazione della pluralità di atti interruttivi". L'orientamento suindicato non considera, peraltro, che in tutti i casi esemplificativamente menzionati quali applicazioni dell'enunciato principio generale (artt. 15, 61, 62, 68, e 301 cod. pen., art. 581 comma secondo cod. pen. ) è il legislatore che lungi dal rimettere la relativa 3 opzione all'assoluto arbitrio dell'interprete - indica i criteri in applicazione dei quali desumere la specifica rilevanza da attribuire in concreto all'elemento in astratto suscettibile di assumere doppia valenza;
il che, in tema di prescrizione, non accade, a riprova dell'inapplicabilità del principio. Deve aggiungersi che, secondo canone interpretativo ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale, tra più possibili interpretazioni di una norma, si deve scegliere quella conforme a Costituzione (per tutte, Corte cost., ord. n. 459 del 1991, e plurime successive conformi): nel caso di specie, rimettere, in tema di prescrizione, all'assoluto arbitrio dell'interprete la rilevanza della recidiva reiterata quanto alla sola determinazione del solo termine-base (ex art. 157, comma secondo, cod. pen.), oppure alla sola determinazione dell'entità della proroga del predetto termine-base in presenza di eventi interruttivi (ex art. 161, comma secondo, cod. pen.), esporrebbe la complessiva disciplina della prescrizione che ne risulterebbe ad intuibili, e fondate, censure di costituzionalità per difetto di tassatività. Deve, pertanto, ribadirsi che la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere l'ex art. 157, comma secondo, cod. pen., quale circostanza aggravante ad effetto speciale, e sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, dell'ex art. 161, comma secondo, cod. pen. Alla luce dei cennati principi deve ritenersi sul punto corretta in diritto la motivazione della sentenza impugnata in quanto il termine prescrizionale non è ad oggi scaduto (ed a fortiori all'epoca della sentenza di secondo grado). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che secondo quanto ricostruito in fatto dai giudici di merito l'imputato ha ricettato due distinti assegni e non vi è prova alcuna che lo stesso abbia avuto inizialmente la disponibilità del medesimo blocchetto di assegni. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Pr si dente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente all'incremento di pena in continuazione (relativamente all'assegno 0720370877) con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bologna e rigetto nel resto RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 08/06/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì in data 25/10/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti di PE AN in relazione ai reati di truffa ed altro contestati 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17952 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 07/02/2023 ai capi 2), 3) e 4) e confermava la affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 1), rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Contro detta pronuncia l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata declaratoria della prescrizione del reato di ricettazione di un assegno rubato di cui al capo 1). Osserva che, pure considerata la contestata recidiva, il reato risultava prescritto prima della deliberazione della sentenza di appello alla data 26/11/2020, in quanto poteva tenersi conto della recidiva solamente per il calcolo del termine minimo o per il termine massimo, e non due volte come ritenuto dai giudici di merito. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma primo, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione al disposto di cui all' art. 649 cod. proc. pen. Rileva che la Corte di appello, nel ritenere infondata la eccezione di violazione del ne bis in idem in relazione alla sentenza del Tribunale di Forlì in data 13/06/2011 avente ad oggetto la ricettazione di un assegno tratto dal c/c intestato alla ditta Euroservice di De Biase Giovanni di provenienza illecita in quanto oggetto di furto, aveva erroneamente rilevato che si trattava di ricettazione di assegni diversi, non considerando che entrambi gli assegni provenivano dal medesimo blocchetto che in origine li conteneva, con la conseguenza che trattavasi del medesimo fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La sentenza è immune da censure nella parte in cui, tenuto conto della contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, ha escluso la maturazione della prescrizione in relazione al reato di cui al capo 1). Va, invero, ricordato che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli, Rv. 272015 - 01). Invero l'art. 157, comma secondo, cod. pen. stabilisce testualmente che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato (consumato o tentato), tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinarla e per quelle ad effetto speciale. Circostanze aggravanti "ad effetto speciale" sono, ai sensi dell'art. 63 comma terzo cod. peri., ultima parte "quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo". La contestata recidiva può comportare, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. un aumento di pena pari a due terzi: ciò ne evidenzia la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, 2 peraltro pacificamente riconosciutale dal Supremo collegio (Sez. un., sentenza n. 20798 del 24 febbraio 2011, P.G. C/ Indelicato, Rv. 249664: "La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo "). Di essa deve, pertanto, tenersi conto, dell'ex art. 157, comma secondo, cod. pen. ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. Nel caso di specie, il termine prescrizionale ordinario di otto anni va aumentato di due terzi, giungendosi a 13 anni e quattro mesi, aumentato di ulteriori 2/3 a 21 anni 10 mesi e venti giorni: ai sensi dell'art. 157, comma primo, cod. pen. , tale è il tempo necessario a prescrivere. L'art. 161, comma secondo, cod. pen. stabilisce che, con riguardo ai reati per i quali attualmente si procede, in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 cod. pen.) può comportare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. Questa disciplina è stata tradizionalmente interpretata nel senso che la recidiva de qua incida due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima quanto al computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, poi quanto all'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi (per tutte, Sez. 5, sentenza n. 35852 del 7 giugno 2010, Di Canio, Rv. 248502, e conformi ivi citate). E, peraltro, noto al collegio l'isolato orientamento della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 47269 del 9.9.2015, Fallani e altro, Rv .n. 265518), a parere del quale, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161 comma secondo cod. pen. ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto in concreto applicabile il solo aumento di due terzi l'ex art. 99, comma quarto, cod. pen. in considerazione della pluralità degli atti interruttivi), orientamento che, tuttavia, non può in alcun modo essere condiviso. Tale arresto, preso atto di quanto testualmente disposto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen. e pur convenendo, in motivazione, sulla natura di circostanza ad effetto speciale della recidiva reiterata (che come tale "può certamente essere presa in considerazione ai fini del calcolo del termine prescrizionale - base"), in dichiarata applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale (asseritamente costituente "principio immanente all'ordinamento e di portata generale", "enucleabile da una fitta trama di dati legislativi"), rimette all'interprete - in difetto di espliciti riferimenti normativi - la determinazione della rilevanza da attribuire alla predetta forma di recidiva caso per caso;
e, nel caso di specie, le attribuisce rilevanza soltanto all'ex art. 161, comma secondo, cod. pen. "in considerazione della pluralità di atti interruttivi". L'orientamento suindicato non considera, peraltro, che in tutti i casi esemplificativamente menzionati quali applicazioni dell'enunciato principio generale (artt. 15, 61, 62, 68, e 301 cod. pen., art. 581 comma secondo cod. pen. ) è il legislatore che lungi dal rimettere la relativa 3 opzione all'assoluto arbitrio dell'interprete - indica i criteri in applicazione dei quali desumere la specifica rilevanza da attribuire in concreto all'elemento in astratto suscettibile di assumere doppia valenza;
il che, in tema di prescrizione, non accade, a riprova dell'inapplicabilità del principio. Deve aggiungersi che, secondo canone interpretativo ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale, tra più possibili interpretazioni di una norma, si deve scegliere quella conforme a Costituzione (per tutte, Corte cost., ord. n. 459 del 1991, e plurime successive conformi): nel caso di specie, rimettere, in tema di prescrizione, all'assoluto arbitrio dell'interprete la rilevanza della recidiva reiterata quanto alla sola determinazione del solo termine-base (ex art. 157, comma secondo, cod. pen.), oppure alla sola determinazione dell'entità della proroga del predetto termine-base in presenza di eventi interruttivi (ex art. 161, comma secondo, cod. pen.), esporrebbe la complessiva disciplina della prescrizione che ne risulterebbe ad intuibili, e fondate, censure di costituzionalità per difetto di tassatività. Deve, pertanto, ribadirsi che la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere l'ex art. 157, comma secondo, cod. pen., quale circostanza aggravante ad effetto speciale, e sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, dell'ex art. 161, comma secondo, cod. pen. Alla luce dei cennati principi deve ritenersi sul punto corretta in diritto la motivazione della sentenza impugnata in quanto il termine prescrizionale non è ad oggi scaduto (ed a fortiori all'epoca della sentenza di secondo grado). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che secondo quanto ricostruito in fatto dai giudici di merito l'imputato ha ricettato due distinti assegni e non vi è prova alcuna che lo stesso abbia avuto inizialmente la disponibilità del medesimo blocchetto di assegni. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Pr si dente