Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
Nel giudizio di appello, il provvedimento con il quale viene disposto d'ufficio lo spostamento dell'udienza di discussione deve essere comunicato alle parti costituite, salvo che sia disposto un rinvio per l'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa (artt. 82 e 115 disp.att. cod.proc.civ.) ed è con riferimento alla data della nuova udienza, e non alla data dell'udienza rinviata, che deve accertarsi la tempestività della restituzione dei fascicoli di parte; conseguentemente, qualora venga disposta l'anticipazione dell'udienza senza che ne sia data comunicazione alle parti costituite, si verifica una violazione del principio del contraddittorio con conseguente nullità della successiva udienza e della sentenza resa, a nulla rilevando che le parti avessero già presentato le difese conclusionali e taluna non avesse restituito il proprio fascicolo in vista dell'udienza di discussione originariamente fissata (in applicazione di tali principi la S.C. ha annullato la decisione del giudice d'appello che, a seguito di udienza di discussione anticipata e non comunicata, aveva dichiarato improcedibile l'appello per mancanza agli atti di copia della sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1999, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER AN IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLÒ PORPORA 9, presso lo studio dell'avvocato SFORZOLINI SCASSELLATI, difesa dall'avvocato MARIO BOVECCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UR NC LL, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato DANIELE FELIZIANI, difeso dall'avvocato ALDO FACCHINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SC RL, deceduta, e per essa gli eredi: UR NC LL, UR NC RI;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 580/94 del Tribunale di LUCCA, depositata il 02/07/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA RI EC, con atto di citazione notificato il 2 maggio 1989, propose appello innanzi al Tribunale di Lucca avverso la sentenza resa in data 15 novembre 1988, con la quale il Pretore di Pietrasanta aveva rigettato la sua domanda, conseguente a denuncia di nuova opera e manutenzione, volta acché fosse ordinato ad CH RI PI ed a LA RE di demolire la parte di muro perimetrale rialzata ed il prolungamento della gronda del loro fabbricato, sito alla via Michelangelo n.c. 15, in Forte dei Marmi, poiché realizzati in violazione delle norme sulle distanze poste dai regolamenti locali.
Degli appellati, mentre la RE restava contumace, il RI PI resisteva all'appello, chiedendone il rigetto siccome infondato.
Con sentenza resa il 2 luglio 1994 il Tribunale di Lucca dichiarò improcedibile l'appello, poiché mancava agli atti del giudizio la copia della sentenza impugnata, che l'appellante aveva dato per prodotta nel proprio fascicolo, poi ritirato, ne' vi era possibilità di conoscere aliunde il contenuto della sentenza stessa, sicché, senza di essa, non era possibile decidere sul gravame. Avverso tale sentenza la EC ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo. L'intimato RI PI resiste con controricorso.
Con ordinanza in data 28 novembre 1987 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della RE LA, all'uopo fissando il termine di gg. 90 dalla comunicazione dell'ordinanza. A tale ordinanza la ricorrente ha ottemperato con atto notificato in data 15 giugno 1998 agli eredi della RE, frattanto deceduta, in persona del marito, CH RI PI, e del figlio, LE RI PI, i quali non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 82 e 115 disp. att. cod. proc. civ., adducendo che in grado d'appello si verificò una violazione del principio del contraddittorio con conseguente nullità della sentenza, perché l'udienza di discussione fu anticipata senza che del relativo decreto presidenziale fosse stata data comunicazione alle parti costituite.
Il ricorso è fondato.
È pacifico tra le parti che del decreto presidenziale che anticipò l'udienza di discussione in secondo grado non fu data notizia alle parti.
Non v'è dubbio che la comunicazione di tale provvedimento dovesse essere eseguita, poiché l'unica ipotesi in cui il mutamento della data dell'udienza di discussione non dev'essere comunicato alle parti è quella, prevista dal combinato disposto dagli artt. 82 e 115 disp. att. cod. proc. civ., del differimento d'ufficio della all'udienza immediatamente successiva. Ciò, perché in tal caso le parti, edotte della data dell'udienza originariamente fissata, sono presenti a tale udienza oppure devono essere considerate presenti, sicché, dal momento che il differimento d'ufficio alla successiva udienza è previsto dalla legge, non vi sarebbe ragione per darne comunicazione alle parti.
In ogni altro caso ed a maggior ragione quando, come nel caso in esame, l'udienza di discussione sia stata anticipata ed il relativo provvedimento sia stato adottato d'ufficio, peraltro, in violazione del 2^ co. dell'art. 115 citato, dal presidente del collegio anziché dal collegio, la doverosità della comunicazione alle parti non presenti deriva dal rilievo che il provvedimento, producendo effetti non previsti dalla legge, non può ritenersi conosciuto dalle parti. Nè rileva che per avventura, come si è verificato nel caso in esame, le parti, o taluni di esse, abbiano già presentato le proprie difese in vista dell'udienza di discussione già fissata, poiché il mutamento della data dell'udienza restituisce le parti in tutte le facoltà difensive e la tempestività della restituzione dei fascicoli di parte va stabilita, non già con riferimento all'udienza rinviata, bensi con riferimento alla nuova udienza cui la discussione sia stata rinviata e in cui la causa sia stata effettivamente discussa.
Ne deriva che, nel caso in esame, alle parti, ancorché esse avessero già presentato le proprie difese conclusionali e taluna di esse non avesse restituito il proprio fascicolo in vista dell'udienza di discussione originariamente fissata, andava data comunicazione dell'anticipazione dell'udienza disposta d'ufficio, per cui, in difetto di tale comunicazione, la mancata restituzione del proprio fascicolo contenente la copia della sentenza impugnata non poteva essere imputata alla ricorrente.
Si è, dunque, verificata in grado d'appello una violazione del principio del contraddittorio con conseguente nullità dell'udienza di discussione e della sentenza resa (cfr. Cass., 28 novembre 1986, n. 7024). Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata, anche per il regolamento dell'onere delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pisa, all'uopo designato, che procederà al giudizio, rinnovando gli atti nulli.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 24 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999