Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1999, n. 3801
CASS
Sentenza 16 aprile 1999

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Nel giudizio di appello, il provvedimento con il quale viene disposto d'ufficio lo spostamento dell'udienza di discussione deve essere comunicato alle parti costituite, salvo che sia disposto un rinvio per l'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa (artt. 82 e 115 disp.att. cod.proc.civ.) ed è con riferimento alla data della nuova udienza, e non alla data dell'udienza rinviata, che deve accertarsi la tempestività della restituzione dei fascicoli di parte; conseguentemente, qualora venga disposta l'anticipazione dell'udienza senza che ne sia data comunicazione alle parti costituite, si verifica una violazione del principio del contraddittorio con conseguente nullità della successiva udienza e della sentenza resa, a nulla rilevando che le parti avessero già presentato le difese conclusionali e taluna non avesse restituito il proprio fascicolo in vista dell'udienza di discussione originariamente fissata (in applicazione di tali principi la S.C. ha annullato la decisione del giudice d'appello che, a seguito di udienza di discussione anticipata e non comunicata, aveva dichiarato improcedibile l'appello per mancanza agli atti di copia della sentenza impugnata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1999, n. 3801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3801
    Data del deposito : 16 aprile 1999

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