Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 15, presso l'avvocato STEFANO MASTROLILLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UD DI SE UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso l'avvocato GIOVANNI PALLOTTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO GIORDANENGO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 433/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 07/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/2003 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Mastrolilli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Pallottino che ha chiesto il rigetto o inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con lettera 9/6/1969, facendo seguito a precorsa corrispondenza con l'interessato, l'ENEL comunicava al sig. VI AU di EL l'intenzione di procedere a collocare linee dell'alta tensione su taluni terreni di proprietà del suddetto, siti in regione Confreria di Cuneo, costituendo la relativa servitù di elettrodotto.
Il proprietario sig. VI AU di EL rispondeva con lettera 23/6/69 dichiarandosi d'accordo sull'impostazione (anche per quanto concerneva la prevista prosecuzione di trattative informali ai fini della quantificazione dell'indennizzo), riservandosi peraltro di rilasciare la richiesta autorizzazione all'esecuzione dei lavori dopo aver consultato un proprio professionista di fiducia. Seguiva l'installazione di fatto dell'elettrodotto da parte dell'ENEL. In esito a tali accadimenti i sigg. AU di EL VI e IZ, quali proprietari dei terreni interessati dall'immutazione, promuovevano davanti al Tribunale di Cuneo causa risarcitoria nei confronti dell'ENEL.
Si costituiva in giudizio il convenuto sostenendo competergli un indennizzo nella misura di cui all'art. 123 RD. 11/12/33 n. 1775, prevista per l'imposizione di servitù di elettrodotto, anziché una somma commisurata ai danni concretamente sofferti. Il Tribunale pronunciava con sentenza non definitiva 1/6/78 in ordine ai criteri di quantificazione del dovuto ritenendo applicabile il disposto dell'art. 123 R.D. n. 1775133 cit.; la decisione veniva riformata con sentenza 22/6/82 della Corte di Appello di Torino, passata in giudicato, nella quale si stabiliva competere agli attori il risarcimento dei danni a ciascuno di essi derivati dall'asservimento senza titolo dei loro terreni.
Essendo proseguita davanti al Tribunale la parte di controversia non decisa, attinente alla quantificazione degli importi dovuti, il Giudice di primo grado, adeguandosi all'impostazione di principio espressa nella sentenza parziale passata in giudicato e previa assunzione di tre consulenze tecniche, pronunciava sentenza 13/2/98. In essa, rigettandosi l'eccezione di inammissibilità delle eseguite C.T.U., asseritamente a carattere esplorativo, si recepivano pienamente le valutazioni ivi contenute, determinandosi il danno analiticamente per ciascuna particella interessata;
la pretesa risarcitoria veniva conseguentemente quantificata, al momento dell'illecito, in L.
7.773.310 per un gruppo di terreni occupati nell'anno 1963 e in L. 31.003.236 per i restanti appezzamenti, occupati nel 1970; calcolata la rispettiva rivalutazione e gli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata, veniva quantificato un totale di L.
1.062.796.326 alla data della sentenza, oltre ai successivi interessi legali.
Con sentenza del 18 febbraio - 7 marzo 2000, la Corte d'appello di Torino rigettava il gravame proposto dall'ENEL avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 44/88 del 13.2.1998 e condannava l'appellante alla rifusione delle spese processuali. Osservava la Corte territoriale, in particolare, che il danno andava quantificato alla stregua del minor valore assunto dai terreni dopo l'abusivo intervento dell'ENEL, non potendosi utilizzare i parametri legali vigenti in tema di indennizzo di servitù di elettrodotto coattivo, dato che si doveva quantificare un danno da responsabilità aquiliana e non stabilire una indennità da fatto lecito.
Avverso tale sentenza l'ENEL ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.
IZ AU di EL ha resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico articolato motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. c.c.; degli artt. 1032, 2043, 2056, 2057, 1226, 1227 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. sull'interpretazione degli atti unilaterali e degli artt. 1372 e segg. c.c. sull'efficacia dei medesimi in riferimento alle lettere inviate all'Enel dal sig. VI AU di EL in data 9 e 23.6.1969; violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 163 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 40 l. n. 2359/1865, dell'art. 123 r.d. n. 1775/1933, dell'art. 5 bis, c. 7 bis, della l. 359/1992, nonché
insufficiente e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
In primo luogo si formula, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., istanza di sospensione del giudizio per consentire che venga definita la causa pregiudiziale R.G. 1928/90, pendente dinanzi al TAR Piemonte, avente per oggetto l'avvenuta impugnazione da parte degli attori del provvedimento impositivo della servita permanente di elettrodotto (D.P.G.R. 14.5.1990 n. 3202). Premesso che l'occupazione abusiva del fondo era cessata con l'emissione di tale decreto, si deduce che sarebbero stati risarcibili, ai sensi degli artt. 2056 e 1223 c.c., i danni che fossero conseguenza immediata e diretta della presenza dell'elettrodotto, mentre il giudice di merito aveva accettato il criterio suggerito dal C.T.U. di determinare il danno da occupazione temporanea alla stregua del definitivo deprezzamento del terreno. Si sostiene che non sarebbe applicabile lo schema della c.d. occupazione appropriativa, determinandosi solo una situazione di illecito a carattere permanente che dura fino a che l'impianto venga rimosso o, come nella specie, si costituisca la servitù con atto amministrativo.
L'occupazione, essendo temporanea e reversibile, non era suscettibile di produrre un definitivo deprezzamento del cespite e gli attori, nel perdurare l'occupazione abusiva avrebbero potuto chiedere in qualsiasi momento la rimozione della linea, la cui presenza dipende ora dall'intervenuto asservimento coattivo.
Si afferma quindi che il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere liquidato in relazione alle conseguenze pregiudizievoli effettivamente e comprovatamente prodottesi a carico della conduzione agraria del fondo e relative alle singole annate dall'installazione dell'elettrodotto alla sentenza, potendo successivamente chiedere la rimozione dell'elettrodotto o il risarcimento degli ulteriori danni. In mancanza di prova del danno, il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima andava liquidato con gli interessi legali sulla indennità di asservimento (liquidata in lire 12.000.000) dalla data dell'occupazione a quella di cessazione dell'illecito permanente.
La definitiva riduzione di valore sarebbe stata indennizzata con il versamento dell'indennità di asservimento liquidata dalla p.a.. Erroneamente i giudici di merito avevano poi ritenuto inapplicabili i criteri quantificativi del danno previsti dall'art. 123 del t.u. sulle acque ed impianti elettrici, gradatamente indicati dall'ENEL, atteso che, a parte da diversa protrazione temporale dell'imposizione, il pregiudizio istantaneo è analogo a quello derivante da una servitù permanente.
Gli attori non avevano fornito prova del danno, mentre avrebbero dovuto specificare le conseguenze dannose della presenza della linea elettrica: se esse si fossero sostanziate in un minor raccolto, ovvero una forzata riconversione di alcune specie produttive di maggior pregio, ovvero in una riduzione dei canoni ai fittavoli, in un minor prezzo in una locazione o in una compravendita, o in che altro.
2. Il controricorrente eccepisce la novità di tutte le questioni dedotte dal ricorrente, che hanno come presupposto della asserita temporaneità dell'occupazione senza titolo il decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 14 maggio 1990, di imposizione di servitù di elettrodotto inamovibile, completamente pretermesso dalla difesa dell'ENEL nei precedenti gradi del giudizio. I motivi di ricorso sarebbero inoltre in contrasto con il giudicato interno formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Torino n. 584 del 18-22 giugno 1982, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6924 del 25 novembre 1986.
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
La sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non può essere chiesta alla Corte di Cassazione, esulando dalla funzione istituzionale della medesima, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità sulle decisioni dei giudici di merito (da ultimo, Cass. 126 ottobre 2001 n. 12596, id. 18 giugno 2001 n. 8193). È infondata l'eccezione di giudicato interno nei termini in cui è stata formulata dal controricorrente. La sentenza del 1982 della Corte d'appello di Torino (pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Cuneo del 1^ giugno 1978) aveva accertato la mancata conclusione tra le parti di un contratto costitutivo della servitù e, per quanto riguardava il danno derivante dall'asservimento senza titolo dei terreni, aveva condannato l'ENEL al relativo risarcimento nei confronti degli appellanti, precisando però di non poter provvedere alla loro quantificazione perché questa era stata rimessa dallo stesso Tribunale alla prosecuzione del giudizio in quella sede. La Corte di Cassazione, in sede di impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello del 1982, ha rigettato il ricorso con cui l'ENEL aveva censurato l'esclusione, da parte del giudice di merito, dell'intervenuta costituzione negoziale della servitù, ma non ha pronunciato in alcun modo sul punto della quantificazione del risarcimento del danno, rispetto al quale quindi non sono configurabili preclusioni da giudicato interno.
È il caso di osservare, in ordine alla questione della quantificazione del danno, che il Tribunale con la sentenza non definitiva del 1978 aveva, sul presupposto della costituzione negoziale della servitù, rigettato le domande degli attori per la rimozione delle linee elettriche e per la condanna dell'ENEL al risarcimento dei danni ed aveva invece disposto che il processo proseguisse, con l'effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio, per la determinazione dell'indennizzo dovuto dall'ENEL agli attori per la costituzione volontaria di elettrodotto, con i criteri stabiliti dall'art. 123 del t.u. n. 1775 del 1933, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 1073. Il Tribunale aveva, in particolare, fatto derivare l'applicabilità di tali criteri, imposti dall'ENEL, dall'accettazione della controparte. In realtà, l'esclusione da parte della sentenza della Corte d'appello del 1982 (confermata dalla Corte di Cassazione) della costituzione negoziale della servitù mutava anche l'oggetto del giudizio proseguito dinanzi al Tribunale dopo la sentenza non definitiva di primo grado del 1978. Tale oggetto non era più la determinazione dell'indennizzo dovuto per la costituzione volontaria dell'elettrodotto, con i criteri stabiliti dall'art. 123 citato, bensì la quantificazione del danno derivante dall'asservimento senza titolo dei terreni.
La Corte d'appello con la sentenza del 1982 aveva concluso nel senso che l'asservimento dei terreni "di fatto realizzato con l'installazione nei terreni stessi delle porzioni di linee elettriche di cui trattasi, pur non potendo più, ormai, essere eliminato, a causa del già avvenuto compimento dell'opera, ormai formal-mente dichiarata di pubblica utilità" viene a risultare privo di titolo, sicché doveva accogliersi la domanda principale degli atteri, convertita, in quel grado, attraverso un'opportuna emendatici libelli, in domanda di risarcimento danni soltanto per equivalente. In tal modo deve ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto applicazione dei principi dell'occupazione acquisitiva, essendo pervenuta alla conclusione che con l'installazione dell'elettrodotto, dichiarato di pubblica utilità, si era realizzato un asservimento non più eliminabile e, quindi, definitivo.
La successiva sentenza del Tribunale di Cuneo del 6 novembre 1997 - 13 febbraio 1998 - non impugnata sul punto - ribadisce il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello del 1982 che aveva condannato l'ENEL a risarcire i danni derivanti dall'asservimento senza titolo dei terreni.
In tale situazione, la circostanza, dedotta dall'ENEL per la prima volta nel ricorso per Cassazione, relativa all'avvenuta costituzione coattiva della servitù di elettrodotto con l'emissione del D.P.G.R. 2 4 maggio 1990 n. 3202 - che, secondo la parte ricorrente, avrebbe fatto venir meno la situazione di illegittimità dell'occupazione - non può essere presa in considerazione in questa sede per il carattere di novità e per i limiti del giudizio di legittimità. Si tratterebbe, comunque, di una circostanza irrilevante, poiché, avendo il giudice di merito adottato lo schema dell'occupazione acquisitiva, il definitivo asservimento si sarebbe già realizzato (cfr. Cass. 7 marzo 2003 n, 3403, che ha ritenuto priva di causa ed oggetto una domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto perché rivolta a conseguire una finalità già raggiunta con l'occupazione acquisitiva).
Non appare però condivisibile l'affermazione della Corte territoriale nella sentenza impugnata in questa sede, secondo cui sarebbe concettualmente corretto quantificare il danno alla stregua del minor valore assunto dai terreni dopo l'abusivo intervento dell'ENEL.
Ritiene, invece, il Collegio che all'adozione da parte del giudice di merito dello schema dell'occupazione acquisitiva - sulla cui applicabilità all'asservimento da elettrodotto non è consentito ritornare in questa sede per effetto del giudicato interno - debba seguire anche l'adozione dei criteri legali di liquidazione del danno derivante dall'occupazione acquisitiva. Non è accettabile, infatti, che il danno da asservimento sia calcolato con riferimento al valore venale del terreno e quello derivante dalla perdita della proprietà per la irreversibile trasformazione dell'intero immobile sia calcolato con riferimento al minor valore risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nel comma 7^ bis dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 e succ. modif. (applicabili ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato).
Per quanto concerne i criteri indicati dall'art. 123 del t.u. n. 1775 del 1933, richiamati dal ricorrente, essi riguardano la diversa ipotesi della costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto. Nella specie, quindi, non era configurabile un obbligo del giudice di utilizzarli ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, ma solo eventualmente una facoltà di farvi riferimento (cfr. Cass. 3 giugno 1996 n. 5077 in tema di risarcimento del danno da asservimento abusivo). La sentenza impugnata non è, quindi, censurabile per la mancata applicazione di tali criteri.
4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino che, in base ai principi sopra enunciati, terrà conto, ai fini del risarcimento del danno derivante dall'asservimento, del valore del terreno risultante dall'applicazione delle norme del titolo 2^ della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, richiamate per le aree agricole dal quarto comma dell'art. 5 bis citato.
Il giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata, nei limiti dell'accoglimento, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Torino anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004