Sentenza 3 gennaio 2003
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- 1. doping, reati e diritto penaleMatteo Cremonesi · https://www.filodiritto.com/ · 10 gennaio 2024
Abstract: È rrisaputo. che l'utilizzo di sostanze dopanti può aver conseguenze negative sulla salute degli atleti. Sono invece meno conosciuti i rischi penali connessi al mondo del doping. Il presente contributo si propone quindi di illustrate i reati astrattamente configurabili nel caso di acquisto o vendita di sostanze dopanti. Abstract: It is well known that the use of doping substances can have negative health consequences for athletes. Less well known are the criminal risks associated with the world of doping. Therefore, this paper aims to illustrate the crimes that can abstractly be committed in the case of buying or selling doping substances. Premessa L'utilizzo di sostanze …
Leggi di più… - 2. AMMISSIONE AL PASSIVO DEL CONTO CORRENTE: il curatore deve muovere specifiche contestazioni alle poste annotateAvv. Antonio De Simone · https://www.expartecreditoris.it/ · 5 aprile 2019
- 3. FALLIMENTO: la banca che agisce per il riconoscimento del proprio credito è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’aperturaAvv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 4 febbraio 2018
ISSN 2385-1376 Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca che agisca per il riconoscimento del suo credito in sede fallimentare ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto. In assenza di tale documentazione, l'accertamento del dare e avere può avvalersi di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete sul saldo maturato. Solo in presenza di circostanze idonee e adeguatamente giustificate è possibile impiegare il criterio dell'azzeramento del saldo (saldo zero). Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Abete – Rel. Dongiacomo con la ordinanza n. 29090 del 12 novembre 2024. Accadeva che la Banca proponeva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2003, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2003 |
Testo completo
I ITT R E I N сс D E IO E N Z I IO L A R L Z T O A IS B R RE CA ITALIANA G A P E I D R R U E A A 0 0 0 1 1 / 0 3 T U A N TT Q E E S E IA E SUPRE E G R L Oggetto G E O T S A EQUO INDENNIZZO M SEZIONE PRIMA CIVILE PER IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10369/02 DELLI PRISCOLIDott. Mario Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.12 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep.лл Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 12/11/202Rel. Consi Dott. Mario ADAMO gliere ha pronunciato la seguente SENTENZA • sul ricorso proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CI NO, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso l'avvocato FABIO PISANI, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO 2002 CENI, giusta procura a margine del controricorso;
2051 controricorrente 1 avversO il decreto della Corte d'Appello di GENOVA, .cc.).depositato il 24/01/02/N2 350/04 R.G.AA.CC udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo In data 13.7.1988 AR RG iniziava avanti alla Corte dei conti un giudizio diretto ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria, giudizio che si con- cludeva il 27.6.2000. Ritenuta irragionevole la durata del processo, pro- trattosi per circa 12 anni, il RG adiva la Corte di appello di Genova al fine di ottenere la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamen- to, in proprio favore, dell'equo indennizzo, previsto dalla L. 24.3.2001 n 89. Si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato che eccepiva : a) la parziale incompetenza della Corte di appello adita, essendosi la procedura per il ricono- scimento della pensione privilegiata svoltasi per un 2 certo periodo avanti la sede romana della Corte dei Conti;
b) l'inammissibilità della domanda, non essendo stata fornita la prova della omessa dichiarazione in ordine alla ricevibilità della domanda da parte della C.E.D.U. ; c) la nullità della domanda per difetto di specifi- cità. Con decreto in data 24.1.2002 la Corte di appello di Genova accoglieva la domanda e per l'effetto condan- nava la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corri- spondere all'attore l'equo indennizzo che liquidava in complessive E 9.296,22, oltre agli interessi legali dalla domanda ed al rimborso delle spese di giudizio. Per la cassazione del decreto della Corte di appel- lo propone ricorso, fondato su unico articolato motivo, la Presidenza del Consiglio del Ministri. Resiste con controricorso AR RG - Motivi della decisione Con l'unico motivo di cassazione, articolato in più censure, l'Amministrazione ricorrente lamenta violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 2043 C.C., dell'art. 2 comma 1 e 2 L. n 89/2001, in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c., nonchè omessa insufficiente o con- traddittoria motivazione in relazione all'art. 360 com- 3 ma 1 n 5 c.p.c. Preliminarmente osserva la Presidenza del Consiglio dei Ministri che la sola allegazione degli estremi cro- nologici entro i quali si è svolta la vicenda proces- suale e l'affermazione della non ragionevolezza della sua durata non sono sufficienti ad attribuire specifi- cità alla domanda. Inoltre la sola durata del processo, protrattosi per diversi anni non è di per se idonea a giustificare¡non Losing il diritto all'equa riparazione, essendo a tal fine ne- cessaria la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 L. n 89/2001 che devono essere necessariamente dedotti e provati dal ricorrente in base al principio dell'onere della prova. Di tale verifica non si è fatta carico la Corte territoriale che dopo un'elencazione delle udienze re- lative al giudizio in esame si è limitata ad osservare che il giudizio stesso si era sviluppato in un arco di tempo di nove anni, sicuramente eccessivo rispetto al criterio della ragionevole durata del processo sancito dalla CEDU. La Corte di merito avrebbe dovuto ritenere l'inesi- stenza di un titolo valido ad iniziare l'azione. Ciò premesso osserva 1'Amministrazione ricorrente la prima censura che l'azione prevista dalla L. n₁ con 4 89/2000 è modellata sulla falsariga dell'art. 2043 c.c. sicchè il diritto all'equo indennizzo resta legat al- l'individuazione di un danno collegato da nesso di cau- salità all' illecito costituito dalla violazione del- l'art. 6 § 1 della C.E.D.U. L'esistenza del danno non è comunque sufficiente a giustificare la liquidazione dell'equo indennizzo, es- sendo altresì necessario l'accertamento del fatto dolo- so o colposo dell'Amministrazione. कर्ण A tal fine il giudice nazionale può solo accertare se vi siano state inefficienze da parte del singolo giudice o del singolo ufficio giudiziario,senza esten- dere la propria indagine all'accertamento di eventuali inefficienze del sistema. Indagine che nella specie non risulta sia stata ef- fettuata dal giudice di merito. In particolare la Corte di appello non ha indivi- duato alcun comportamento dell'Autorità giudicante che sia stato causa del lamentato ritardo e quindi del su- peramento della ragionevole durata. Qualora poi si volesse ritenere che il giudice na- zionale abbia un sindacato analogo a quello della CEDU, esteso quindi alla valutazione del sistema, allora la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto che i l legislatore si era attivato al fine di ovviare alle in- 5 congruenze del sistema. Con la seconda censura deduce l'Amministrazione ri- corrente che ritenuta l'esistenza di un nesso di causa- lità fra la condotta dell'Amministrazione ed il danno lamentato, nonchè il dolo o la colpa di quest'ultima, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare l'esisten- za del danno morale con riferimento al caso concreto. Nella specie nell'impugnata decisione non è rinve- nibile alcun riferimento a quali possano essere stati gli effettivi patemi d'animo subiti della parte. Il ricorso è inammissibile e va quindi disatteso. Abbey 3 c.p.c. il Invero in base all' art. 366 comma 1 n inammissibilità, ricorso deve contenere a pena di l'esposizione sommaria dei fatti che hanno originato la controversia, fatti che possono essere desunti secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione anche dal- l'insieme del ricorso. Nella specie l'Amministrazione ricorrente ha omesso di riportare compiutamente i fatti di causa nella parte espositiva del ricorso senza che dall'insieme dell'atto sia possibile desumere quale fosse l'Autorità che aveva esaminato e definito il ricorso presentato dal Cacior- gna, quale sia stata la durata complessiva del giudizio e quali siano state le cause oggettive che abbiano de- terminato tale durata, mentre la durata complessiva del- 6 la procedura è erroneamente indicata in anni nove an- zicchè dodici come risulta dall'impugnata sentenza. Da ciò consegue che il ricorso difetta della neces- saria autosufficienza, richiesta espressamente dal- l'art. 366 comma 1 n 3 c.p.c., autosufficienza necessa- ria posto che il Collegio non può esaminare direttamen- te gli atti di causa. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, spese compensa- te. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 12 novembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Adamo Mario Delli Priscoli Шакомишу IK CANCELLIERE Secuense Fatalup I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T E T E N Prima Sezione I N O R I I O I Z D Deposit one Z A E R A I T R * GEN. 2003 L S A I L P G I O IL CANDELMERE E R B R A A A U D Q A E E T T T A I E N R G E E G S T O E A S M 7