Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3403
CASS
Sentenza 7 marzo 2003

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Qualora l'occupazione temporanea e d'urgenza di un fondo per l'installazione di linea elettrica si protragga pur dopo la scadenza del decreto autorizzativo e ad essa faccia seguito l'irreversibile trasformazione dell'immobile con la sua definitiva destinazione all'opera pubblica programmata, al proprietario compete il risarcimento del danno per la perdita del suo diritto, mentre la richiesta, promossa in via riconvenzionale, di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto da parte dell'ente occupante, che ha proceduto all'ablazione illegittima, risulta priva di causa e di oggetto, perché rivolta a conseguire una finalità già in precedenza raggiunta con il diverso strumento dell'occupazione acquisitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3403
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3403
    Data del deposito : 7 marzo 2003

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