Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
Qualora l'occupazione temporanea e d'urgenza di un fondo per l'installazione di linea elettrica si protragga pur dopo la scadenza del decreto autorizzativo e ad essa faccia seguito l'irreversibile trasformazione dell'immobile con la sua definitiva destinazione all'opera pubblica programmata, al proprietario compete il risarcimento del danno per la perdita del suo diritto, mentre la richiesta, promossa in via riconvenzionale, di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto da parte dell'ente occupante, che ha proceduto all'ablazione illegittima, risulta priva di causa e di oggetto, perché rivolta a conseguire una finalità già in precedenza raggiunta con il diverso strumento dell'occupazione acquisitiva.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2003, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA RI, OR AN, NELLA QUALITÀ DI COEREDI DI OR SC, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 55, presso l'avvocato SALVATORE COLETTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENEDETTO GUGLIELMO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CORRIDONI 15, presso l'avvocato PAOLO AGNINO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
ALCATEL SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 421/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il resistente, l'Avvocato AGNINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma con sentenza non definitiva del 14 novembre 1997, rigettava le domande di NC PO e RI CA, proprietari di un terreno in Carsoli (in catasto all'art. 6445, fg. 84, part. 178) sul quale l'ENEL, ottenuto decreto di occupazione temporanea e d'urgenza per la durata di 3 anni, aveva realizzato una linea elettrica denominata "raccordo ACEA-C.P. Carsoli", di condanna dell'ente al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione dell'immobile protrattasi senza titolo dopo la scadenza del triennio, richiesto in via principale in forma specifica mediante interramento delle condutture;
in subordine in misura pari al valore del terreno perduto oltre a quello causato al fondo da altre opere eseguite per conto dell'ENEL. Disponeva la prosecuzione del giudizio onde provvedere in merito alla domanda riconvenzionale dell'ente di costituzione della servitù coattiva di elettrodotto. L'impugnazione della NE e del PO è stata respinta dalla Corte di appello di Roma, la quale con sentenza del 9 febbraio 2000 ha osservato, per quanto ancora interessa: a) che in conseguenza dell'irreversibile destinazione dell'immobile all'opera pubblica i proprietari avevano diritto al pagamento di una somma equivalente al valore del fondo ormai perduto, ovvero di un'indennità commisurata al peso gravante sull'immobile cui eventualmente aggiungere il risarcimento per i danni permanenti;
b) che in conseguenza della domanda riconvenzionale con cui l'ENEL aveva chiesto la costituzione di servitù coattiva di elettrodotto, il giudizio era proseguito proprio per la determinazione di detta indennità; c) che in ordine ai danni provocati dall'esecuzione dei lavori sul fondo, dalla documentazione prodotta dagli attori si ricavava che la soc. TE cui erano imputabili aveva provveduto ad eliminarli;
e d'altra parte, dato il tempo trascorso non ne era più possibile l'accertamento neppure mediante consulenza tecnica. Per la cassazione della sentenza, la NE ed il PO hanno proposto ricorso per due motivi;
cui resiste l'ENEL con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, la NE ed il PO, denunciando violazione dell'art. 123 r.d. 1775 del 1933, si dolgono che la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto che l'occupazione dei loro fondi da parte dell'ENEL era divenuta illegittima per essersi protratta senza titolo, pur dopo la scadenza del triennio per cui era stata autorizzata, abbia respinto la loro domanda di risarcimento del danno, ritenendo che ad essi spettasse soltanto l'indennità che il Tribunale avrebbe dovuto determinare esaminando la domanda riconvenzionale dell'ente di costituzione coattiva della servitù di elettrodotto. Rilevano, altresì che la detenzione senza titolo degli immobili costituiva un fatto illecito, fonte per i loro autori di un'obbligazione risarcitoria non confondibile con quella di corrispondere l'indennizzo una volta costituita la servitù. Il motivo è fondato.
La Corte di appello, dopo aver dato atto che l'ENEL aveva illegittimamente protratto l'occupazione dei fondi della NE e del PO pur dopo la scadenza del periodo concesso nel decreto autorizzativo e che vi aveva realizzato un elettrodotto (fatto questo pacifico tra le parti), ha ritenuto, sulla scia della giurisprudenza di questa Corte, che tale occupazione ove seguita, come nel caso, dalla irreversibile trasformazione degli immobili e dalla loro definitiva destinazione all'opera pubblica programmata, comportasse la perdita degli stessi, acquisiti dall'amministrazione occupante, o, in ogni caso la costituzione di fatto di una servitù su di essi, data l'espressa inamovibilità dell'elettrodotto stabilita dall'art. 14 della legge reg. Abruzzo n. 83 del 1988. Questa statuizione con la quale la sentenza impugnata ha all'evidenza applicato l'istituto della ed. occupazione espropriativa o acquisitiva, è stata ulteriormente ribadita nel prosieguo della motivazione ove la Corte ne ha ricordato il presupposto costituito da un fatto illecito istantaneo (con effetti permanenti) che si esaurisce proprio con la costruzione dell'opera pubblica;
dopo la quale l'occupazione del fondo cessa proprio perché si è conclusa con essa la vicenda traslativa del diritto reale (o costitutiva della servitù) in capo all'amministrazione occupante (pag. 7).
E tuttavia da tale premessa non impugnata da alcuna delle parti, che l'hanno anzi ricordata nelle loro difese, e, quindi, ormai non più discutibile, la decisione non ha tratto la necessaria conseguenza che era soltanto quella di dover provvedere alla liquidazione dell'indennizzo di natura risarcitoria, - dato che la vicenda estintivo-acquisitiva si era realizzata in forza di un fatto illecito (e non in conseguenza di un decreto di espropriazione o di asservimento) - dovuto agli appellanti per la perdita o la compressione (nel caso di costituzione della servitù) del loro diritto reale: liquidazione che peraltro la stessa Corte territoriale aveva prospettato, specificando che doveva consistere nel primo caso in una somma pari al valore del fondo definitivamente sottratto agli appellanti, mentre nel secondo detta somma doveva commisurarsi al peso che irreversibilmente veniva a gravare sul loro bene (pag. 6).
Al riconoscimento di tale diritto non era, perciò, di ostacolo la circostanza che l'ENEL avesse chiesto, in riconvenzione, la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto ai sensi degli art. 1032 e segg. Cod. civ. e che il giudizio fosse proseguito davanti al Tribunale per l'esame di detta domanda, perché la stessa sentenza impugnata ha escluso che nel caso l'ente si sia limitato ad una mera detenzione abusiva degli immobili (fatto illecito ed permanente) non influente sulla loro situazione reale (costituente, invece, il comune presupposto di tutte le fattispecie esaminate dalle decisioni di questa Corte ricordate dai ricorrenti), ma vi ha ravvisato per quanto detto, un'occupazione espropriativa conclusa con la realizzazione dell'opera pubblica e perciò comportante quanto meno la costituzione di una servitù di elettrodotto sui fondi: così come, del resto la Corte ha ribadito anche laddove ha confermato il rigetto della richiesta di ripristino del terreno mediante totale rimozione del manufatto, osservando (pag. 8), per un verso, che l'opera era stata autorizzata con deliberazione 32/1990 della Regione Abruzzo, costituente dichiarazione di p.u. e, per altro verso, che la stessa legge regionale ne stabilisce l'irreversibilità, perciò attribuendo carattere definitivo al diritto reale acquisito dall'ENEL. Ed allora, se l'acquisto della servitù di elettrodotto sui fondi (se non addirittura del diritto di proprietà su di essi nella prima ipotesi formulata dalla Corte) si è realizzato con il compimento dell'opera pubblica che secondo la sentenza impugnata ha posto anche fine all'occupazione abusiva, la richiesta di costituzione coattiva della stessa servitù da parte dell'ente risulta priva di causa e dì oggetto, così come ne sarebbe privo un successivo decreto di asservimento, perché entrambi rivolti a realizzare una finalità già in precedenza raggiunta con uno strumento diverso (nel caso, l'occupazione acquisitiva); il quale avendo comportato l'attribuzione all'ente del diritto reale in contestazione (di proprietà nella prima ipotesi e di servitù nella seconda), da un lato rende del tutto irrilevante ed inefficace qualsiasi atto successivo, sia esso di natura privatistica, che pubblicistica, diretto al conseguimento del medesimo diritto (perché già acquisito); ma dall'altro, espone l'ente che ne è divenuto titolare all'obbligazione che l'ablazione illegittima dell'immobile comporta (e non a quella dell'ormai inefficace richiesta di costituzione coattiva della servitù, erroneamente privilegiata dalla sentenza impugnata) :che è del risarcimento del danno nei termini avanti indicati. Per cui spetterà al giudice di rinvio provvedere alla relativa liquidazione dopo aver stabilito quale delle due opzioni prospettate dalla sentenza impugnata si sia in concreto verificata (perdita totale del fondo ovvero asservimento permanente dello stesso in conseguenza dell'elettrodotto).
Con il secondo motivo, i ricorrenti, deducendo contraddittorietà di motivazione ed omessa valutazione delle prove, nonché di un punto decisivo della controversia, censurano la sentenza impugnata per aver aver respinto la loro richiesta di risarcimento degli ulteriori danni arrecati ai fondi da parte della soc. TE IT durante l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'elettrodotto per il fatto che, dato il tempo trascorso, detti danni non erano più dimostrabili;
laddove la stessa Corte aveva richiamato la c.t.u. svolta dal Tribunale che ne aveva riaffermato l'esistenza e calcolato l'ammontare. E per non aver esaminate le ulteriori prove da essi fornite, quali fotografie e lettera della stessa TE, che ne attestavano inequivocabilmente la sussistenza. Anche questo motivo è fondato.
La sentenza impugnata, infatti, ha dato atto dell'esistenza di "inconvenienti" provocati dall'TE durante la costruzione dell'elettrodotto, traendola dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dalle ammissioni della società in merito ad essi;
e tuttavia ha ritenuto non documentata e non più documentabile la sussistenza dì detti danni per il fatto che l'TE aveva dichiarato nella stessa corrispondenza di aver provveduto con opportuni interventi ad eliminarli e perché gli appellanti non avevano provato l'asserita inadeguatezza di detti interventi : senza perciò considerare che ove si ritenevano provati gli "inconvenienti", in base al principio contenuto nell'art. 2697 cod. civ. gravava sulla società che li aveva ammessi e che si era offerta di provvedere alla loro riparazione, l'onere della prova di aver adottato gli interventi necessari per porvi rimedio e che detti interventi avevano raggiunto lo scopo di eliminarli. Per cui, se l'insufficienza della documentazione acquisita al riguardo ed il lungo tempo trascorso più non consentivano di verificare l'asserita adeguatezza degli interventi in questione, le conseguenze negative di tale carenza probatoria per la regola suddetta non potevano che farsi ricadere sull'TE che non aveva assolto all'onere probatorio posto a suo carico dalla norma suddetta.
Ma la Corte non ha considerato, soprattutto, che poco prima ed in occasione della disamina dei precedenti motivi di gravame, aveva rilevato che la consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado aveva altresì consentito di determinare anche "il danno che la messa in opera della struttura ha cagionato modificando lo stato dei luoghi": perciò smentendo le successive affermazioni che non era stata raggiunta valida prova non solo dell'esistenza del danno lamentato dagli appellanti, ma anche del suo ammontare per l'impossibilità di confrontare la situazione esistente prima e dopo l'esecuzione dei lavori;
ed a maggior ragione che detta prova non fosse raggiungibile neppure attraverso i mezzi istruttori invocati da costoro, tra i quali proprio la richiesta di disporre consulenza tecnica: perciò contraddittoriamente poi dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata, va, pertanto cassata anche in ordine a questo capo con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che si adeguerà ai principi esposti e provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003