CASS
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2024, n. 40575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40575 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 12/01/2024; nel procedimento a carico di: CC AN nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO BALSAMO, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40575 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 18/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, ha applicato a OV CI, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena (condizionalmente sospesa) di mesi dieci di reclusione per i reati - unificati sotto il vincolo della continuazione - di cui agli artt. 2 e 7 legge n.895/1967 e 697 cod. pen., per avere detenuto illegalmente un fucile monocanna marca Falco cal. 8, da lui acquistato da tale SE Santoro, avente matricola A81911, omettendo di denunciarne il possesso alle competenti autorità, nonché per avere illegalmente detenuto, senza averne fatto denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, n.83 cartucce di pari calibro (di cui n.20 già esplose), fatti accertati in Carovigno il 9 gennaio 2023 ed in Mesagne sino al 22 aprile 2024. 2. Avverso la citata sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. essendo stata omessa l'applicazione anche della pena pecuniaria della multa, prevista per il reato di cui agli artt. 2 e 7 1.895/67 sopra indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e va accolto. 2.Invero, il reato sopra indicato prevede oltre alla pena della reclusione anche quella della multa da euro 2.000,00 sino ad euro 13.333,00. Ne consegue che la sentenza impugnata ha applicato una pena illegale avendo omesso la pena pecuniaria. In tema di patteggiamento, l'illegalità della pena rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito, con esclusione della procedura di rettificazione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro, Rv. 277382). 2 3. Per tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, per l'ulteriore corso in modo che le parti possano essere messe in condizione di eventualmente rinegoziare l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. su corrette basi giuridiche (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247841), dovendo in mancanza il giudizio proseguire nelle forme ordinarie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio al Tribunale di Brindisi. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO BALSAMO, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40575 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 18/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, ha applicato a OV CI, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena (condizionalmente sospesa) di mesi dieci di reclusione per i reati - unificati sotto il vincolo della continuazione - di cui agli artt. 2 e 7 legge n.895/1967 e 697 cod. pen., per avere detenuto illegalmente un fucile monocanna marca Falco cal. 8, da lui acquistato da tale SE Santoro, avente matricola A81911, omettendo di denunciarne il possesso alle competenti autorità, nonché per avere illegalmente detenuto, senza averne fatto denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, n.83 cartucce di pari calibro (di cui n.20 già esplose), fatti accertati in Carovigno il 9 gennaio 2023 ed in Mesagne sino al 22 aprile 2024. 2. Avverso la citata sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. essendo stata omessa l'applicazione anche della pena pecuniaria della multa, prevista per il reato di cui agli artt. 2 e 7 1.895/67 sopra indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e va accolto. 2.Invero, il reato sopra indicato prevede oltre alla pena della reclusione anche quella della multa da euro 2.000,00 sino ad euro 13.333,00. Ne consegue che la sentenza impugnata ha applicato una pena illegale avendo omesso la pena pecuniaria. In tema di patteggiamento, l'illegalità della pena rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito, con esclusione della procedura di rettificazione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro, Rv. 277382). 2 3. Per tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, per l'ulteriore corso in modo che le parti possano essere messe in condizione di eventualmente rinegoziare l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. su corrette basi giuridiche (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247841), dovendo in mancanza il giudizio proseguire nelle forme ordinarie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio al Tribunale di Brindisi. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024.