Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 09/03/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 40/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE GN
composta dai seguenti magistrati:
RI RA Presidente Riccardo Patumi Consigliere CE RI Primo referendario (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, e iscritto nel registro di segreteria al n. 46658, nei confronti di EJ HA (codice fiscale [...]), nato il [...] a [...], dove risiede in via Bologna n. 17, rappresentato e difeso dall’avvocato Oscar Caroselli, presso il cui studio in Parma, piazzale della Macina n. 3, ha eletto domicilio, e all’indirizzo di posta elettronica certificata oscarcarosellimacina@pec.giuffre.it;
Visti l’atto di citazione, l’atto di costituzione in giudizio del convenuto e la documentazione versata in atti;
Uditi all’udienza del 18 febbraio 2026 il relatore, primo referendario CE RI, il viceprocuratore generale Domenico De Nicolo per la Procura regionale e l’avv. Chantal Fontana per delega dell’avv. Caroselli per il convenuto;
FATTO
Con sentenza del giudice per l’udienza preliminare presso il tribunale di Parma n. 52 del 12 febbraio 2025 è stata applicata con il consenso del pubblico ministero al signor HA KO, infermiere dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma dal 2021, la pena dallo stesso richiesta di un anno e mezzo di reclusione per falso e truffa a danno del servizio sanitario nazionale, con la concessione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
L’azienda ospedaliera, nel frattempo, dopo aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, irrogava al proprio dipendente la sanzione disciplinare conservativa più grave della sospensione dal servizio senza retribuzione per sei mesi.
Con atto di citazione depositato il 16 ottobre 2025, dunque, la Procura regionale, acquisita la notitia damni da un articolo pubblicato dalla Gazzetta di Parma il 13 febbraio 2025, chiede il risarcimento del danno patrimoniale sopportato dall’AUSL di Parma secondo gli accordi con l’AOU, corrispondente al costo delle prestazioni sanitarie e dei farmaci “autoprescritti” dall’odierno convenuto con ottantatré impegnative mediche false da dicembre 2021 a novembre 2022, per 5.391,65 euro. Chiede inoltre il risarcimento del danno all’immagine, nella misura del doppio del danno patrimoniale, per 10.783,30 euro.
Con l’atto di costituzione in giudizio il convenuto contesta la sussistenza sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale all’immagine dell’azienda ospedaliera, e in subordine conclude per la riduzione della metà a 2.695,83 euro della prima voce di danno.
All’udienza del 18 febbraio 2026 la Procura ha contrastato le difese del convenuto, ritenendo infondate le deduzioni circa la pretesa spettanza in ogni caso delle prestazioni sanitarie oggetto della domanda di risarcimento, insussistente lo stato di necessità, e riportandosi agli atti. Anche il procuratore del convenuto si è riportato agli atti, dopo aver ribadito che, per quanto inappropriata la condotta, lo stato di necessità, in cui avrebbe agito il signor KO, trovasse fondamento nel contesto post-pandemico e nell’aggravamento del suo stato di salute, e che non sarebbe ravvisabile alcun danno patrimoniale, per l’esenzione di cui il convenuto beneficia, né danno all’immagine, perché l’articolo di stampa, da cui è scaturita la citazione a giudizio, ha dato atto della privazione della retribuzione durante la sospensione disciplinare del convenuto dal servizio.
DIRITTO
La domanda della Procura regionale è fondata e dev’essere accolta nei limiti che seguono.
Occorre innanzitutto respingere le difese del convenuto circa la causa di giustificazione dello stato di necessità, che già non hanno avuto ingresso nei procedimenti penale e disciplinare, e che si fondano su generici riferimenti a un certo clima post-pandemico in ospedale e sul peggioramento dello stato di salute del signor KO all’epoca dei fatti.
Dello stato di necessità, tuttavia, non si ravvisa né l’attualità del pericolo, né che questo non fosse altrimenti evitabile, necessari presupposti della causa di giustificazione richiesti sia dall’articolo 54 del codice penale che dall’articolo 2045 del codice civile. Né occorre «provare con una consulenza medico legale che KO si è del tutto inventato le patologie di cui soffre e che è un soggetto perfettamente sano», posto che l’oggetto e le ragioni della domanda riguardano fatti materiali oggetto di sentenza penale e di provvedimento disciplinare e causativi di danno erariale.
Questo collegio giudicante, dunque, ritiene l’esatto contrario di quanto con efficace sintesi asserito, dopo l’invito a dedurre, nella memoria del convenuto, laddove si afferma, peraltro contraddittoriamente, che:
KO, con una condotta moralmente biasimevole se pur motivata e giustificata da quanto sopra esposto, non ha ottenuto nulla più di quanto gli sarebbe spettato seguendo gli ordinari canali. Ha commesso un illecito soltanto per superare gli intralci burocratici e la lentezza endemica con cui le sue necessità sarebbero state comunque esaudite. Non ha provocato costi supplettivi. Non ha causato nessun danno economico.
Da un lato, infatti, non si comprendono le ragioni della prolungata condotta penalmente illecita dell’odierno convenuto, se le medesime prestazioni sanitarie gli sarebbero spettate seguendo gli ordinari canali; dall’altro, invece, questa condotta ha evidentemente provocato costi suppletivi e un danno economico, quale effetto di un’iperprescrizione di accertamenti sanitari e diagnostici, e farmaci, non filtrata da professionisti sanitari in possesso di titoli e abilitazioni adeguate, che ha inoltre inevitabilmente contribuito ad aggravare le liste di attesa cui la difesa del convenuto si riferisce come intralci burocratici e lentezza endemica con cui le sue necessità sarebbero state comunque esaudite. Dagli atti delle indagini svolte dalla Polizia di Stato su delega della Procura della repubblica di Parma, prodotti dalla Procura regionale, emergono numerosi profili di non appropriatezza delle prescrizioni oggetto delle false ricette mediche, che hanno infine condotto alla scoperta della contraffazione di ottantatré impegnative in un anno da dicembre 2021 a novembre 2022.
Sussistono, quindi, sia l’elemento oggettivo della responsabilità amministrativa – rapporto di servizio, evento dannoso, condotta illecita e nesso causale – che l’elemento soggettivo del dolo come coscienza e volontà del fatto, risultato sufficiente anche per integrare le fattispecie incriminatrici di falso e truffa.
Questa Sezione ritiene pertanto di determinare equitativamente l’ammontare di questo danno da inappropriatezza prescrittiva nella misura della metà dei costi sopportati dall’AUSL di Parma per le prestazioni sanitarie falsamente e fraudolentemente “autoprescritte” dal signor KO, per complessivi 2.695,83 euro.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale all’immagine dell’AOU di Parma, invece, la Sezione ritiene equo, in considerazione della peculiarità della vicenda, della pronta risposta in via disciplinare dell’azienda ospedaliera e del minimo strepitus fori, determinarne l’ammontare in mille euro.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna – accoglie la domanda della Procura regionale e, per l’effetto, condanna il convenuto al pagamento:
· di 2.695,83 euro a favore dell’AUSL di Parma a titolo di danno patrimoniale;
· di 1.000,00 euro a favore dell’AOU di Parma a titolo di danno non patrimoniale all’immagine;
· degli interessi legali sui detti importi, da intendersi già rivalutati, dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna altresì il convenuto alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 64,00 (euro sessantaquattro/00).
Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
| L’estensore CE RI (F.to digitalmente) | Il Presidente RI RA (F.to digitalmente) |
Depositato in Segreteria il 9 marzo 2026 Il Direttore della Segreteria Dr. Laurino Macerola
(F.to digitalmente)