Sentenza 17 dicembre 1997
Massime • 1
L'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva, di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985, travolge l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui all'art. 7 stessa legge, fermo restando il potere-dovere dell'autorità amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/1997, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno SATTA FLORES Presidente del 17/12/97
1. " Francesco LISCIOTTO Consigliere SENTENZA
2. " Carmelo SCIUTO " N. 2591
3. " Mauro D. LOSAPIO " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni MERONE " N. 14338/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI AN nato in [...] il [...].
a v v e r s o la sentenza della Corte d'Appello di Caltanisetta 29 gennaio 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'ordine di demolizione del manufatto.
La Corte rileva.
1. Con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Enna del 3 febbraio 1993 (in sede di rinvio dalla Cassazione), fu dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui all'art. 20 lett. b) l. n. 47 del 1985, per costruzione senza concessione;
di cui agli artt. 17, 18
e 20 l. 2/2/1974 n. 64, per omessa presentazione dei calcoli relativi alle opere in cemento armato al competente ufficio del genio civile;
di cui agli artt. 2, 4, 13 l. 5 novembre 1971 n. 1086, per avere realizzato opere in cemento armato senza progetto e senza la direzione di idoneo professionista, per sopravvenuta prescrizione di tutti i reati e fu disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto della costruzione;
peraltro, fu mantenuta ferma la sanzione amministrativa di demolizione della costruzione.
2. La Corte del merito ritenne che l'ordine di demolizione, essendo una sanzione amministrativa, non possa essere revocata in sede di appello neppure nel caso di estinzione del reato e, al riguardo, citò, ma non appropriatamente, giurisprudenza di questa Corte.
3. Ricorre il IN denunziando violazione dell'art. 429 c.p.p. in relazione all'art. 7 l. n. 47 del 1985: non poteva non essere revocato l'ordine di demolizione, in quanto il ricorrente si sarebbe avvalso della sanatoria di cui alla legge n. 724 del 1994 effettuando i relativi versamenti;
allega certificazioni.
4. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato seppure per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente.
Invero, in questa sede di legittimità è del tutto privo di rilievo quanto possa dedursi da tardivi versamenti e da eventuali sanatorie delle quali non si è fatta parola ed indagine in sede di merito.
Neppure esatto risulta quanto affermato dalla corte territoriale;
invero, la declaratoria di estinzione del reato, quand'anche in sede di appello, non consente di ritenere accertato il fatto in imputazione (costruzione senza concessione); dal che solo può venire l'applicazione della sanzione accessoria delle demolizione del manufatto illegittimamente realizzato. La giurisprudenza citata dal Giudice a quo non attiene al caso in esame: infatti, con la sentenza Sez.III, 1 aprile 1994 (depositata il 3 giugno 1994), n. 6578, Gallotta (C.E.D. n. 190063), così come con la sentenza Sez.fer., 9 novembre 1990, n. 14665 (depositata il 30 agosto 1990), Di Gennaro (C.E.D. n. 185699), è stata ritenuta la persistenza dell'ordine di demolizione a seguito di indulto a amnistia impropria e la inapplicabilità a tale sanzione dei relativi benefici.
5. Al contrario, con sentenza Sez.III, 8 giugno 1982, Violante (C.E.D. n. 155399), è stato ritenuto che l'estinzione, per prescrizione, del reato di costruzione abusiva, di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 travolge l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui all'art. 7 stessa legge, fermo restando, ovviamente, il potere-dovere dell'autorità amministrativa;
regola che va ribadita in questa sede perché conforme ai principi generali del diritto.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'ordine di demolizione della costruzione.
P. T. M.
visti gli artt. 615, 620 codice procedura penale, a n n u l l a la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione dell'opera, che elimina.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 1998