Sentenza 15 giugno 1998
Massime • 1
In tema di procedimento per i reati ministeriali, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 34, comma terzo, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la incompatibilità a svolgere la funzione di giudici dell'udienza preliminare dei componenti del collegio per i reati ministeriali che hanno in precedenza compiuto attività di indagine, richiesto l'autorizzazione a procedere e quindi sostanzialmente svolto, secondo la prospettazione della questione, funzioni di pubblico ministero. Infatti, lo stesso legislatore costituzionale, nell'istituire, con la legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, il Collegio per i reati ministeriali e nell'attribuirgli funzioni tanto inquirenti quanto giurisdizionali, ha preventivamente escluso l'ipotizzabilità di una causa di incompatibilità nei confronti dei componenti del collegio che, dopo avere esaurito la fase delle indagini preliminari, richiesta e ottenuta l'autorizzazione a procedere proceda all'udienza preliminare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/1998, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 15.6.1998
Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 2151
Dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 4287
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da UD TO, FO LI e UC LO AVVERSO
l'ordinanza del 28 ottobre 1997 della Corte drappello di Napoli;
Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Vincenzo Galgano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1997 la Corte d'appello di Napoli rigettava la dichiarazione di ricusazione proposta da BU TO, FO LI e TU LO - imputati, in concorso con l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo, dei reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e di finanziamento illecito ai partiti politici - nei confronti dei tre magistrati componenti il Collegio per i reati ministeriali, in quanto ritenuti incompatibili a esercitare le funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Avverso la detta ordinanza i nominati imputati hanno proposto ricorso per cassazione e, nei motivi di gravame, denunciano:
1. la violazione dell'art. 34, comma 3, cod.proc.pen., in relazione alla legge costituzionale 16.1.1989 n. 1 e alla legge ordinaria 5.6.1989 n. 219, sostenendo che "chi fisicamente, e come persona, ha fatto parte del Collegio e ha così svolto funzioni di investigatore e di inquirente, ed ha per di più redatto e proposto la richiesta di autorizzazione a procedere, non può poi esercitare, sempre come persona, nello stesso processo, anche la funzione di giudice, quale componente di un collegio che appunto svolge in seguito la funzione di giudice per le indagini preliminari";
2. in subordine, se si dovesse ritenere l'inapplicabilità dell'art. 34, comma 3, cod.proc.pen., ai componenti del Collegio costituito con legge 1989 n.1, la menzionata norma processuale sarebbe illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., diretti a garantire il principio del "giusto processo". p.
2. I ricorrenti sostengono, sotto il profilo della violazione sia dell'art. 34, comma 3, cod.proc.pen. che degli artt. 3 e 24 Cost., che il principio dell'imparzialità e terzietà del giudice risulterebbe compromesso, ove dovesse ritenersi non inclusa tra i casi di incompatibilità la situazione in cui vengono chiamate a svolgere l'ufficio di giudice dell'udienza preliminare le medesime persone che, in precedenza, nella qualità di componenti del Collegio per i reati ministeriali, hanno svolto la funzione di pubblico ministero: verrebbero a sovrapporsi le funzioni inquirenti e quelle giudicanti in capo al medesimo soggetto, in contrasto con la ratio dell'art. 34, comma 3, cod.proc.pen., che, tra le cause di incompatibilità, indica l'esercizio nel medesimo procedimento delle funzioni di pubblico ministero e di giudice.
La tesi sostenuta dai ricorrenti è priva di fondamento. Muovendo dalla considerazione che la legge costituzionale 16.1.1989 n.1 stabilisce:
- all'art. 9, comma 4, che, dopo che l'Assemblea ha concesso l'autorizzazione a procedere, gli atti sono rimessi al Collegio di cui all'art. 7 "perché continui il procedimento";
- all'art. 11, comma 1 ult.p., che non possono partecipare al giudizio i magistrati che hanno fatto parte del Collegio di cui all'art. 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento;
questa Corte ha affermato (v. Sez. VI, 19.2.1997, Grafini;
idem, 10.10.1997, Prandini) che lo stesso legislatore costituzionale, nell'istituire il Collegio per i reati ministeriali e nell'attribuirgli funzioni tanto inquirenti (il potere di compiere le indagini preliminari e di chiedere alla Camera competente l'autorizzazione a procedere) quanto giurisdizionali (il potere di ordinare l'archiviazione o, in alternativa, di disporre il rinvio a giudizio o emettere sentenza di non luogo a procedere), ha preventivamente escluso l'ipotizzabilità di una causa di incompatibilità nei confronti dei componenti del Collegio che, dopo avere esaurito la fase delle indagini preliminari, concessa l'autorizzazione a procedere e fissata l'udienza di cui all'art. 418 cod.proc. pen., si accingano ad adottare i provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 424 st.cod.. E poiché tale disciplina trova la sua fonte in norme di rango costituzionale, è evidente la manifesta infondatezza sia della sollevata questione di illegittimità costituzionale sia della pretesa applicabilità della norma ordinaria di cui all'art. 34, comma 3, cod.proc.pen..
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1998