Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/1998, n. 2151
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Sentenza 15 giugno 1998

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In tema di procedimento per i reati ministeriali, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 34, comma terzo, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la incompatibilità a svolgere la funzione di giudici dell'udienza preliminare dei componenti del collegio per i reati ministeriali che hanno in precedenza compiuto attività di indagine, richiesto l'autorizzazione a procedere e quindi sostanzialmente svolto, secondo la prospettazione della questione, funzioni di pubblico ministero. Infatti, lo stesso legislatore costituzionale, nell'istituire, con la legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, il Collegio per i reati ministeriali e nell'attribuirgli funzioni tanto inquirenti quanto giurisdizionali, ha preventivamente escluso l'ipotizzabilità di una causa di incompatibilità nei confronti dei componenti del collegio che, dopo avere esaurito la fase delle indagini preliminari, richiesta e ottenuta l'autorizzazione a procedere proceda all'udienza preliminare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/1998, n. 2151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2151
    Data del deposito : 15 giugno 1998

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