Sentenza 9 novembre 1998
Massime • 1
In applicazione dell'art.606, comma 1, lett.d), c.p.p., che permette di denunciare la mancata assunzione di una prova decisiva tempestivamente richiesta, il controllo della corte di cassazione non è concentrato esclusivamente sulla manifestazione del convincimento del giudice, che si esprime nella motivazione, ma si indirizza anche al procedimento di formazione del convincimento del giudice. Pertanto, la Corte di cassazione deve valutare, in sostituzione del giudice del merito, se la controprova fosse manifestamente superflua, vale a dire se tendesse ad un risultato conoscitivo che palesemente risultasse già acquisito (fattispecie nella quale la mancata assunzione della prova testimoniale non avrebbe potuto in alcun modo influire sulla decisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/1998, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 9 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 9/11/1998
Dott. FRANCO MARRONE Consigliere SENTENZA
" FRANCESCO CALBI " N. 1973
" VITTORIO RAGONESI " REGISTRO GENERALE
" ANIELLO NAPPI " N. 42107/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NI ER, n. a Firenze il 21 ottobre 1946
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze depositata l'11 luglio 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr: G. Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito per la P.C. l'avv. M. S. Mocellin
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze confermò la dichiarazione di colpevolezza di ER NI in ordine al delitto di lesioni personali in danno della suocera ON LL, sostituendo, peraltro, la pena detentiva di tre mesi di reclusione inflitta in primo grado con la sanzione pecuniaria di L.
2.250.000. Ritennero i giudici del merito che la versione dei fatti resa dalla persona offesa fosse avvalorata dalla natura delle lesioni da lei riportate e che non fosse necessaria l'escussione come teste della figlia minore dell'imputato UI NI.
Ricorre per cassazione ER NI, che propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, a norma dell'art. 606 comma 1 lettera d) c.p.p., la mancata assunzione della testimonianza di UI NI, regolarmente ammessa e non acquisita già in primo grado, lamentando che la corte d'appello ne abbia esclusa la necessità in base a un'inammissibile valutazione preventiva di inattendibilità.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che i giudici d'appello gli abbiano ingiustificatamente negato le circostanze attenuanti generiche.
Va immediatamente rilevata, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato contestato, il cui termine di prescrizione è maturato il 16 novembre 1997.
Ciò non esime, però, dall'esigenza di esaminare il primo motivo del ricorso, rilevante ai fini della decisione sulle statuizioni civili della sentenza impugnata, imposta dall'art. 578 c.p.p. anche nel caso di estinzione del reato.
Il motivo, peraltro, è infondato.
In applicazione dell'art. 606 comma 1 lettera d) c.p.p., che permette di denunciare la mancata assunzione di una prova decisiva tempestivamente richiesta, il controllo della Corte di cassazione sulla correttezza della decisione non è più concentrato esclusivamente sulla manifestazione del convincimento del giudice, che si esprime nella motivazione, ma si indirizza anche al procedimento di formazione del convincimento del giudice. Come si legge nella Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale, si è così inteso valorizzare, quale parametro per una valutazione di correttezza della decisione, anche "il contraddittorio tra le parti, come garanzia di una corretta formazione del convincimento del giudice", oltre agli obblighi "di pronuncia e di giustificazione, i quali tendono, invece, ad assicurare la correttezza della manifestazione di tale convincimento".
Anche in questa prospettiva, peraltro, rimane da chiarire quale debba essere il parametro di decisività della controprova non assunta. Il problema non pare risolto con l'affermazione che la decisività della controprova non assunta dovrà essere valutata in astratto o con giudizio ex ante (Cass., sez. I, 9 dicembre 1993, Chiericoni, m. 197837), perché occorrerà pur sempre riferirsi a un'ipotesi di ricostruzione dei fatti, al fine di verificare se la controprova avrebbe consentito una valida ricostruzione alternativa. Esclusa la possibilità di riferirsi a un'ipotesi alternativa prospettata dalla parte ricorrente, che richiederebbe un nuovo giudizio di merito sull'intera controversia, le ipotesi di riferimento utilizzabili sono due: quella espressa nell'imputazione e quella espressa nella motivazione della sentenza impugnata. Se si facesse riferimento alla motivazione della sentenza impugnata (in tal senso Cass., sez. I, 23 marzo 1992, Ambrisi, m. 190216, Cass., sez. I, 20 ottobre 1993, Sperotto, m. 196369, Cass., sez. II, 27 gennaio 1995, Amico, m. 200980), questo motivo di ricorso finirebbe per assimilarsi a quelli concernenti i vizi della motivazione, con un effetto praticamente abrogativo, come dimostrano le conclusioni della giurisprudenza prevalente (Cass., sez. I, 5 maggio 1992, Rendina, m. 190718, Cass., sez. VI, 12 gennaio 1994, Laveneziana, m. 197968-197969, Cass., sez. I, 17 gennaio 1995, Valenza, m. 200690). Occorre allora fare riferimento all'imputazione, ponendo a confronto da un canto l'ipotesi di ricostruzione dei fatti in essa sintetizzata dall'altro canto il tema della prova di cui si lamenta la mancata acquisizione. Sicché, la Corte di cassazione deve valutare, in sostituzione del giudice del merito, se la controprova fosse manifestamente superflua, vale a dire se tendesse a un risultato conoscitivo che palesemente risultasse già acquisito. Nel caso in esame questa valutazione di manifesta superfluità è stata già espressa dai giudici del merito, che hanno ritenuto sufficienti ai fini della decisione gli elementi di prova desumibili dalle dichiarazioni della persona offesa e dall'accertata natura delle lesioni da lei subite. E si tratta di una valutazione del tutto plausibile, dal momento che, con la prova omessa, il ricorrente non intendeva negare di aver avuto uno scontro fisico con sua suocera, ma intendeva solo corroborare il proprio assunto di essersi limitato a una semplice azione di contenimento nei confronti di ON LL. Sicché la testimonianza di UI NI, che all'epoca dei fatti aveva solo nove anni, non potrebbe in alcun modo influire sulla decisione, in quanto le lesioni al collo e ai polsi riportate da ON LL sono certamente interpretabili come conseguenze di un'azione di energico contenimento, ma pur sempre volontariamente esercitata contro un'anziana donna da un uomo giovane ed efficiente, che non potrebbe non risponderne comunque a titolo di dolo. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, perché, come risulta da un'attenta lettura della decisione impugnata, le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute al ricorrente già in primo grado, mentre la corte d'appello rifiutò soltanto di dichiararle prevalenti sull'aggravante contestata, giustificando tale decisione con una valutazione di gravità dell'aggressione ai danni di una persona anziana. Sicché la censura proposta attiene al merito della decisione impugnata;
ed è comunque assorbita dalla sopravvenuta estinzione del reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso ai fini civili e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidandole in complessive L. 2.563.000, di cui L.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 9 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1999