Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
In tema di smaltimento di rifiuti, la definizione di rifiuto deve essere improntata al criterio oggettivo della destinazione naturale all'abbandono non rilevando l'eventuale riutilizzazione ne' la volontà di disfarsi della sostanza o dell'oggetto, sicché quando il residuo abbia il suddetto carattere, ogni successiva fase di smaltimento rientra nella disciplina del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e, dopo la sua abrogazione, in quella del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22. Costituiscono, pertanto, rifiuti e non materia prima secondaria i fanghi compressi provenienti dall'esaurimento del ciclo produttivo e destinati al parziale riutilizzo mediante processi chimici da eseguire presso altro stabilimento industriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 19125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19125 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 09/04/2001
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - N. 1429
3. Dott. ALFREDO TERESI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 49864/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Cagliari in data 13.11.2000 che ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio di 62 sacchi contenenti filter cake (fanghi pressati) provenienti dal pretrattamento delle acque di lavaggio del syngas realizzato nell'impianto di gassificazione della società r.l. SA, di cui è responsabile CU GI, nato a [...] il [...], indagato per i reati di cui agli art. 51 comma 1 e 53 d.lgs. n. 22/1997, Visti gli atti l'ordinanza denunziata, il ricorso e la memoria difensiva;
Udita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG, Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentiti i difensori del ricorrente, avv. Francesco Onnis e Francesco Vassalli, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva
Con ordinanza 13.11.2000 il Tribunale di Cagliari annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio di 62 sacchi contenenti filter cake provenienti dal pretrattamento delle acque di lavaggio del syngas realizzato nell'impianto di gassificazione della società r.l. SA, di cui è responsabile CU GI, indagato per i reati di cui agli art. 51 comma 1 (stoccaggio di rifiuti senza la prescritta autorizzazione regionale) e 53 (traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo n. 22/1997. Osservava che la SA produce il Syngas risultante dalla gassificazione dei residui di idrocarburi pesanti;
che dalle ceneri del Syngas si ottiene fango in pannelli (filter cake) contenente in percentuale, tra le altre sostanze, vanadio;
che tale sostanza veniva venduta ad una società tedesca per il recupero negli USA del vanadio e veniva temporaneamente depositata nella raffineria della SA a cura dell'acquirente attraverso una società affidataria;
che i fanghi compressi, che non rientrano tra le ceneri e i residui di vanadio, non possono essere qualificati rifiuti ai sensi della circolare ministeriale del 28.06.1999 perché rientranti tra le materie prime secondarie, essendo direttamente ed oggettivamente destinate all'impiego in un ciclo produttivo.
Proponeva ricorso per cassazione il PM, il quale denunciava violazione di legge per avere ritenuto il Tribunale insussistente il fumus commissi delicti omettendo di considerare che i fanghi contenevano, oltre al vanadio, solfuro e cianuro ferrico e nichel costituenti scarti di lavorazione, essendo irrilevante il loro valore commerciale e la possibilità che, attraverso un nuovo processo industriale presso altro stabilimento, di una parziale riutilizzazione di uno dei metalli in essi contenuti. In ogni caso, la destinazione al riutilizzo non elimina la natura di rifiuti agli scarti di lavorazione anche se ceduti onerosamente per il recupero di metalli ad altra industria, considerato pure che tutti i metalli presenti nei fanghi pressati sono compresi negli allegati del d.lgs. n. 22/1997 e classificati con apposito CER.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Premesso che il controllo della Corte deve essere limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute in sede di merito e che esse non si sottraggono al sindacato di legittimità se il processo formativo del convincimento del giudice sia stato condizionato da un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero da un esame incompleto e impreciso, va puntualizzato che, nel procedimento incidentale di sequestro, l'imposizione della misura cautelare reale è subordinata al controllo del fumus commissi delicti, ossia all'accertamento dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all'agente in una determinata ipotesi di reato, non occorrendo l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Nello stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, il giudice, pur dovendosi limitare ad una presa d'atto della tesi accusatoria, non può, però, prescindere dalla individuazione di concreti elementi di fatto che, in tema di reati ambientali, attengono anche alla natura delle sostanze indicate come rifiuti sicché su tale base fattuale deve essere operata la verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all'indagato nelle ipotesi di reato enunciate.
In tema di smaltimento di rifiuti la definizione di rifiuto deve esser improntata al criterio oggettivo della destinazione naturale all'abbandono, non rilevando l'eventuale riutilizzazione ne' la volontà di disfarsi della sostanza o dell'oggetto (Cass. Sez. 3^ n. 1726, 12.05.1996, Aprile, RV 205431), sicché, quando il residuo abbia il suddetto carattere, ogni successiva fase di smaltimento (e, quindi anche le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero e simili) rientra nella suddetta disciplina in quanto tutte le varie fasi possono risultare pregiudizievoli alla salute e all'ambiente.
Tale concetto è stato sostanzialmente accolto anche dal d.l. 7 gennaio 1994, n. 12 (che detta disposizione in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione), il cui art. 3, nel definire le nozioni di "riutilizzo" e di "residuo", esclude che possa considerarsi "materia prima secondaria" quella che non venga concretamente versata in un ulteriore cielo attivo di produzione o di combustione energetica.
Al suddetto principio, più volte affermato da questa Corte (in RV. 187130 e 192984), non è conforme la decisione impugnata che ha erroneamente escluso che siano rifiuti le sostanze provenienti dall'esaurimento del ciclo produttivo e destinate al parziale riutilizzo mediante processi chimici da eseguire presso altro stabilimento industriale sito negli USA, trattandosi sicuramente di scarti di lavorazione la cui unica ed obiettiva destinazione non poteva essere che l'abbandono, per l'inidoneità a soddisfare i bisogni cui erano destinati e perché non direttamente reimpiegabili nel ciclo produttivo aziendale (Cass. Sez. 3^ n. 10931 9.07.1990, Imbarrato, RV 185040 secondo cui "PER RIFIUTO DEVE INTEADERSI NON SOLTANTO LA COSA DESTINATA ALLA DISCARICA O A DIPENIRE RES NULLIUS, MA ANCHE QUELLA CHE SIA SOLTANTO ABBANDONATA O DI CUI IL SOGGETTO SI SIA COMUMQUE DISFATTO. (NELLA SPECIE LA CASSAZIONE HA RITENUTO CHE COSTITUISCONO RIFIUTI I FANGHI DELLA DEPURAZIONE E L'ACIDO SOLFORICO - PRODOTTI DI RISULTA - CEDUTI A TERZI I QUALI UTILIZZAVANO L ACIDO COME MATERIA PRIMA", conformità RV 179749).
Pertanto, i materiali in questione, pur se non ancora privi di valore economico, costituiscono rifiuti e non materia prima secondaria sia alla stregua delle accertate caratteristiche (i fanghi da trattamento sono indicati al n. 050101 del CER di cui all'allegato A del d.lgs.; il vanadio e il nickel sono compresi nell'allegato H (C2 e C5) e presentano le caratteristiche richieste dagli allegati G2 ed I, sia perché non direttamente e concretamente versati in un ulteriore ciclo attivo di produzione o di combustione energetica. (Cass. Sez. 3^ n. 5545, 26.02.1991, Sperandio, RV 187120 secondo cui "e applicabile la disciplina sui rifiuti, quando la riutilizzazione sia soltanto eventuale ed avvenga a notevole distanza di tempo dalla formazione del sottoprodotto. (Nella specie trattavasi di solfato di calcio accumulato in enormi ammassi incompatibili con la tutela ambientale. La Cassazione ha escluso che si fosse in presenza di materia prima secondaria)".
Pertanto, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, sicché rivive l'annullato decreto di sequestro probatorio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2001