Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 19125
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Sentenza 9 aprile 2001

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In tema di smaltimento di rifiuti, la definizione di rifiuto deve essere improntata al criterio oggettivo della destinazione naturale all'abbandono non rilevando l'eventuale riutilizzazione ne' la volontà di disfarsi della sostanza o dell'oggetto, sicché quando il residuo abbia il suddetto carattere, ogni successiva fase di smaltimento rientra nella disciplina del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e, dopo la sua abrogazione, in quella del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22. Costituiscono, pertanto, rifiuti e non materia prima secondaria i fanghi compressi provenienti dall'esaurimento del ciclo produttivo e destinati al parziale riutilizzo mediante processi chimici da eseguire presso altro stabilimento industriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 19125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19125
    Data del deposito : 9 aprile 2001

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