Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1015/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015/2020 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 29.11.2024
TRA
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n.143, presso lo studio dell'avvocato Ruggero Profili, c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura a C.F._1 margine dell'atto di citazione in opposizione;
-opponente
E
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Cuma n. 28, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Francesco Sbrescia, c.f. , che C.F._3 lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-opposto
Conclusioni: all'udienza del 31.10.2024, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle istanze e conclusioni, da ritenere parte integrante della sentenza, anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con ricorso monitorio, esponeva di essere creditore della Controparte_1 per la somma di €55.240,65, in virtù dell'incarico da lui Parte_1 svolto presso la suddetta società in veste di consulente amministrativo. In particolare, il ricorrente riferiva di aver ricevuto l'incarico dalla società con scrittura privata del 6.7.2007, prevedente prestazioni di tenuta delle scritture contabili, nonché il disbrigo d'ogni adempimento civilistico e fiscale corrente,
inoltre, erano state escluse alcune prestazioni addizionali concordate tra le parti e le spese vive documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico, previa presentazione di regolare fattura da parte del professionista.
Il rapporto era poi cessato con lettera del 10.5.2008 alla quale veniva allegata una fattura pro forma contemplativa delle totali competenze.
Al fine di interrompere la prescrizione, riferiva di aver Controparte_1 depositato due ricorsi per decreto ingiuntivo poi non coltivati e una pec del
30.4.2018.
Non avendo ricevuto alcun pagamento e a fronte del silenzio della società, il ricorrente aveva chiesto il parere di congruità sulla sua fattura al Consiglio dell'Ordine di Napoli dei Consulenti del Lavoro, il quale, con delibera del 12.2.2009, gli aveva comunicato con prot. 09/2009 il proprio parere favorevole.
Successivamente, ricorreva innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_1 che gli concedeva il decreto ingiuntivo n.1178/2016, che, tuttavia, non era stato notificato nei tempi. Pertanto, chiedeva nuovamente, di ingiungere alla società il pagamento della somma suindicata.
In data 10.10.2019, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n.7369/2019, come richiesto dal ricorrente per la somma di €55.240,65 oltre interessi legali decorrenti dal giorno 1.5.2018 sino alla data di notificazione del provvedimento.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo la nullità dello stesso in quanto carente della data e del luogo di sottoscrizione. Inoltre, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore di quella del Tribunale di Napoli Nord, atteso che la sede legale della
[...] si trovava in Giugliano in Campania dove era stato svolto il Parte_1 rapporto di lavoro tra le parti.
Inoltre, in via preliminare nel merito, eccepiva la prescrizione del credito, rientrando il compenso dell'opera prestata dal professionista tra i casi previsti dell'art.2956 c.2 c.c. che si prescrivono in tre anni. L'opponente spiegava che aveva terminato l'incarico per Controparte_1 la in data 30.4.2008 come da contratto, giorno in cui era stato Parte_1 allontanato dai carabinieri dal posto di lavoro. Sicché, il suo diritto a richiedere ulteriori somme rispetto a quelle contrattualmente pattuite e regolarmente corrisposte, si era prescritto in data 30.4.2011. L'opponente, riteneva che il ritardo nella richiesta da parte dell'opposto delle ulteriori somme oggetto del decreto ingiuntivo, fosse dettato da motivi di vendetta, in quanto la lo aveva denunciato per aver Parte_1
- 2 - testimoniato il falso nell'ambito di una causa di lavoro innanzi all'Autorità Giudiziaria in favore di un ex dipendente dell'opponente. In tale sede, il Giudice del lavoro nella sentenza con la quale aveva rigettato il ricorso del lavoratore proposto contro la aveva Persona_1 Parte_1 acclarato la falsità della deposizione di Nelle more, la Controparte_1
aveva provveduto formalmente a denunciarlo in sede penale. Pt_1 Pertanto, secondo l'opponente, la richiesta di somme non dovute era il risultato di una ritorsione nei propri confronti. Nel merito, l'opponente deduceva di aver compiutamente adempito alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 6.7.2007. Ad ogni modo, la società opponente aveva assunto per Controparte_1 attività di semplice contabile, addetto alla corretta tenuta delle scritture contabili e agli adempimenti civilistici e fiscali correnti;
tuttavia, nell'allegato schema di parcella professionale aveva introdotto mansioni in realtà svolte da altri soggetti dipendenti della società. Il rapporto di lavoro sarebbe dovuto iniziare a gennaio 2007 su richiesta dell'opposto, in quanto percipiente l'assegno di disoccupazione fino alla fine del 2006. Ciononostante, si era offerto di occuparsi fin da subito della contabilità della seppur non figurando personalmente, Parte_1 bensì come procuratore di tale studio . Parte_2 L'opponente accettava temporaneamente la suddetta situazione;
la sua collaborazione era, dunque, inizialmente avvenuta in forma anonima presso la
CE come incaricato dello studio , il pagamento del Pt_3 Parte_4 compenso avveniva regolarmente su presentazione di fatture di tale studio, tutte regolarmente registrate. Alla data di gennaio del 2007, l'opposto comunicava alla di non voler Pt_1 essere ancora regolarizzato, indicando come motivazione del rinvio la circostanza secondo la quale aveva in corso un contenzioso contro l'azienda nella quale era impiegato in precedenza. A giugno 2007, l'opposto apriva la partita Iva e si era reso disponibile a fatturare direttamente alla le sue Pt_1 mansioni di contabile contrattualmente pattuite.
Il contratto di consulenza sottoscritto tra le parti era stato redatto dallo stesso opposto, con durata sino al 30.4.2008 e prevedente un compenso netto di
€8.500,00 per sei mesi, per una media di €1.400€ circa mensili. Nel suddetto contratto si era indicato con la qualifica di dottore mentre l'opponente non era a conoscenza del possesso di una laurea, in quanto non inserita nel curriculum vitae presentato dalla e nel quale si era CP_2 qualificato come ragioniere.
In data 21.11.2007, la subiva una visita ispettiva da parte degli Ispettori Pt_1 del Lavoro, che dopo un controllo formale dal quale la era risultata Pt_1 perfettamente in regola, acquisivano una dichiarazione spontanea da parte del nel quale quest'ultimo chiariva la propria posizione nella società, CP_1 dichiarando agli ispettori che era stato concordato un compenso fino al 31.12.2007, di €8.500,00 netti e che non venivano svolte altre attività.
- 3 - In data 30.11.2007, trasmetteva la prima fattura per il Controparte_1 proprio compenso per la consulenza prestata da luglio a novembre 2007 pari a
€9.584,34, il cui pagamento era stato regolarmente corrisposto dalla Pt_1 con anticipi regolari a partire dall'1.8.007 e saldata in data 4.12.2007 con ultimo pagamento di €2.612,29. In data 30.12.2007, inoltre, trasmetteva una seconda fattura pari a €3.875,00, il cui pagamento era stato parimenti corrisposto con anticipo di €1.400,00, un altro acconto di €1.400,00 in data 4.1.2008 e il saldo in data 1.2.2008. L'opponente spiegava che tali pagamenti venivano auto-eseguiti con accesso on line per bonifico via Home Banking di dallo stesso Migliore e CP_3 fatta eccezione per le suddette due fatture, nessun'altra fattura era stata emessa dall'opposto pur avendo percepito gli ulteriori seguenti pagamenti nell'anno 2008. In particolare: bonifico del 7.2.2008 da di CP_3
€1.463,00 per il quale lo stesso inseriva nella causale “primo
CP_1 anticipo per fattura da emettere”; prelievo di Contanti in data 29.2.2008, prelevati dal medesimo dalla cassa per rimborso spese di €254,18;
CP_1 bonifico di €1.400,00 del 5.3.2008 da rubricato in causale dal CP_3 medesimo come “secondo anticipo per fattura da emettere”; bonifico
CP_1 di €1.400,00 del 4.4.2008 da rubricato e disposto sempre dal CP_3 medesimo come “terzo anticipo per fattura da emettere”.
CP_1 In data 10.4.2018 l'opposto, invece, in maniera del tutto repentina presentava una lettera di dimissioni, con allegata una fattura pro-forma con degli importi a saldo delle sue competenze superiori a quelli spettanti da contratto.
In tale occasione la rappresentava a che le sue Pt_1 Controparte_1 mansioni non erano di responsabile amministrativo ma di semplice consulente contabile, invitandolo a rettificare la stessa chiedendo inoltre di prorogare la cessazione dell'incarico al 10 maggio anziché al 30 aprile al fine di selezionare un nuovo impiegato amministrativo ed espletare un minimo passaggio di consegne. L'opposto in risposta inviava la lettera di cessazione incarico con “contratto di consulenza amministrativo–contabile” lasciando però inalterata la fattura proforma di €13.100,26 sottoscrivendo gli acconti già ricevuti (totale pagato € 4.517,18 – Totale sospeso € 8.583,08); quindi, pretendendo il compenso previsto come semestrale di €8.583,08 per i soli 4 mesi del 2008 senza calcolare gli anticipi già ricevuti, che per sua stessa ammissione erano stati pari a €4.517,18. Nelle more, avendo ancora accesso alla Home Banking della , in data Pt_1
6.5.2008, si auto-remunerava con un ulteriore bonifico di €1.400 che rubricava nella causale con la dicitura “quarto anticipo per fattura da emettere”. Nel pomeriggio del giorno 8.5.2008, ovvero due giorni prima della scadenza della proroga di 10 giorni concessa dal , quest'ultimo aveva preteso, CP_1 con tanto di libretto degli assegni della alla mano, sottratto Pt_1 arbitrariamente dagli uffici amministrativi, che il procuratore speciale,
- 4 - gli firmasse un assegno di circa €7.000 relativo, quindi, al _4 saldo unilateralmente maggiorato e preteso di cui alla fattura proforma da cui sarebbe risultato un saldo di €8.583,08, da cui però doveva essere sottratto l'ulteriore importo di €1.400 del 6.5.2008. In tale occasione, a seguito del rifiuto della richiesta, venivano chiamati i carabinieri per porre fine alla vicenda. Ad ogni buon conto, all'opposto non spettava nulla di quanto chiesto col decreto ingiuntivo. Pertanto, l'opponente chiedeva l'accoglimento della opposizione con condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.. Si costituiva nel giudizio contestando l'eccezione di Controparte_1 nullità del ricorso, in quanto per la data e il luogo di redazione dell'atto era sufficiente fare riferimento al deposito telematico. Contestava, altresì, l'eccezione di incompetenza territoriale, atteso che competente era il domicilio del creditore, ossia Napoli dove il ricorrente aveva domicilio e residenza. Quanto all'eccezione di prescrizione, l'opposto riteneva di doversi applicare il termine decennale, in quanto, per accedere alla prescrizione presuntiva occorreva che l'opponente provasse di aver provveduto al pagamento. L'opposto proseguiva spiegando nei fatti che, benché la Parte_1 avesse conferito l'incarico di ricerca e selezione all'agenzia per il lavoro quest'ultimo era stato contattato e presentato alla società dalla CP_2 commercialista Infatti, dopo un colloquio diretto tra le parti, CP_5 senza la presenza di nessun rappresentante della l'opponente aveva CP_2 chiesto all'opposto di inviare un curriculum più dettagliato ed aggiornato e dopo un ulteriore incontro, che nel quale erano state evidenziate le esperienze, le competenze e i titoli di si instaurava il rapporto di Controparte_1 lavoro. L'opposto era stato assunto non come semplice contabile;
non era stata mai negata la presenza di un consulente del lavoro e di un consulente fiscale esterno, tantoché la parcella approvata dall'ordine parlava di predisposizione di elaborati e documentazione funzionali all'operato dei già menzionati consulenti. L'opposto precisava che si trattava di una consulenza amministrativa con l'aggiunta della tenuta delle scritture contabili e gli adempimenti civilistici e fiscali correnti, in aggiunta agli altri consulenti. Tali adempimenti, che normalmente erano da delegarsi ad uno studio di consulenza fiscale, erano stati elencati con estrema meticolosità nel passaggio di consegne controfirmato dalla delegata a tanto dal Parte_5 legale rappresentante della società. L'entità dei compensi, poi, era giustificata dall'impegno sempre crescente richiestogli presso la sede operativa e amministrativa. L'opposto evidenziava che l'impegno richiesto dall'azienda era cresciuto tanto da occupare l'intera giornata dal professionista, motivo per il quale nella
- 5 - scrittura privata era stata introdotta la clausola “salvi ulteriori conguagli per prestazioni addizionali”. Inoltre, l'assunzione non era stata rimandata a causa dell'indennità di disoccupazione, bensì a causa di un precario stato di salute del professionista, infatti, dichiarava che la partita Iva era stata aperta nel 2000 e non alla data di conferimento dell'incarico. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione. All'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa del 18.2.2021, celebrata mediante trattazione scritta, venivano assegnati i termini ex art.183 c.6 c.p.c. come richiesti dalle parti.
Con il secondo termine ex art.183 c.
6. c.p.c. parte opponente chiedeva l'acquisizione agli atti di tutta la documentazione versata e l'ammissione della prova per testimoni;
parte opposta produceva ulteriore documentazione e chiedeva deferirsi interrogatorio formale del legale rappresentante della società, nonché prova per testi. All'udienza del 10.5.2022, venivano ammesse le prove per testi di parte opponente e il solo interrogatorio formale di parte opposta, con le limitazioni indicate nell'ordinanza. Escusse le prove alle udienze del 12.12.2022, 17.4.2023, e 9.10.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso si osserva quanto segue. In via preliminare, l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, sollevata da parte opponente, va rigettata. Ciò in quanto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.”, (Tribunale Siena, 16/08/2019, n.841); “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis"
o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civile, Sezioni Unite, 13.1.2022, n.927).
- 6 - Anche l'eccezione sulla incompetenza territoriale non risulta meritevole di accoglimento.
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; nella fattispecie in esame,
l'eccezione non risulta proposta in modo completo in relazione al foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19, comma 1, c.p.c., nonché in relazione al “forum destinatae solutionis”, in quanto dall'esame dell'atto di opposizione emerge che l'opponente ha sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli prospettando la competenza del
Tribunale di Napoli Nord con riferimento al foro generale del luogo della propria sede legale, in Giugliano in Campania, e con riferimento al luogo di svolgimento dell'attività in Giugliano in Campania, ma nulla viene prospettato circa la esistenza o meno nel circondario di Napoli del foro dello stabilimento con un rappresentate autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, di cui al secondo inciso dell'art. 19, comma 1, c.p.c., nonché nulla viene contestato in ordine al criterio di collegamento territoriale del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio di cui all'art.20 cpc (forum destinatae solutionis), che, peraltro, nel caso di specie, appare radicarsi in Napoli, in base al combinato disposto degli artt.20 cpc e 1182 comma 3 cc (parte ricorrente ha residenza e domicilio in Napoli).
Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, perché l'eccezione possa ritenersi validamente proposta occorre che la parte che l'ha formulata escluda l'operatività di tutti i criteri concorrenti di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. 17020/2011). Nel merito, giova premettere come il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. sia un giudizio ordinario, la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale è chi vuol far valere in giudizio un diritto che deve fornire prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Anche nel giudizio di opposizione tale onere rimane così ripartito, dovendo il creditore-opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dallo stesso avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore-opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa. (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ.,
Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
- 7 - Ebbene, nel caso di specie, ha chiesto l'emissione del Controparte_1 decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento del proprio compenso per l'attività da lui svolta oggetto della scrittura privata del 6.7.2007, nonché il compenso per l'ulteriore attività da lui svolta e non individuata in tale pattuizione. Per contro, la società dichiara di aver corrisposto al Parte_1 professionista tutto ciò che gli era dovuto in virtù della scrittura privata del
6.7.2007, e nega, rispetto alle prestazioni ulteriori, che queste siano mai state chieste e svolte dall'opposto, eccependone in ogni caso la prescrizione. Orbene, con riferimento alla prescrizione del credito, si osserva che non può trovare applicazione l'istituto della prescrizione presuntiva. Si osserva, che a norma dell'art. 2956 c.2 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda. Infatti, è il codice civile stesso che all'art. 2959 stabilisce che l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Tale disposizione ha lo scopo di impedire il configurarsi di una contraddizione in termini, qualora chi dichiara per diverse cause la non esistenza del diritto, affermi contemporaneamente l'estinzione del medesimo per non esercizio. Sul punto anche la giurisprudenza sovente ha affermato che “il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile.” (Cassazione civile, Sez. II, sent. n.2977 del 16.2.2016). Sicché, è al termine prescrizionale ordinario decennale che è necessario fare riferimento. Tuttavia, il credito non risulta comunque prescritto. Risulta, invero, che con lettera del 10.4.2008, l'opposto abbia manifestato alla società la propria volontà di cessazione dell'incarico alla naturale scadenza del contratto, previsto per il 30.4.2008. Tale circostanza è confermata anche dall'opponente, la quale nel proprio atto introduttivo ha riferito di aver chiesto al professionista di terminare l'incarico in maggio, al fine di avere la possibilità di trovare un sostituto.
Il primo atto interruttivo risale al 30.4.2018, sicché ancora rientrante nel termine di dieci anni. Per quanto concerne la debenza degli importi richiesti col decreto ingiuntivo,
è utile ai fini decisori esaminare in maniera separata le debenze dovute per le prestazioni oggetto della scrittura privata del 2007, in quanto pacifica la loro
- 8 - quantificazione, da quelle ulteriori per verificarne l'effettività, attesa la natura controversa delle suddette. Con riferimento alle prime, l'opponente a sostegno dell'estinzione del proprio debito ha prodotto i mastrini e gli estratti conto attestanti i bonifici emessi in favore di Controparte_1
Con riferimento alle seconde, tuttavia, non vi è un vero e proprio titolo negoziale prodotto dal creditore a fondamento della propria richiesta. Si ribadisce nuovamente, infatti, che ai sensi dell'art.2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
ciò significa, che il creditore deve dare la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, altrimenti la presunzione dell'esistenza del credito non può trovare applicazione con la conseguenza che in ordine al riparto dell'onere probatorio, spetta all'opposto creditore dimostrare di aver compiuto prestazione ultronee. Dalle prove testimoniali e dall'interrogatorio formale espletati durante l'istruttoria, è emerso che la società aveva assunto in Controparte_1 qualità di contabile e non di consulente amministrativo e di avergli assegnato esclusivamente ordini in tal senso. Durante l'interrogatorio formale, il legale rappresentante della società _4
, in risposta al capo 2) ha affermato “Si è vero, davo delle indicazioni
[...] su come svolgere il lavoro;
preciso che il rag. che aveva la Testimone_1 posizione di contabile, si rese disponibile a venire in ufficio per passare le consegne delle nostre procedure al dott. ”; altresì, la risposta al capo CP_1
6) dimostra che le prestazioni che assume su di sé, erano in Controparte_1 realtà svolte da altri professionisti “Si è vero, in quanto il era in Pt_6 contatto e si rapportava con gli studi professionali di cui si serviva la società, in particolare dello studio dei commercialisti e poi successivamente Pt_7 con lo studio Principe;
come consulenti del lavoro ci servivamo dello studio
.” Pt_6
Le suddette circostanze sono state poi confermate dalla testimone TE
, dipendente della società con varie mansioni, tra le quali quella di
[...] trasferimento dati dei dipendenti e rapporti con il commercialista dell'azienda, la quale ha riferito in risposta al capo 3) della memoria di parte opponente “Si è vero, noi cercavamo solo la posizione di ragioniere, che si occupasse della contabilità quotidiana aziendale” e ai capi 7) e 8) “Si è vero, l'azienda almeno da quando io lavoro si è sempre avvalsa dello studio di consulenza del lavoro;
poi all'epoca dei fatti l'azienda si avvaleva anche Pt_6 dell'opera professionale dello studio del dott. Controparte_6 CP_7 e successivamente dello ” e ancora “Si è vero;
le
[...] Controparte_8 mansioni del sig. erano registrazione incassi e pagamenti, per CP_1 aggiornamento scadenziario clienti e fornitori;
registrazione fatture di acquisto;
DDT e fatture di vendita;
trasmissione presenze dipendenti;
adempimenti correnti aziendali;
pagamento con bonifici”; preciso che gli incarichi al sig. venivano impartiti da mio padre sig. CP_1 _4
- 9 - , che all'epoca dei fatti era procuratore speciale della _4 [...]
preciso che conosco le circostanza in quanto sono stata Pt_1 personalmente presente al passaggio di consegne dal precedente ragioniere sig. al sig. ”. Tes_1 CP_1
Il teste , impiegato con le mansioni di responsabile produzione Testimone_3
e magazzino, della società da ottobre 2006 a febbraio 2017 Parte_1 ha confermato che il aveva un contratto di contabile e, in risposta al CP_1 capo 7) della memoria istruttoria di parte opponente, che sia prima che dopo l'assunzione del , la società si avvaleva di numerosi consulenti CP_1 amministrativi, fiscali e del lavoro, di un consulente del Lavoro ed elaborazione paghe. In più ha riferito che “la società aveva anche una sede di ufficio in Polonia e l'ufficio sito in Polonia aveva esclusivamente contatti con gli studi esterni e non con il ”. CP_1
Il teste , che lavorava nello stesso stabilimento dove lavorava Testimone_4 l'opposto, come lui riferisce “gomito a gomito”, ha confermato: “mi ricordo che il dott. si occupava della contabilità e trasmissione dati ai CP_1 consulenti esterni, lo studio di consulenza del lavoro e lo studio di Pt_6 commercialisti Principe”; I testi indicati da parte opposta, invece, non hanno fornito elementi utili da cui desumere le funzioni di consulente amministrativo reclamate dal , CP_1 risultando provate le mansioni di semplice contabile.
Quanto al passaggio di consegne, nella comparsa di Controparte_1 risposta ha dichiarato che le attività svolte erano state elencate con estrema meticolosità nel passaggio di consegne controfirmato da Parte_5 la quale, tuttavia, risulta essere stata assunta soltanto nel 2008. A confermarlo è proprio quest'ultima, che sul capo n.1) della memoria istruttoria di parte opposta ha dichiarato “Non posso essere a conoscenza della circostanza in quanto, come riferito, sono stata assunta solo nel 2008”. Con riferimento al mansionario dell'opposto riferisce si occupava all'esterno di CP_1 rapporti con la Camera di Commercio per la richiesta di certificati e visure e qualche servizio postale”. Circostanza, quest'ultima, confermata anche dal teste che riferisce che le attività esterne del erano le Testimone_3 CP_1 commissioni presso gli uffici postali. Infine, l'altro teste indicato dal nulla ha ricordato e Testimone_5 nulla ha saputo riferire. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e motivazioni, l'opposizione proposta dalla va accolta e, per l'effetto, il decreto Parte_1 ingiuntivo va revocato.
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria dello scaglione di valore medio, seguono la soccombenza, che deve essere riferita alla causa nel suo insieme, con riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente
- 10 - respinta “a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito”. Cass. Sent. N.21172 del 8.8.2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1015/2020 R.G.A.C., pendente tra Parte_1
e ogni contraria istanza disattesa e questione
[...] Controparte_1 assorbita, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.7369/2019 emesso in data 10.10.2019 dal Tribunale di Napoli.
2)Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della che liquida in €14.103,00 per compensi ed € Parte_1
406,50 per spese, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Napoli, il 19.3.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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