TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, let. c-bis), e dell’art. 22, comma 1, let. a), del D.Lgs. n. 199/2021. Violazione degli artt. 3, 14 e 14-ter della L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 4/2024. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e genericità.

    Il parere della Soprintendenza, pur obbligatorio, non era vincolante poiché l'impianto ricade in area idonea ex lege. Il Comune ha condiviso acriticamente il parere negativo della Soprintendenza, senza una motivazione autonoma e approfondita, soprattutto considerando che tutti gli altri pareri erano favorevoli. Inoltre, la motivazione del parere negativo non spiega adeguatamente perché questo impianto, a differenza di un altro simile già autorizzato, sia intollerabile nel contesto paesaggistico, specialmente considerando la vicinanza dell'autostrada e di un'area industriale.

  • Accolto
    Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e degli artt. 1 e 14-ter, comma 3, della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dall’art. 7, comma 3, del D.M. 21 giugno 2024.

    Il Tribunale ha ritenuto che il parere della Soprintendenza e il conseguente diniego del Comune fossero viziati da un deficit motivazionale. In particolare, non è stato adeguatamente spiegato perché l'impianto, collocato in adiacenza a un'arteria autostradale e vicino a un'area produttiva, causerebbe un'alterazione paesaggistica intollerabile, soprattutto in confronto a un altro impianto simile precedentemente autorizzato. La documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente sembra smentire l'esistenza di un rilevante impatto visivo.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990.

    Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto principalmente per un vizio di motivazione del provvedimento finale del Comune, che si è limitato a condividere il parere della Soprintendenza senza un'adeguata valutazione delle osservazioni della ricorrente e senza spiegare in modo convincente perché l'impianto fosse intollerabile dal punto di vista paesaggistico, specialmente in considerazione del contesto circostante.

  • Accolto
    Violazione del principio di massima diffusione delle rinnovabili e della direttiva 2009/28/CE. Violazione dell’art. 3 del Regolamento U.E. n. 2577 del 22 dicembre 2022, Violazione degli artt. 15 e 16-septies della Direttiva (UE) 2018/2001.

    Le censure relative alla violazione del principio di massima diffusione delle rinnovabili sono state assorbite dalla decisione di accoglimento del ricorso per vizi di motivazione e istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 5
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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