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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2024, n. 7336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7336 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile MO OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2022 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti del procedimento a carico di DE NI nato a [...] il [...], il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Monica Chiara Mattone, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la liquidazione delle spese. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV BA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile OS NF. udite le conclusioni del difensore dell'imputato NI DE, Avv. Giuseppe PR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La parte civile OS NF, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 novembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Torino, ha confermato la sentenza emessa, in data 10 luglio 2019, con la quale il Tribunale di Torino ha assolto NI DE dal reato di cui all'art. 629 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7336 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 01/12/2023 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 629 cod. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. I giudici di merito non avrebbero indicato le ragioni che avrebbero indotto la persona offesa a firmare due dichiarazioni dal contenuto non veritiero e pregiudizievoli degli interessi della società New Omnis Opera in assenza delle denunciate condotte intimidatorie poste in essere dal DE. I giudici di appello non avrebbero adeguatamente valutato la forza intimidatrice delle condotte del DE, soggetto in precedenza condannato, con sentenza del 14 giugno 2022, alla pena di 14 anni di reclusione perché ritenuto appartenente al clan di 'ET TA. La Corte territoriale non avrebbe valutato il contenuto delle conversazioni intercettate da cui si desumerebbe come il DE abbia minacciato la persona offesa (facendo reiterato riferimento ai suoi «amici») e controllato gli spostamenti del NF, in maniera talmente incisiva da spingerlo a dimettersi dalla carica di amministratore della società New Omnis Opera. La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria laddove evidenzia il timore nutrito dal NF nei confronti del Goglio, non indicando i motivi per cui la persona offesa avrebbe dovuto temere le minacce del predetto piuttosto che quelle del DE. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla credibilità delle dichiarazioni dell'imputato. La Corte di merito, con motivazione apodittica ed illogica, ha ritenuto credibili le dichiarazioni con le quali il DE riferiva di non aver avuto contezza della procedura instaurata dalla società New Omnis Opera a causa di un abusivo accesso al sistema informatico della società Golfone srl. e della conseguente cancellazione delle mail ricevute. Tale affermazione non terrebbe conto di quanto riferito dal teste BI in ordine al mancato accertamento, da parte della polizia giudiziaria, di tale abusivo accesso e della cancellazione delle mail riferita dal DE. La Corte distrettuale avrebbe, altresì, ignorato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha archiviato il procedimento a carico del Goglio per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., procedimento instaurato a seguito di denuncia sporta dal DE. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta 2 illogicità della motivazione in ordine alla credibilità delle dichiarazioni del DE e del teste Campagna relative all'inesistenza del credito vantato dalla società New Omnis Opera. La Corte di merito non ha argomentato in ordine alla doglianza difensiva con la quale veniva rimarcato che il DE avrebbe reiterato analoghe condotte minatorie nei confronti della nuova amministratrice della New Omnis Opera, la quale sarebbe stata indotta dall'imputato a sottoscrivere una dichiarazione simile a quella fatta sottoscrivere al NF. La motivazione sarebbe illogica, contraddittoria e carente nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che il NF avrebbe sottoscritto le due dichiarazioni a seguito di una decisione serena e consapevole e non invece come conseguenza delle costanti pressioni e minacce del DE. 5. Il difensore della parte civile, in data 2 novembre 2023, ha depositato nota- spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ai fini civili. 6. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. I tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto reiterativi di doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, sono aspecifici e non consentiti in sede di legittimità. Le doglianze, infatti, sono articolate esclusivamente in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 6.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal NF nonché la sostanziale incompatibilità fra i comportamenti della persona offesa e la reiterata esplicazione di minacce estorsive da parte del DE, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagine da 8 a 10 della sentenza impugnata). I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno evidenziato, inoltre, come la versione dei fatti prospettata dall'imputato, oltre ad essere intrinsecamente attendibile e priva di illogicità, abbia trovato conferma nel contenuto delle 3 conversazioni intercettate, captazioni prive di alcun riferimento alle denunciate minacce estorsive ed incompatibili, in punto di logica, con l'ipotesi accusatoria sostenuta dal NF (vedi pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 6.2. Il ricorso, a fronte della ricostruzione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione,- di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca ed oggettiva valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità ed illogicità degli enunciati. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01 dicembre 2023 Il Copi iere estensore La Presidente
visti gli atti del procedimento a carico di DE NI nato a [...] il [...], il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Monica Chiara Mattone, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la liquidazione delle spese. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV BA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile OS NF. udite le conclusioni del difensore dell'imputato NI DE, Avv. Giuseppe PR, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La parte civile OS NF, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 novembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Torino, ha confermato la sentenza emessa, in data 10 luglio 2019, con la quale il Tribunale di Torino ha assolto NI DE dal reato di cui all'art. 629 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7336 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 01/12/2023 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 629 cod. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. I giudici di merito non avrebbero indicato le ragioni che avrebbero indotto la persona offesa a firmare due dichiarazioni dal contenuto non veritiero e pregiudizievoli degli interessi della società New Omnis Opera in assenza delle denunciate condotte intimidatorie poste in essere dal DE. I giudici di appello non avrebbero adeguatamente valutato la forza intimidatrice delle condotte del DE, soggetto in precedenza condannato, con sentenza del 14 giugno 2022, alla pena di 14 anni di reclusione perché ritenuto appartenente al clan di 'ET TA. La Corte territoriale non avrebbe valutato il contenuto delle conversazioni intercettate da cui si desumerebbe come il DE abbia minacciato la persona offesa (facendo reiterato riferimento ai suoi «amici») e controllato gli spostamenti del NF, in maniera talmente incisiva da spingerlo a dimettersi dalla carica di amministratore della società New Omnis Opera. La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria laddove evidenzia il timore nutrito dal NF nei confronti del Goglio, non indicando i motivi per cui la persona offesa avrebbe dovuto temere le minacce del predetto piuttosto che quelle del DE. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla credibilità delle dichiarazioni dell'imputato. La Corte di merito, con motivazione apodittica ed illogica, ha ritenuto credibili le dichiarazioni con le quali il DE riferiva di non aver avuto contezza della procedura instaurata dalla società New Omnis Opera a causa di un abusivo accesso al sistema informatico della società Golfone srl. e della conseguente cancellazione delle mail ricevute. Tale affermazione non terrebbe conto di quanto riferito dal teste BI in ordine al mancato accertamento, da parte della polizia giudiziaria, di tale abusivo accesso e della cancellazione delle mail riferita dal DE. La Corte distrettuale avrebbe, altresì, ignorato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha archiviato il procedimento a carico del Goglio per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., procedimento instaurato a seguito di denuncia sporta dal DE. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta 2 illogicità della motivazione in ordine alla credibilità delle dichiarazioni del DE e del teste Campagna relative all'inesistenza del credito vantato dalla società New Omnis Opera. La Corte di merito non ha argomentato in ordine alla doglianza difensiva con la quale veniva rimarcato che il DE avrebbe reiterato analoghe condotte minatorie nei confronti della nuova amministratrice della New Omnis Opera, la quale sarebbe stata indotta dall'imputato a sottoscrivere una dichiarazione simile a quella fatta sottoscrivere al NF. La motivazione sarebbe illogica, contraddittoria e carente nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che il NF avrebbe sottoscritto le due dichiarazioni a seguito di una decisione serena e consapevole e non invece come conseguenza delle costanti pressioni e minacce del DE. 5. Il difensore della parte civile, in data 2 novembre 2023, ha depositato nota- spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ai fini civili. 6. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. I tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto reiterativi di doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, sono aspecifici e non consentiti in sede di legittimità. Le doglianze, infatti, sono articolate esclusivamente in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 6.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal NF nonché la sostanziale incompatibilità fra i comportamenti della persona offesa e la reiterata esplicazione di minacce estorsive da parte del DE, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagine da 8 a 10 della sentenza impugnata). I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno evidenziato, inoltre, come la versione dei fatti prospettata dall'imputato, oltre ad essere intrinsecamente attendibile e priva di illogicità, abbia trovato conferma nel contenuto delle 3 conversazioni intercettate, captazioni prive di alcun riferimento alle denunciate minacce estorsive ed incompatibili, in punto di logica, con l'ipotesi accusatoria sostenuta dal NF (vedi pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 6.2. Il ricorso, a fronte della ricostruzione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione,- di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca ed oggettiva valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità ed illogicità degli enunciati. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01 dicembre 2023 Il Copi iere estensore La Presidente