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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3016/2023
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3016/2023 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Desenzano Parte_1 C.F._1 del Garda (BS), presso lo studio dall'Avv. Giuliana Genchi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Bagnolo CP_1 C.F._2
Mella (BS), presso lo studio dell'Avv. Elena Giacomelli, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 24.4.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2) Nulla sull'assegnazione della casa familiare in locazione avendola entrambi rilasciata.
3) Disporre l'affidamento super – esclusivo della figlia ( nata a [...] il Persona_1
29\09\2014) alla madre sig.ra con attribuzione alla stessa dei poteri di Parte_1 ordinaria e straordinaria amministrazione, autorizzata ad adottare in via autonoma tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia ivi comprese quelle scolastiche, di salute e relative al rilascio e rinnovo dei documenti validi per lei e la figlia necessari per l'espatrio con collocazione e residenza esclusiva della minore presso l'abitazione materna.
4) Sospensione degli incontri tra padre e figlia sino a quando il padre non dia evidenza di aver intrapreso e ben avviato un percorso di sostegno alle dipendenze e un percorso psicologico che gli consenta di elaborare le ragioni della violenza agita per rafforzare la propria capacità genitoriale e acquisire gli strumenti indispensabili per il graduale riavvicinamento alla figlia. Incontri protetti padre-figlia ( nel luogo di residenza della figlia) qualora il padre ne faccia richiesta , nel rispetto della volontà della minore, previo accordo con la madre e accertamento dei servizi sociali che valuteranno se la ripresa degli incontri sia di beneficio e nell'interesse della minore. L'avvio degli incontri protetti dovrà essere subordinato al pieno recupero della capacità genitoriale del sig. Parte_2
5) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla ricorrente CP_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile necessario al concorso nel mantenimento della figlia, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica , assegno non inferiore ad € 350,00, ( e \o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia) somma rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat e da accreditarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese.
6) Porre a carico del signor l'obbligo di partecipare nella misura del 50% CP_1 alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative nell'interesse della figlia come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
7) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere tramite bonifico CP_1 bancario alla ricorrente sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, l'assegno mensile necessario al proprio mantenimento non inferiore ad € 150,00 ( e\o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia) da corrispondere sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
8) L' assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra in ragione sia Parte_1 dell'affidamento super esclusivo, sia per aver il marito rinunciato all'udienza presidenziale, alla propria quota del 50%.
9) Addebitarsi la separazione al signor CP_1
10) Attribuzione ai servizi sociali competenti di monitorare in via amministrativa il nucleo familiare per un periodo di un anno, segnalando prontamente al pubblico ministero presso il
Tribunale per i minorenni eventuali situazioni di pregiudizio.
11) Con vittoria di spese di lite e di giudizio.”; Per parte resistente: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Brescia accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, ogni altra e contraria e istanza eccezione e deduzione respinta, rigettata la domanda di addebito al marito, nonché rigettata la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi
2. nulla sull'assegnazione della casa familiare in locazione avendo entrambi i genitori lasciato la suddetta abitazione nell'immediatezza dell'interruzione della convivenza;
3. disporre l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso
l'abitazione della madre, in Gervasio Bresciano (BS) Via Padre Pio n.665. Parte_3
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Sul punto ci si discosta da quanto richiesto dal ricorrente, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore e non sussistendo gli estremi di cui all'art. 155-bis c.p.c.;
4. concedere al signor il diritto di visita della figlia minore, compatibilmente CP_1 con i propri impegni di lavoro e gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, disponendo - anche in via graduale – la facoltà per il padre di tenere con sé la figlia quando lo desideri, previo accordo con la signora con rispetto della seguente cadenza minima: Pt_1 un fine settimana ogni 15 giorni. Festività natalizie e pasquali alternate. Qualora il Tribunale ritenesse necessario monitorale la relazione padre/figlia, il signor non oppone CP_1 contrarietà alla gestione dei primi incontri con modalità assistita anche con l'ausilio dei
Servizi sociali eventualmente incaricati;
5. disporre a carico del signor l'onere al mantenimento della figlia minore CP_1 nella misura di euro 350,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, così come dallo stesso richiesto in sede di udienza di comparizione parti.
6. Disporre che le spese straordinarie siano ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del
50%, specificando che qualora tali spese non siano necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate, come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
7. nel caso di accertata autosufficienza economica della signora esonerare il Parte_1 signor al versamento dell'assegno in favore della stessa. In caso contrario disporre CP_1
a carico del signor onere al versamento di assegno mensile in favore della CP_1 signora nella misura di euro 150,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese;
Parte_1
8. disporre che la signora abbia divieto di spostare la residenza all'estero della figlia Pt_1 minore o comunque effettuare spostamenti all'estero senza il consenso del signor CP_1
9. invitare i genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.2.2023 deduceva di aver contratto matrimonio a Parte_1
Mukandpur Punjab (India) con il 5.10.2023, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Roma Capitale al n. 311, parte II, serie C06, unione dalla quale era nata, il 29.9.2014, la figlia e che la casa familiare era sita a San Gervasio Persona_1
Bresciano (BS), in via Padre Pio n. 65.
Ella rappresentava di aver subito, insieme alla figlia, violenze sia fisiche che psichiche dal marito, dedito al consumo di sostanze stupefacenti e conosciuto dai Carabinieri del Comune di Pontevico, tanto da essere stata costretta a lasciare la casa coniugale il 24.12.2022 insieme alla figlia per rifugiarsi presso l'abitazione del fratello. Ella aggiungeva di essere disoccupata, mentre il marito lavorava come magazziniere con una retribuzione mensile di € 1.800,00 circa.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe, eccetto che sotto i profili della casa familiare, della quale chiedeva l'assegnazione, e del contributo al proprio mantenimento, che chiedeva nella misura di € 150,00 mensili.
Si costituiva in vista dell'udienza presidenziale, celebrata in data 27.10.2023, e poi rinviata al
10.11.2023 per l'audizione della ricorrente assistita da un interprete, per CP_1
affermare di non aver mai tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio nei termini indicati dalla ricorrente, e per contestare di essere un tossicodipendente, circostanza non desumibile dal rinvenimento su di lui, in un'occasione isolata (17.8.2021), pur ammesso dal resistente, di un lieve quantitativo di sostanza stupefacente di tipo marjuana che aveva comportato il ritiro della patente di guida.
Egli aggiungeva di percepire una retribuzione di circa € 1.400,00 mensili, e aderiva alla domanda della moglie di un contributo al mantenimento della figlia di € 350,00 mensili, dichiarandosi disponibile a versare altresì una somma a titolo di mantenimento della moglie di
€ 150,00 mensili, ove ella non avesse già reperito un'attività lavorativa, rassegnando per il resto le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, veniva disposto l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, considerate la mancata puntuale contestazione delle condotte violente ad opera del resistente e la documentazione versata in atti dalle parti, e veniva recepito l'accordo raggiunto dai coniugi sul collocamento prevalente della minore presso la mamma, e su un contributo, a carico del resistente, di € 500,00 mensili complessivi (€ 350,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia ed € 150,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia, oltre alla rinuncia da parte del resistente alla sua quota del 50% dell'assegno unico per la minore, che sarebbe stato percepito integralmente dalla madre, e veniva dato mandato ai Servizi
Sociali di prendere in carico il nucleo familiare per accertare le capacità genitoriali delle parti e favorire, ricorrendone i presupposti, il riavvicinamento fra padre e figlia.
La causa veniva istruita con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati, e, all'udienza del
24.4.2024, svoltasi in modalità cartolare, precisate ad opera delle parti le conclusioni sopra trascritte, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, occorre precisare che, pur presentando il caso oggetto del presente giudizio elementi di transnazionalità, in quanto i coniugi si sono sposati in India, sussistono la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 1111/2019, regolamento di applicazione universale, infatti, “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi … le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto…”, e, nel caso di specie,
l'ultima residenza abituale dei coniugi era a San Gervasio Bresciano (BS), dove si trovava la casa familiare, dove la ricorrente risultava ancora residente al momento dell'introduzione del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento suddetto, inoltre, “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”: la minore, infatti, al momento dell'introduzione del giudizio, risiedeva abitualmente e risiede ancora in provincia di Brescia, ossia in Italia.
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, infine, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”, luogo che, nel caso di specie, è l'Italia, e, in particolare, San Gervasio Bresciano al momento dell'introduzione del giudizio, con conseguente corretto radicamento del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
2. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal 24.12.2022, data in cui la ricorrente ha lasciato la casa coniugale con la figlia per sottrarsi ai maltrattamenti subiti dal marito, condotta emersa anche dai racconti resi dalla minore ai Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare e che ha indotto la ricorrente a chiedere l'addebito della separazione al resistente.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di udienza presidenziale, ove entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
3. Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c., e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale.
Fra le cause di addebito della separazione vi è la commissione di atti di violenza fisica nei confronti del coniuge o degli altri membri della famiglia. Infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano invero elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica, pertanto il loro accertamento esonera il Giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr, fra le ultime, Cass. civ. n. 22294/2024).
Nel caso di specie, la ricorrente ha sostenuto che il marito fosse “solito spintonare, schiaffeggiare, minacciare verbalmente, umiliare e denigrare la moglie, anche in presenza della figlia di anni 9; anche i rapporti sessuali risultano forzati… La minore viene Per_1 schiaffeggiata dal padre” (cfr. ricorso, pag. 2), dichiarazioni non puntualmente contestate dal resistente, il quale si è limitato ad affermare di non avere mai “tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio nei termini indicati da parte ricorrente” (cfr. memoria difensiva, pag. 2) e a dedurre sul profilo dell'insufficienza della prova documentale prodotta dalla controparte.
Le allegazioni di violenza, inoltre, sono supportate dal verbale di denuncia sporta in data
24.12.2022 dalla ricorrente (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso), in concomitanza con la sua fuga dalla casa familiare, e dall'apertura di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti a carico del cfr. doc. n. 10 del fascicolo del resistente), nonché dalla scrittura depositata CP_1
quale documento n. 5 allegato al ricorso, riconosciuta dal resistente, la quale fa riferimento ad un'ultima possibilità che egli avrebbe avuto dalla moglie dopo cattivi comportamenti reiterati,
e dalle dichiarazioni rese dalla stessa minore ai Servizi Sociali:
(cfr. relazione psicologica datata 27.2.2024, pag. 2); “in occasione del colloquio sociale con la scrivente, la minore ha raccontato spontaneamente gli episodi di violenza vissuti nel contesto famigliare, narrando in modo puntuale le circostanze in cui il padre ha aggredito fisicamente la madre. Ricorda di quando il padre gli ha spaccato i giocattoli perché arrabbiato e le ha strappato le pagine dei quaderni perché ha chiesto aiuto nello svolgimento dei compiti. Tali episodi sono ben impressi nella mente di tanto che ne verbalizza i Per_1 vissuti emotivi di paura e angoscia” (cfr. relazione sociale datata 6.3.2024, pag. 3).
La condotta prevaricante e violenta di un coniuge ai danni dell'altro e dei figli rappresenta grave violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, e di collaborazione nell'interesse della famiglia di cui all'art. 143 c.c.
Quanto sopra detto rappresenta un'inosservanza così grave dei doveri nascenti dal matrimonio che si è rivelata causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e che giustifica l'addito della separazione al CP_1
4. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figlia La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore a sé stessa.
Il resistente, invece, ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Ebbene, nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, qualora venga accertata una condotta gravemente aggressiva e violenta tenuta dal padre in famiglia perfino in presenza dei figli, vada disposto l'affidamento esclusivo alla madre (cfr. Trib. Teramo, sent. n. 393/2021), anche in considerazione del fatto che le condotte aggressive e violente del padre, oltre ad essere espressive dell'incapacità di proteggere il benessere dei propri figli e di rispettare la figura materna ai loro occhi, renderebbero difficile e anzi pericolosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale (cfr. Trib. Roma, Sez. I, sent. 21.9.2018).
Nel caso di specie, il non solo ha tenuto condotte violente sia verso la moglie che CP_1
verso la figlia, ma non ha nemmeno riconosciuto, nonostante il percorso intrapreso con i
Servizi Sociali, gli sbagli commessi, minimizzando le violenze alla moglie e descrivendole come “soliti litigi fra marito e moglie…forse qualche spinta” (cfr. relazione psicologica, pag.
3), negando l'uso di sostanze stupefacenti ma poi ammettendo come abituale la sua condotta di bere e fumare tanto da chiedersi come mai la moglie lo avesse sposato se sapeva che lui beveva e fumava, né ha compreso gli effetti nocivi prodotti dalle sue condotte sulla minore, non impegnandosi fattivamente nel percorso, non rendendosi disponibile a recarsi fisicamente presso i Servizi né aderendo al loro suggerimento di svolgere videochiamate, non chiedendo alcuna informazione sulla figlia o sul suo stato di salute, né di poterla incontrare, e domandandosi, addirittura, “cosa pago a fare il mantenimento se non la vedo?” (cfr. relazione psicologica, pag. 3).
In conclusione, l'affidamento della figlia minore al non appare confacente al suo CP_1
interesse.
Sulla capacità genitoriale della invece, non vi è motivo di dubitare, dal momento che Pt_1
ella ha sempre provveduto alle esigenze della figlia, sebbene abbia bisogno di essere supportata nella sua funzione a causa delle sue fragilità linguistiche e pratiche, come suggerito dai Servizi Sociali: ella, infatti, non parla l'italiano, è incostante nell'attività lavorativa, nel percorso per prendere la patente, e dà informazioni contraddittorie che dimostrano come non abbia un proprio percorso di vita, ha un forte legame affettivo con la figlia, che è spesso colei che accudisce la madre, con inversione dei ruoli. Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo della figlia a sé, nella forma così detta “rafforzata” o Persona_1
“superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla figlia (relative alla salute, all'istruzione, alla residenza abituale, al rilascio di documenti validi per l'espatrio) sono assunte dal solo genitore affidatario, ma con affiancamento di un percorso di supporto alla genitorialità affidato in via amministrativa ai
Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali, ove dovessero riscontrare situazioni di pregiudizio per la minore, avranno cura di segnarlo alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni per i provvedimenti di competenza.
Il collocamento prevalente della minore non può che essere disposto presso la madre, unico genitore col quale ella convive dal mese di dicembre 2022, collocamento, del resto, sul quale concorda anche il resistente.
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi potranno avvenire solo in forma protetta, su richiesta dello stesso resistente ai Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte di costui, di un percorso diretto a fargli comprendere gli errori commessi nel rapporto con la moglie e con la figlia, il dolore loro cagionato, e per accertare il suo stato di salute sotto il profilo dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti ed escludere eventuali dipendenze o alterazioni.
Nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, preso atto del fatto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda inizialmente svolta sul punto.
Per gli aspetti economici, merita di essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza presidenziale, che le stesse hanno confermato nelle loro conclusioni: il resistente dovrà versare alla ricorrente un contributo economico di € 500,00 mensili complessivi, dei quali € 150,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie, ancora disoccupata, ed € 350,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rinuncia alla sua quota del 50% dell'assegno unico per la minore, così che esso sia percepito integralmente dalla mamma, seppure, in conseguenza dell'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, quest'ultima avrebbe comunque di percepire l'assegno in via esclusiva a norma dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 230/2021.
5. Sulle spese di lite
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine al collocamento prevalente della minore e agli aspetti economici, appare corretto disporre la compensazione parziale delle spese di lite del presente giudizio fra le parti nella misura di un quarto, condannando il resistente a rifondere alla ricorrente, e, per essa, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, all'erario, i restanti tre quarti, che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito della stessa a
[...] CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Affida in via esclusiva la figlia minore alla madre, Persona_1 [...]
attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità Parte_1
genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale della figlia, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della stessa, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione del padre solo in forma protetta, su richiesta dello stesso resistente ai Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte di costui, di un percorso diretto a fargli comprendere gli errori commessi nel rapporto con la moglie e con la figlia, il dolore loro cagionato, e per accertare il suo stato di salute sotto il profilo dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti ed escludere eventuali dipendenze o alterazioni;
4) Incarica, in via amministrativa, i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare per la durata di un anno e di apprestare, in favore della ricorrente, un percorso di supporto alla genitorialità che la aiuti a svolgere la sua funzione e a conquistare un'autonomia abitativa ed economica, avendo cura di segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per la minore alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per le determinazioni di competenza;
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 figlia con il versamento di un assegno dell'importo di € 350,00 Persona_1
mensili, da corrispondere ogni mese entro il giorno 5 nelle mani di
[...]
importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Parte_1
Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6) Prende atto della rinuncia di alla propria quota del 50% CP_1 dell'assegno unico per la figlia così che esso sia percepito Persona_1
integralmente dalla madre, Parte_1
7) Pone a carico di una somma a titolo di mantenimento del coniuge CP_1 [...] pari ad € 150,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale Parte_1
secondo gli indici ISTAT, da versare nelle mani della moglie entro il giorno 5 di ogni mese;
8) Dichiara parzialmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio nella misura di un quarto e condanna il resistente, a rimborsare CP_1
alla ricorrente e, per essa, allo Stato, i restanti tre quarti, che si Parte_1 liquidano in € 2.856,75,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 93,75 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali incaricati.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 6.3.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3016/2023 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Desenzano Parte_1 C.F._1 del Garda (BS), presso lo studio dall'Avv. Giuliana Genchi, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Bagnolo CP_1 C.F._2
Mella (BS), presso lo studio dell'Avv. Elena Giacomelli, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 24.4.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2) Nulla sull'assegnazione della casa familiare in locazione avendola entrambi rilasciata.
3) Disporre l'affidamento super – esclusivo della figlia ( nata a [...] il Persona_1
29\09\2014) alla madre sig.ra con attribuzione alla stessa dei poteri di Parte_1 ordinaria e straordinaria amministrazione, autorizzata ad adottare in via autonoma tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia ivi comprese quelle scolastiche, di salute e relative al rilascio e rinnovo dei documenti validi per lei e la figlia necessari per l'espatrio con collocazione e residenza esclusiva della minore presso l'abitazione materna.
4) Sospensione degli incontri tra padre e figlia sino a quando il padre non dia evidenza di aver intrapreso e ben avviato un percorso di sostegno alle dipendenze e un percorso psicologico che gli consenta di elaborare le ragioni della violenza agita per rafforzare la propria capacità genitoriale e acquisire gli strumenti indispensabili per il graduale riavvicinamento alla figlia. Incontri protetti padre-figlia ( nel luogo di residenza della figlia) qualora il padre ne faccia richiesta , nel rispetto della volontà della minore, previo accordo con la madre e accertamento dei servizi sociali che valuteranno se la ripresa degli incontri sia di beneficio e nell'interesse della minore. L'avvio degli incontri protetti dovrà essere subordinato al pieno recupero della capacità genitoriale del sig. Parte_2
5) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla ricorrente CP_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile necessario al concorso nel mantenimento della figlia, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica , assegno non inferiore ad € 350,00, ( e \o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia) somma rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat e da accreditarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese.
6) Porre a carico del signor l'obbligo di partecipare nella misura del 50% CP_1 alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative nell'interesse della figlia come da Protocollo del Tribunale di Brescia.
7) Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere tramite bonifico CP_1 bancario alla ricorrente sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, l'assegno mensile necessario al proprio mantenimento non inferiore ad € 150,00 ( e\o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia) da corrispondere sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
8) L' assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra in ragione sia Parte_1 dell'affidamento super esclusivo, sia per aver il marito rinunciato all'udienza presidenziale, alla propria quota del 50%.
9) Addebitarsi la separazione al signor CP_1
10) Attribuzione ai servizi sociali competenti di monitorare in via amministrativa il nucleo familiare per un periodo di un anno, segnalando prontamente al pubblico ministero presso il
Tribunale per i minorenni eventuali situazioni di pregiudizio.
11) Con vittoria di spese di lite e di giudizio.”; Per parte resistente: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Brescia accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, ogni altra e contraria e istanza eccezione e deduzione respinta, rigettata la domanda di addebito al marito, nonché rigettata la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi
2. nulla sull'assegnazione della casa familiare in locazione avendo entrambi i genitori lasciato la suddetta abitazione nell'immediatezza dell'interruzione della convivenza;
3. disporre l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso
l'abitazione della madre, in Gervasio Bresciano (BS) Via Padre Pio n.665. Parte_3
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Sul punto ci si discosta da quanto richiesto dal ricorrente, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore e non sussistendo gli estremi di cui all'art. 155-bis c.p.c.;
4. concedere al signor il diritto di visita della figlia minore, compatibilmente CP_1 con i propri impegni di lavoro e gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, disponendo - anche in via graduale – la facoltà per il padre di tenere con sé la figlia quando lo desideri, previo accordo con la signora con rispetto della seguente cadenza minima: Pt_1 un fine settimana ogni 15 giorni. Festività natalizie e pasquali alternate. Qualora il Tribunale ritenesse necessario monitorale la relazione padre/figlia, il signor non oppone CP_1 contrarietà alla gestione dei primi incontri con modalità assistita anche con l'ausilio dei
Servizi sociali eventualmente incaricati;
5. disporre a carico del signor l'onere al mantenimento della figlia minore CP_1 nella misura di euro 350,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, così come dallo stesso richiesto in sede di udienza di comparizione parti.
6. Disporre che le spese straordinarie siano ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del
50%, specificando che qualora tali spese non siano necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate, come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
7. nel caso di accertata autosufficienza economica della signora esonerare il Parte_1 signor al versamento dell'assegno in favore della stessa. In caso contrario disporre CP_1
a carico del signor onere al versamento di assegno mensile in favore della CP_1 signora nella misura di euro 150,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese;
Parte_1
8. disporre che la signora abbia divieto di spostare la residenza all'estero della figlia Pt_1 minore o comunque effettuare spostamenti all'estero senza il consenso del signor CP_1
9. invitare i genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.2.2023 deduceva di aver contratto matrimonio a Parte_1
Mukandpur Punjab (India) con il 5.10.2023, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Roma Capitale al n. 311, parte II, serie C06, unione dalla quale era nata, il 29.9.2014, la figlia e che la casa familiare era sita a San Gervasio Persona_1
Bresciano (BS), in via Padre Pio n. 65.
Ella rappresentava di aver subito, insieme alla figlia, violenze sia fisiche che psichiche dal marito, dedito al consumo di sostanze stupefacenti e conosciuto dai Carabinieri del Comune di Pontevico, tanto da essere stata costretta a lasciare la casa coniugale il 24.12.2022 insieme alla figlia per rifugiarsi presso l'abitazione del fratello. Ella aggiungeva di essere disoccupata, mentre il marito lavorava come magazziniere con una retribuzione mensile di € 1.800,00 circa.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe, eccetto che sotto i profili della casa familiare, della quale chiedeva l'assegnazione, e del contributo al proprio mantenimento, che chiedeva nella misura di € 150,00 mensili.
Si costituiva in vista dell'udienza presidenziale, celebrata in data 27.10.2023, e poi rinviata al
10.11.2023 per l'audizione della ricorrente assistita da un interprete, per CP_1
affermare di non aver mai tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio nei termini indicati dalla ricorrente, e per contestare di essere un tossicodipendente, circostanza non desumibile dal rinvenimento su di lui, in un'occasione isolata (17.8.2021), pur ammesso dal resistente, di un lieve quantitativo di sostanza stupefacente di tipo marjuana che aveva comportato il ritiro della patente di guida.
Egli aggiungeva di percepire una retribuzione di circa € 1.400,00 mensili, e aderiva alla domanda della moglie di un contributo al mantenimento della figlia di € 350,00 mensili, dichiarandosi disponibile a versare altresì una somma a titolo di mantenimento della moglie di
€ 150,00 mensili, ove ella non avesse già reperito un'attività lavorativa, rassegnando per il resto le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via temporanea ed urgente, veniva disposto l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, considerate la mancata puntuale contestazione delle condotte violente ad opera del resistente e la documentazione versata in atti dalle parti, e veniva recepito l'accordo raggiunto dai coniugi sul collocamento prevalente della minore presso la mamma, e su un contributo, a carico del resistente, di € 500,00 mensili complessivi (€ 350,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia ed € 150,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia, oltre alla rinuncia da parte del resistente alla sua quota del 50% dell'assegno unico per la minore, che sarebbe stato percepito integralmente dalla madre, e veniva dato mandato ai Servizi
Sociali di prendere in carico il nucleo familiare per accertare le capacità genitoriali delle parti e favorire, ricorrendone i presupposti, il riavvicinamento fra padre e figlia.
La causa veniva istruita con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati, e, all'udienza del
24.4.2024, svoltasi in modalità cartolare, precisate ad opera delle parti le conclusioni sopra trascritte, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, occorre precisare che, pur presentando il caso oggetto del presente giudizio elementi di transnazionalità, in quanto i coniugi si sono sposati in India, sussistono la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 1111/2019, regolamento di applicazione universale, infatti, “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi … le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto…”, e, nel caso di specie,
l'ultima residenza abituale dei coniugi era a San Gervasio Bresciano (BS), dove si trovava la casa familiare, dove la ricorrente risultava ancora residente al momento dell'introduzione del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento suddetto, inoltre, “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”: la minore, infatti, al momento dell'introduzione del giudizio, risiedeva abitualmente e risiede ancora in provincia di Brescia, ossia in Italia.
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, infine, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”, luogo che, nel caso di specie, è l'Italia, e, in particolare, San Gervasio Bresciano al momento dell'introduzione del giudizio, con conseguente corretto radicamento del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
2. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal 24.12.2022, data in cui la ricorrente ha lasciato la casa coniugale con la figlia per sottrarsi ai maltrattamenti subiti dal marito, condotta emersa anche dai racconti resi dalla minore ai Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare e che ha indotto la ricorrente a chiedere l'addebito della separazione al resistente.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di udienza presidenziale, ove entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
3. Sulla domanda di addebito della separazione al resistente
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143 c.c., e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale.
Fra le cause di addebito della separazione vi è la commissione di atti di violenza fisica nei confronti del coniuge o degli altri membri della famiglia. Infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano invero elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica, pertanto il loro accertamento esonera il Giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr, fra le ultime, Cass. civ. n. 22294/2024).
Nel caso di specie, la ricorrente ha sostenuto che il marito fosse “solito spintonare, schiaffeggiare, minacciare verbalmente, umiliare e denigrare la moglie, anche in presenza della figlia di anni 9; anche i rapporti sessuali risultano forzati… La minore viene Per_1 schiaffeggiata dal padre” (cfr. ricorso, pag. 2), dichiarazioni non puntualmente contestate dal resistente, il quale si è limitato ad affermare di non avere mai “tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio nei termini indicati da parte ricorrente” (cfr. memoria difensiva, pag. 2) e a dedurre sul profilo dell'insufficienza della prova documentale prodotta dalla controparte.
Le allegazioni di violenza, inoltre, sono supportate dal verbale di denuncia sporta in data
24.12.2022 dalla ricorrente (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso), in concomitanza con la sua fuga dalla casa familiare, e dall'apertura di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti a carico del cfr. doc. n. 10 del fascicolo del resistente), nonché dalla scrittura depositata CP_1
quale documento n. 5 allegato al ricorso, riconosciuta dal resistente, la quale fa riferimento ad un'ultima possibilità che egli avrebbe avuto dalla moglie dopo cattivi comportamenti reiterati,
e dalle dichiarazioni rese dalla stessa minore ai Servizi Sociali:
(cfr. relazione psicologica datata 27.2.2024, pag. 2); “in occasione del colloquio sociale con la scrivente, la minore ha raccontato spontaneamente gli episodi di violenza vissuti nel contesto famigliare, narrando in modo puntuale le circostanze in cui il padre ha aggredito fisicamente la madre. Ricorda di quando il padre gli ha spaccato i giocattoli perché arrabbiato e le ha strappato le pagine dei quaderni perché ha chiesto aiuto nello svolgimento dei compiti. Tali episodi sono ben impressi nella mente di tanto che ne verbalizza i Per_1 vissuti emotivi di paura e angoscia” (cfr. relazione sociale datata 6.3.2024, pag. 3).
La condotta prevaricante e violenta di un coniuge ai danni dell'altro e dei figli rappresenta grave violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, e di collaborazione nell'interesse della famiglia di cui all'art. 143 c.c.
Quanto sopra detto rappresenta un'inosservanza così grave dei doveri nascenti dal matrimonio che si è rivelata causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e che giustifica l'addito della separazione al CP_1
4. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figlia La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore a sé stessa.
Il resistente, invece, ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Ebbene, nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, qualora venga accertata una condotta gravemente aggressiva e violenta tenuta dal padre in famiglia perfino in presenza dei figli, vada disposto l'affidamento esclusivo alla madre (cfr. Trib. Teramo, sent. n. 393/2021), anche in considerazione del fatto che le condotte aggressive e violente del padre, oltre ad essere espressive dell'incapacità di proteggere il benessere dei propri figli e di rispettare la figura materna ai loro occhi, renderebbero difficile e anzi pericolosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale (cfr. Trib. Roma, Sez. I, sent. 21.9.2018).
Nel caso di specie, il non solo ha tenuto condotte violente sia verso la moglie che CP_1
verso la figlia, ma non ha nemmeno riconosciuto, nonostante il percorso intrapreso con i
Servizi Sociali, gli sbagli commessi, minimizzando le violenze alla moglie e descrivendole come “soliti litigi fra marito e moglie…forse qualche spinta” (cfr. relazione psicologica, pag.
3), negando l'uso di sostanze stupefacenti ma poi ammettendo come abituale la sua condotta di bere e fumare tanto da chiedersi come mai la moglie lo avesse sposato se sapeva che lui beveva e fumava, né ha compreso gli effetti nocivi prodotti dalle sue condotte sulla minore, non impegnandosi fattivamente nel percorso, non rendendosi disponibile a recarsi fisicamente presso i Servizi né aderendo al loro suggerimento di svolgere videochiamate, non chiedendo alcuna informazione sulla figlia o sul suo stato di salute, né di poterla incontrare, e domandandosi, addirittura, “cosa pago a fare il mantenimento se non la vedo?” (cfr. relazione psicologica, pag. 3).
In conclusione, l'affidamento della figlia minore al non appare confacente al suo CP_1
interesse.
Sulla capacità genitoriale della invece, non vi è motivo di dubitare, dal momento che Pt_1
ella ha sempre provveduto alle esigenze della figlia, sebbene abbia bisogno di essere supportata nella sua funzione a causa delle sue fragilità linguistiche e pratiche, come suggerito dai Servizi Sociali: ella, infatti, non parla l'italiano, è incostante nell'attività lavorativa, nel percorso per prendere la patente, e dà informazioni contraddittorie che dimostrano come non abbia un proprio percorso di vita, ha un forte legame affettivo con la figlia, che è spesso colei che accudisce la madre, con inversione dei ruoli. Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo della figlia a sé, nella forma così detta “rafforzata” o Persona_1
“superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla figlia (relative alla salute, all'istruzione, alla residenza abituale, al rilascio di documenti validi per l'espatrio) sono assunte dal solo genitore affidatario, ma con affiancamento di un percorso di supporto alla genitorialità affidato in via amministrativa ai
Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali, ove dovessero riscontrare situazioni di pregiudizio per la minore, avranno cura di segnarlo alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni per i provvedimenti di competenza.
Il collocamento prevalente della minore non può che essere disposto presso la madre, unico genitore col quale ella convive dal mese di dicembre 2022, collocamento, del resto, sul quale concorda anche il resistente.
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi potranno avvenire solo in forma protetta, su richiesta dello stesso resistente ai Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte di costui, di un percorso diretto a fargli comprendere gli errori commessi nel rapporto con la moglie e con la figlia, il dolore loro cagionato, e per accertare il suo stato di salute sotto il profilo dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti ed escludere eventuali dipendenze o alterazioni.
Nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, preso atto del fatto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda inizialmente svolta sul punto.
Per gli aspetti economici, merita di essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza presidenziale, che le stesse hanno confermato nelle loro conclusioni: il resistente dovrà versare alla ricorrente un contributo economico di € 500,00 mensili complessivi, dei quali € 150,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie, ancora disoccupata, ed € 350,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rinuncia alla sua quota del 50% dell'assegno unico per la minore, così che esso sia percepito integralmente dalla mamma, seppure, in conseguenza dell'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, quest'ultima avrebbe comunque di percepire l'assegno in via esclusiva a norma dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 230/2021.
5. Sulle spese di lite
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine al collocamento prevalente della minore e agli aspetti economici, appare corretto disporre la compensazione parziale delle spese di lite del presente giudizio fra le parti nella misura di un quarto, condannando il resistente a rifondere alla ricorrente, e, per essa, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, all'erario, i restanti tre quarti, che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito della stessa a
[...] CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Affida in via esclusiva la figlia minore alla madre, Persona_1 [...]
attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità Parte_1
genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale della figlia, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della stessa, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazione del padre solo in forma protetta, su richiesta dello stesso resistente ai Servizi Sociali territorialmente competenti, e previo positivo espletamento, da parte di costui, di un percorso diretto a fargli comprendere gli errori commessi nel rapporto con la moglie e con la figlia, il dolore loro cagionato, e per accertare il suo stato di salute sotto il profilo dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti ed escludere eventuali dipendenze o alterazioni;
4) Incarica, in via amministrativa, i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare per la durata di un anno e di apprestare, in favore della ricorrente, un percorso di supporto alla genitorialità che la aiuti a svolgere la sua funzione e a conquistare un'autonomia abitativa ed economica, avendo cura di segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per la minore alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per le determinazioni di competenza;
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 figlia con il versamento di un assegno dell'importo di € 350,00 Persona_1
mensili, da corrispondere ogni mese entro il giorno 5 nelle mani di
[...]
importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Parte_1
Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6) Prende atto della rinuncia di alla propria quota del 50% CP_1 dell'assegno unico per la figlia così che esso sia percepito Persona_1
integralmente dalla madre, Parte_1
7) Pone a carico di una somma a titolo di mantenimento del coniuge CP_1 [...] pari ad € 150,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale Parte_1
secondo gli indici ISTAT, da versare nelle mani della moglie entro il giorno 5 di ogni mese;
8) Dichiara parzialmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio nella misura di un quarto e condanna il resistente, a rimborsare CP_1
alla ricorrente e, per essa, allo Stato, i restanti tre quarti, che si Parte_1 liquidano in € 2.856,75,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 93,75 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali incaricati.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 6.3.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni