Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/07/2015, n. 35995
CASS
Sentenza 23 luglio 2015

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In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire.

Commentario1

  • 1Attenuante della collaborazione su traffico di stupefacenti: requisiti
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/07/2015, n. 35995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35995
Data del deposito : 23 luglio 2015

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