Sentenza 23 luglio 2015
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire.
Commentario • 1
- 1. Attenuante della collaborazione su traffico di stupefacenti: requisitiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2022
Cosa integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Un imputato ricorreva avverso una sentenza con cui la Corte di Appello di Roma, in riforma di una sentenza adottata dal GIP del Tribunale capitolino, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, aveva revocato il sequestro del telefono cellulare e del computer in sequestro e la pena accessoria di cui all'art. 85, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando nel resto la sua condanna alla pena di quattro anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa per il reato di cui agli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/07/2015, n. 35995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35995 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2015 |
Testo completo
35 9 9 5/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO AGRO' - Consigliere - 1395 N. Dott. STEFANO MOGINI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI N. 22679/2015 - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI -Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AY GA WA N. IL 21/07/1955 avverso l'ordinanza n. 1058/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 02/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Hette/sentite le conclusioni del PG Dott. eiro ANGELILLIS, chuke Concluse ле rigette del ricorso рят Uditi(difensor Avv.: MARIO S'ALESSANDRO, elachu he с ловию per नाl'eccoglimento del ricors. ли RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2 marzo 2015 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa il 22 dicembre 2014 dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di KA MI TH per il delitto di concorso nel tentativo di importazione di un rilevante quantitativo di stupefacenti dal Sud America ex artt. 56, 81, 110 c.p., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, del d.P.R. n. 309/90 (capo sub B), commesso in Napoli ed altre località, italiane ed estere, dal marzo 2012 all'aprile 2014. 2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta sussistenza del requisito della gravità indiziaria, avente ad oggetto un solo episodio di tentata importazione, per il quale il ricorrente un anno e mezzo dopo l'inizio dell'ipotizzata attività preparatoria non aveva ancora fatto nulla, interrompendone peraltro la realizzazione per avere descritto i fatti in occasione di un interrogatorio reso al P.M. il 17 giugno 2013. Non sono stati individuati l'oggetto e l'entità dell'importazione, né la presenza di una concreta disponibilità da parte dei venditori, con la conseguente impossibilità di ravvisare un'attività punibile. Si deduce, altresì, la mancanza di motivazione in ordine alla possibile riconducibilità della condotta nell'alveo dell'art. 73, comma 7, del su citato d.P.R., e/o del quarto comma dell'art. 56 c.p., sulla base degli argomenti dedotti in una memoria difensiva presentata in sede di riesame. Si contesta, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo all'assenza di indicazioni sull'attualità del pericolo e sul fatto che proprio l'intrapresa attività di collaborazione aveva rotto ogni possibilità di reiterazione di condotte analoghe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. La gravità del panorama indiziario, già puntualmente evocata dal G.i.p. a sostegno del provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame Me 1 cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia il provvedimento impugnato, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica ed adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. Muovendo dalla compiuta disamina degli elementi indiziari costituiti, in particolare, dalle univoche risultanze delle dichiarazioni rese dallo stesso indagato, nonché delle attività d'intercettazione e dei servizi di osservazione svolti dalla P.G., l'ordinanza impugnata ha puntualmente replicato alle obiezioni difensive (v. pagg. 4-5), disattendendole sulla base di una serie di circostanze motivatamente ritenute sintomatiche della configurabilità dell'ipotizzato tentativo di importazione, e segnatamente: a) che la nave da utilizzare per il trasporto di un rilevante quantitativo di stupefacente (stimato nell'ordine di alcune centinaia di chili) era stata acquistata investendo ingenti somme di denaro e che la stessa era già partita, mentre solo il successivo verificarsi di un'avaria l'aveva costretta a riparare in un porto di Panama;
b) che i contatti con i fornitori delle sostanze stupefacenti erano già ampiamente avvenuti a Santo Domingo ed avevano comportato il loro acquisto, tanto che il MI - quale incaricato dell'acquisto e dell'armatura del natante ebbe subito dopo ad attivarsi per l'acquisto della - predetta nave, con l'invio di un primo bonifico per la rilevante somma di 100.000,00 euro (spesa, questa, logicamente ritenuta inimmaginabile senza aver previamente acquisito la effettiva disponibilità della su indicata partita di droga); c) che lo stupefacente era stato dunque acquistato ed era nella piena disponibilità di coloro che dovevano provvedere per il suo trasporto, essendo stata ormai ampiamente superata la fase del semplice accordo fra i soggetti interessati all'effettuazione dell'operazione (v., al riguardo, Sez. 1, n. 1498 del 07/03/1996, dep. 30/05/1996, Rv. 204927); d) che la conclusione dell'azione materiale di l'importazione in territorio italiano non è poi avvenuta solo per il verificarsi di un evento imprevedibile (la su indicata avaria della nave), del tutto disancorato dalla volontà degli agenti. Nella stessa prospettiva, inoltre, il Tribunale ha compiutamente esaminato e disatteso le ulteriori doglianze difensive, ponendo in rilievo come la scelta collaborativa determinata non da resipiscenza, ma dal timore di ritorsioni da parte delle altre persone coinvolte nell'operazione Isia stata intrapresa dall'indagato solo successivamente al verificarsi dei fatti oggetto di addebito cautelare. du In tal senso, dunque, deve rilevarsi come il Tribunale abbia fatto buon governo dei principii stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 9069 del 14/01/2013, dep. 25/02/2013, Rv. 256002), secondo cui, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire.
3. Congruamente esaminato, altresì, risulta il profilo inerente alla scelta della misura e alla sussistenza delle esigenze cautelari, che il Tribunale ha specificamente desunto dall'evidenziato rischio di fuga (in ragione dei contatti internazionali dell'indagato e della disponibilità di mezzi e denaro) e dall'elevato pericolo di reiterazione delle gravi condotte delittuose oggetto di addebito, in ragione della sua personalità, delle specifiche modalità di realizzazione del fatto, della particolare rilevanza e delicatezza del suo contributo partecipativo, oltre che della non occasionalità del coinvolgimento nelle attività di trasporto dello stupefacente.
4. A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze investigative, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né ha soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze procedimentali, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte. Al riguardo v'è da osservare, peraltro, che l'ordinamento non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto d'indagine, nè la investe di alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate. Il controllo di legittimità, pertanto, è circoscritto du 3 esclusivamente alla verifica dell'atto impugnato, al fine di stabilire se il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, la cui contestuale presenza, come avvenuto nel caso in esame, rende l'atto per ciò stesso insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza nel testo di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (da ultimo, v. Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p. . Così deciso in Roma, lì, 23 luglio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente of i dr. Gaetano De Amicis in Huwe DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 SET 2015 REMADICE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito R O N E 4