Sentenza 10 giugno 2004
Massime • 1
L'accertamento tecnico irripetibile, a norma dell'art. 360 cod. proc. pen., non può essere effettuato per accertare la natura e i principi attivi della sostanza stupefacente, in quanto si tratta di reperti non alterabili e, pertanto, la perizia tossicologica sulla natura della sostanza può essere disposta in sede di incidente probatorio ovvero di istruttoria dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2004, n. 34425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34425 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 10/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 936
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 015746/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BB DO, N. IL 30/09/1956;
2) RI OL, N. IL 13/05/1964;
avverso SENTENZA del 04/12/2000 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso dell'BB e per l'inammissibilità del ricorso del Cipro.
Udito il difensore Avv. Salvatore Lapise il quale, per l'BB, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli condannava BB DO alla pena di anni nove mesi due di reclusione e lire 60.000.000 di multa, e IP LO, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni cinque di reclusione e lire 30.000.000 di multa, per violazione della legge concernente gli stupefacenti (eroina). A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d'Appello di Napoli confermava l'impugnata sentenza, e motivava il suo convincimento, con riferimento alla posizione dei due appellanti e per la parte che in questa sede rileva, con argomentazioni che possono sintetizzarsi come segue:
BB - A) Il procedimento aveva preso avvio da un'operazione di P.G. culminata nella perquisizione dell'abitazione dell'BB che aveva consentito di rinvenire il seguente materiale: 1) nella camera da letto, in una busta di plastica collocata sopra ad un armadio, 332 confezioni di carta stagnola, un foglio di carta contenente sostanza per un peso di grammi 1,74, numerosissimi fogli di carta stagnola del tipo di quelli abitualmente utilizzati per il confezionamento di dosi;
2) nel resto dell'appartamento, circa cento foglietti di analoga natura, due spinatrici (nel cestino della spazzatura), la somma di lire 33.844.000 in contanti ed in titoli, un foglietto con annotazioni di lettere dell'alfabeto e numeri di dosi;
3) tracce di sostanza stupefacente nella cucina, nonché nella camera da bagno sui servizi igienici;
B) agli investigatori non era stato consentito, da parte degli occupanti dell'appartamento, un rapido ingresso, tanto che era stato necessario rompere un vetro di una finestra per entrare nell'abitazione; C) era stata notata una persona nel tentativo di disfarsi di qualcosa da una finestra;
D) l'BB era stato visto uscire dalla camera da letto mentre la di lui moglie aveva caparbiamente resistito agli inviti ad uscire dal bagno da cui proveniva il rumore dello sciacquone e dell'acqua dei rubinetti;
E) dette emergenze obiettive non consentivano di dare credibilità alla tesi di estraneità ai fatti sostenuta dall'BB, ed alle dichiarazioni del IP che si era assunto la responsabilità esclusiva della detenzione della sostanza rinvenuta;
F) erano stati i padroni di casa (l'BB e la moglie) ad ostacolare l'accesso degli investigatori e non il loro ospite (il IP); G) era stata la moglie dell'BB ad agevolare la scomparsa di parte della sostanza, come gli operanti avevano potuto facilmente desumere dal continuo utilizzo dello sciacquone e dei rubinetti nel bagno in cui si trovava la donna;
H) l'BB era stato visto uscire dalla camera da letto dove poi era stata rinvenuta la sostanza stupefacente sull'armadio; I) le modalità del fatto, e la condotta dell'BB, apparivano tali da dimostrare inequivocabilmente il pieno e consapevole coinvolgimento diretto dell'BB nell'azione delittuosa, per cui non poteva trovare accoglimento la tesi difensiva circa la invocata configurabilità del reato di favoreggiamento reale;
L) la dedotta eccezione di nullità della sentenza impugnata, sollevata dalla difesa dell'BB sul rilievo della nullità dell'accertamento tecnico relativo alla natura della sostanza effettuato dal consulente del P.M., appariva destituita di giuridico fondamento atteso che: 1) non si versava in alcuna delle ipotesi di nullità della sentenza di primo grado contemplate nell'art. 604, comma primo, c.p.p.; 2) l'utilizzazione della consulenza espletata ai sensi dell'art. 359 c.p.p., attraverso la deposizione testimoniale del consulente del P.M. e senza l'espletamento di perizia, non comportava nullità ne' inutilizzabilità, stante la legittimità della procedura adottata: ed invero, in relazione a tale accertamento, correttamente non si era provveduto ad avvisi difensivi, rientrando l'espletamento dell'accertamento ex art. 359 c.p.p. nell'ambito di accertamento tecnico ripetibile;
ne' l'esame dibattimentale, nel contraddittorio delle parti, del teste che aveva effettuato l'accertamento sulla sostanza stupefacente, aveva fatto emergere lacune o incertezze tali da dover disporre un ulteriore analogo accertamento nella fase dibattimentale;
M) le modalità del fatto, il materiale rinvenuto nell'abitazione - significativo della disponibilità di una quantità di droga ben più consistente di quella caduta in sequestro, e destinata ad attività di spaccio - risultavano ostative alla configurabilità dell'attenuante dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90; N) non potevano concedersi all'BB le invocate attenuanti generiche, avuto riguardo alla gravità della vicenda, alla condotta nella fase procedimentale, caratterizzata da un lungo periodo di latitanza, ed ai precedenti penali a carico;
IP - Anche per il IP non era possibile accedere alla richiesta di concessione dell'attenuante dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma quinto, del DPR n. 309/90, ostandovi la gravità del fatto e le altre circostanze oggettive già innanzi evidenziate con riferimento alla posizione dell'BB; quanto al trattamento sanzionatorio, la pena inflitta dal primo giudice appariva insuscettibile di diminuzione perché già ben calibrata, e commisurata al fatto ed alla personalità del IP (incensurato), con il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati. L'BB, con diffuse argomentazioni, ripropone le tesi già sottoposte al vaglio del giudice di seconda istanza, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale sia per quel che riguarda l'eccezione in rito, sia per quel che concerne le valutazioni probatorie anche con riferimento al diniego della qualificazione della condotta come favoreggiamento reale ed alla mancata concessione dell'attenuante dell'ipotesi lieve prevista dal quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/90; il ricorrente denuncia poi vizio di motivazione per aver omesso la Corte distrettuale di esaminare la richiesta di audizione dell'Agente Incalza il quale, essendo stato il primo ad entrare nell'appartamento occupato dagli imputati, sarebbe stato in grado di riferire l'esatta collocazione di questi ultimi all'interno dell'abitazione. Il IP, dal canto suo, deduce, con assertive e generiche formulazioni, vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/90 ed al trattamento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del IP è inammissibile perché basato su doglianze, peraltro formulate anche in maniera generica, che attengono ad apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie non deducibili in sede di legittimità. Come si avrà modo di ribadire più diffusamente avanti, nel vagliare talune delle censure dedotte dall'BB, giova ricordare che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, N. 4115/96, RV. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato più volte dalle Sezioni Unite dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno avuto modo di puntualizzare quanto segue: "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793).
Nel caso di specie le argomentazioni svolte dalla Corte distrettuale, innanzi ricordate, danno adeguatamente conto del convincimento circa la ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante dell'ipotesi lieve e l'entità della pena. In ordine, in particolare, all'attenuante prevista dal comma quinto dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/90, è solo il caso di aggiungere, per mera completezza argomentativa, "ad abundantiam", che, per quanto concerne i criteri per la configurabilità dell'attenuante in parola, le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo un principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che detta attenuante "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri" (Sez. Un., n. 17/2000, imp. Primavera ed altri, RV. 216668):
l'impugnata decisione si pone perfettamente in sintonia con tale principio.
Passando all'esame del ricorso dell'BB, il Collegio ne rileva l'infondatezza.
Quanto alla questione in rito, del tutto condivisibili risultano le argomentazioni giuridiche (sopra ricordate) svolte dalla Corte di merito e poste a fondamento del rigetto della dedotta eccezione, che si pongono del tutto in linea con i principi enunciati da questa Corte in materia. Ed invero le garanzie difensive dettate dall'art. 360 cod. proc. pen. (a pena di inutilizzabilità) attengono esclusivamente agli accertamenti tecnici non ripetibili e non a quelli, tra cui rientra il caso in esame, ripetibili (cfr., al riguardo, Sez. 6, n. 2999/93, ud. 18 novembre 1992, imp. Coirnacchia, RV. 193598: nella circostanza è stato inoltre chiarito che deve escludersi che l'eroina e la cocaina possano definirsi come "cose soggette a modificazioni", trattandosi di sostanze allo stato solido, non facilmente alterabili in tempi brevi, per le quali è sempre possibile, di regola, in dibattimento o nel corso delle indagini, avvalendosi dell'incidente probatorio, la sottoposizione a rituale perizia tossicologica). Dall'impugnata sentenza risulta inoltre che, nella concreta fattispecie, l'esame dibattimentale (nel contraddittorio delle parti) del teste che aveva effettuato l'accertamento sulla sostanza stupefacente non aveva fatto emergere lacune o incertezze di sorta.
Per quel che riguarda la mancata rinnovazione del dibattimento, sollecitata dalla difesa per l'audizione del verbalizzante che per primo era entrato nell'abitazione oggetto dell'operazione sfociata nell'arresto dell'BB e del IP, è appena il caso di sottolineare che, avuto riguardo agli specifici elementi probatori, tutti di significativa valenza, elencati analiticamente dai giudici di merito, deve escludersi che il richiesto elemento probatorio avrebbe potuto, se acquisito, determinare una diversa decisione, condizione questa indispensabile ai fini della valutazione della decisività della prova (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 4, n. 8189/97, imp. Pinotti ed altro, RV. 208559). Tutte le altre censure dell'BB attengono ad apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie - relative all'affermazione di colpevolezza ed al trattamento sanzionatorio - non sindacabili nel giudizio in cassazione. Come già innanzi accennato, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni - contraddittorietà, illogicità, etc. - deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, N. 4115/96, RV. 203272). Tale principio, come detto, è stato avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, dopo aver già in passato precisato che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944), hanno poi avuto ancora modo di puntualizzare tale concetto enunciando un principio di diritto che può così riassumersi: l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr:
Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074). Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sinteticamente sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la vicenda in oggetto, anche per quel che riguarda il mancato accoglimento della richiesta di configurabilità, a carico dell'BB, della più lieve ipotesi delittuosa del favoreggiamento reale. E per quel che riguarda poi specificamente il diniego dell'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/90, si rimanda a quanto sopra argomentato esaminando il gravame del IP. Segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali;
in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso del IP, quest'ultimo va altresì condannato (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro 500,00 (cinquecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di IP LO. Rigetta il ricorso di BB DO.
Condanna detti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il IP, inoltre, al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2004