Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2004, n. 34425
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Sentenza 10 giugno 2004

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L'accertamento tecnico irripetibile, a norma dell'art. 360 cod. proc. pen., non può essere effettuato per accertare la natura e i principi attivi della sostanza stupefacente, in quanto si tratta di reperti non alterabili e, pertanto, la perizia tossicologica sulla natura della sostanza può essere disposta in sede di incidente probatorio ovvero di istruttoria dibattimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2004, n. 34425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34425
    Data del deposito : 10 giugno 2004

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