Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2015, n. 25830
CASS
Sentenza 5 febbraio 2015

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In tema di misure di sicurezza personali, costituiscono presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, ai sensi dell'art. 229, n. 2. cod. pen., la realizzazione di un cosiddetto "quasi reato", la volontarietà del comportamento e la pericolosità del soggetto, che il giudice deve accertare secondo i parametri di cui all'art. 133 cod.pen., considerando, soprattutto, il reato o i reati nella loro obiettività, specie quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il Tribunale di sorveglianza avesse confermato il provvedimento di applicazione della libertà vigilata nei confronti di soggetto assolto per aver partecipato al mero accordo di commettere il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ai sensi dell'art. 115 cod. pen., valorizzando il ruolo di primo piano svolto nella fase ideativa e preparatoria del fatto criminoso).

Commentario1

  • 1Art. 205 - Provvedimento del giudice
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2015, n. 25830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25830
Data del deposito : 5 febbraio 2015

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