Sentenza 5 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza personali, costituiscono presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, ai sensi dell'art. 229, n. 2. cod. pen., la realizzazione di un cosiddetto "quasi reato", la volontarietà del comportamento e la pericolosità del soggetto, che il giudice deve accertare secondo i parametri di cui all'art. 133 cod.pen., considerando, soprattutto, il reato o i reati nella loro obiettività, specie quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il Tribunale di sorveglianza avesse confermato il provvedimento di applicazione della libertà vigilata nei confronti di soggetto assolto per aver partecipato al mero accordo di commettere il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ai sensi dell'art. 115 cod. pen., valorizzando il ruolo di primo piano svolto nella fase ideativa e preparatoria del fatto criminoso).
Commentario • 1
- 1. Art. 205 - Provvedimento del giudicehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2015, n. 25830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25830 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 05/02/2015
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 280
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 17638/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AN CA N. IL 30/05/1953;
avverso l'ordinanza n. 1523/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA, del 24/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASA FILIPPO;
lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 24.1.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta rigettava l'appello proposto da LA AN GE ex art. 70, comma 2, O.P. avverso il provvedimento del 17.10.2013, con il quale il Magistrato di Sorveglianza della sede aveva applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata.
Il Tribunale di Sorveglianza valutava in senso sfavorevole all'interessato: la gravita del fatto posto a fondamento della misura (sequestro a scopo di estorsione in danno di un banchiere, da cui l'imputato era stato assolto, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Gela, per aver partecipato al mero accordo di commettere il delitto ex art. 115 c.p.), gli allarmanti precedenti penali (furto, ricettazione, rapina aggravata), nonché le informazioni di polizia, che davano atto del non trascurabile curriculum criminale del soggetto.
A fronte di tali negativi dati di fatto, ad avviso del Tribunale, non potevano assumere valore dirimente ne' la positiva relazione del locale U.E.P.E. in data 27.6.2013 - che evidenziava una mera regolare condotta di vita - ne' il buon comportamento intramurario serbato dal LA AN nel corso di una precedente lunga carcerazione all'esito della quale gli fu concessa la liberazione condizionale (16.3.1989) e revocata la libertà vigilata (23.9.1993): il grave fatto del sequestro dimostrava, invero, che la positiva evoluzione della pericolosità a suo tempo apprezzata era del tutto apparente e non corrispondeva ad una effettiva cessazione della pericolosità dell'appellante.
2. Ha proposto ricorso per cassazione LA AN GE per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e agli artt. 203 e 228 c.p.. Osserva, in particolare, il difensore:
- che i fatti giustificanti la misura di sicurezza applicata non avevano superato la soglia del tentativo punibile e comunque erano risalenti al 2007, difettando di attualità;
- che non poteva essere sufficiente il mero richiamo alla gravita del fatto, senza operare alcun riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.;
- che doveva farsi riferimento anche al comportamento tenuto durante e dopo l'espiazione della pena;
- che la motivazione era errata, anche alla luce della positiva relazione U.E.P.E. e del buon comportamento intramurario osservato in una precedente lunga detenzione culminata nella concessione della liberazione condizionale e della revoca della libertà vigilata;
- che i precedenti a carico del LA AN erano superati proprio dai detti provvedimenti;
- che l'ultimo precedente giudiziario risaliva al 1997. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Occorre, preliminarmente, ricordare che i presupposti per l'applicazione della misura della libertà vigilata, ai sensi dell'art. 229 c.p., n. 2, sono: sussistenza obiettiva di un cosiddetto "quasi reato", indicandosi con tale espressione le ipotesi contemplate negli artt. 49 e 115 c.p., rispettivamente reato impossibile ed istigazione a commettere un delitto non accolta, ovvero istigazione accolta o accordo per commettere un delitto quando questo non sia commesso;
volontarietà del comportamento;
sussistenza della pericolosità, da accertarsi in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p. (fra tutte, Sez. 1^, n. 11089/87, Rv. 176883). Occorre, inoltre, rammentare che, ai fini della valutazione della pericolosità sociale, al cui concreto accertamento (ex artt. 133 e 203 c.p.) è subordinata l'applicazione della misura di sicurezza, il Giudice deve, soprattutto, considerare il reato o i reati nella loro obiettività, specie quando, per gravita e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo (Sez. 1^, n. 5179/93, Rv. 193023; Sez. 1^, n. 5643/94, Rv. 196549).
3. Ciò premesso, ritiene questa Corte, in piena sintonia con 11 Procuratore Generale, che il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta abbia fatto buon governo delle norme in materia, correttamente attribuendo, ai fini della conferma del giudizio di pericolosità sociale del ricorrente (già operato dal Magistrato di Sorveglianza), grande rilievo al "quasi reato" di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno del banchiere AR VA, giudizialmente accertato dal Tribunale di Gela con sentenza 19.12.2012 (irrevocabile il 10.5.2013), con particolare riguardo al ruolo di primo piano svolto nella fase preparatoria del delitto dal LA AN, che era stato addirittura l'ideatore del sequestro, aveva assunto informazioni sulla vittima e compiuto sopralluoghi finalizzati all'esecuzione del reato stesso. Altrettanto correttamente, il Tribunale ha ritenuto, a fronte della obiettiva gravita del fatto fondante la misura di sicurezza de qua e delle precedenti condanne subite dal LA AN, di stimare subvalenti e superati i provvedimenti di liberazione condizionale e di revoca della libertà vigilata valorizzati dalla difesa, in quanto il ricorrente, dopo tali provvedimenti, era tornato a delinquere, nonché la positiva relazione del locale U.E.P.E., che si limitava ad attestare il mero dato formale della regolarità della condotta tenuta dall'interessato.
Legittima, dunque, l'applicazione della libertà vigilata, disposta dal Magistrato di Sorveglianza e legittimo il rigetto dell'appello.
4. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2015