Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
È nulla l'ordinanza con la quale il giudice investito del processo dichiara inammissibile (nella specie, per assoluta carenza di documentazione) la richiesta di rimessione proposta ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., in quanto la relativa valutazione è riservata esclusivamente alla Corte di cassazione. (Nella specie la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha disposto la trasmissione dell'istanza al Primo Presidente della Corte medesima per l'assegnazione alla sezione competente a trattarla).
Commentario • 1
- 1. Art. 45 c.p.p. Casi di rimessionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2004, n. 18022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18022 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 01/04/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1723
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 045346/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS PA;
avverso ORDINANZA del 20/11/2003 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. URBAN GIANCARLO;
sentite le conclusioni conformi del P.G. Dr. Luigi Ciampoli. OSSERVA
Con ordinanza in data 20 novembre 2003, la Corte d'Assise d'Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza proposta dai difensori di IN DU e personalmente dall'imputato OS AT, di rimessione del processo per legittimo sospetto, in quanto priva di ogni documentazione sui presupposti di legge.
Propone ricorso per Cassazione il difensore del ST rilevando che la Corte napoletana avrebbe dovuto sospendere immediatamente il processo in corso non essendo conferito al giudice del merito alcun potere discrezionale di valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rimessione. La Corte napoletana avrebbe dovuto comunque considerare che la documentazione relativa alla istanza avrebbe potuto essere depositata anche in un secondo momento. Il ricorso è fondato.
La valutazione della inammissibilità della richiesta di rimessione, proposta ai sensi dell'art. 45 c.p.p. non può essere effettuata dallo stesso giudice avanti al quale di celebra il processo: essa è riservata alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 48 c.p.p.. L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio;
l'istanza di rimessione deve essere trasmessa al Sig. Presidente della Corte di Cassazione, per l'assegnazione alla Sezione che dovrà trattare la richiesta medesima.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Manda alla Cancelleria perché disponga l'immediata iscrizione dell'istanza di rimessione nel Registro Generale ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 48 comma 2^ c.p.p.. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2004