Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2004, n. 18022
CASS
Sentenza 1 aprile 2004

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Massime1

È nulla l'ordinanza con la quale il giudice investito del processo dichiara inammissibile (nella specie, per assoluta carenza di documentazione) la richiesta di rimessione proposta ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., in quanto la relativa valutazione è riservata esclusivamente alla Corte di cassazione. (Nella specie la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha disposto la trasmissione dell'istanza al Primo Presidente della Corte medesima per l'assegnazione alla sezione competente a trattarla).

Commentario1

  • 1Art. 45 c.p.p. Casi di rimessione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2004, n. 18022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18022
Data del deposito : 1 aprile 2004

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