Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/1997, n. 1686
CASS
Sentenza 3 dicembre 1997

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, presieduta dal Dott. Angelo Giuliano, il 9 dicembre 1997. Le parti in causa erano un imputato, accusato di frode nell'esercizio del commercio, e una parte civile. L'imputato ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva confermato la sua condanna per aver commercializzato un mangime con componenti difformi rispetto a quanto dichiarato. Le questioni giuridiche sollevate includevano l'inosservanza delle norme processuali riguardanti la consulenza tecnica, la validità del campionamento e l'applicazione errata delle norme penali e amministrative.

La Corte ha rigettato il ricorso, argomentando che le analisi del mangime non erano soggette a deterioramento rapido e che le procedure di campionamento, sebbene non perfette, erano sufficienti per garantire l'affidabilità delle prove. Inoltre, ha chiarito che il reato di frode commerciale era configurabile, poiché vi era una difformità sostanziale tra il prodotto venduto e quello dichiarato. Infine, la richiesta di riduzione della pena è stata respinta, ritenendo congrua la sanzione in relazione alla gravità del fatto e all'incensuratezza dell'imputato. La decisione ha confermato la solidità delle argomentazioni della Corte di Appello, evidenziando la correttezza del giudizio di merito.

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Massime1

L'art. 22, primo comma, della Legge 15.2.1963, n. 281 (disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), in seguito alla depenalizzazione operata dall'art. 32, primo comma, della legge n. 689/1981, punisce con sanzione amministrativa "chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla (stessa) legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni .... salvo che il fatto non costituisca più grave reato". L'elemento materiale del reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta e l'interesse tutelato è quello del leale esercizio e dell'onesto svolgimento del commercio. Le due norme si pongono, dunque, in una relazione di concorso reale (non apparente) per la diversa obiettività giuridica e per il diverso interesse protetto: garanzia della qualità dei prodotti venduti, nel primo caso; tutela della correttezza e lealtà commerciale, nel secondo. I beni giuridici tutelati, pertanto, non soltanto non sono identici, ma neppure omogenei e non può trovare applicazione il principio di specialità fissato dall'art. 9, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689 in ipotesi di concorso tra le disposizioni penali e quelle amministrative previste da leggi dello Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/1997, n. 1686
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1686
    Data del deposito : 3 dicembre 1997

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