Sentenza 3 dicembre 1997
Massime • 1
L'art. 22, primo comma, della Legge 15.2.1963, n. 281 (disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), in seguito alla depenalizzazione operata dall'art. 32, primo comma, della legge n. 689/1981, punisce con sanzione amministrativa "chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla (stessa) legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni .... salvo che il fatto non costituisca più grave reato". L'elemento materiale del reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta e l'interesse tutelato è quello del leale esercizio e dell'onesto svolgimento del commercio. Le due norme si pongono, dunque, in una relazione di concorso reale (non apparente) per la diversa obiettività giuridica e per il diverso interesse protetto: garanzia della qualità dei prodotti venduti, nel primo caso; tutela della correttezza e lealtà commerciale, nel secondo. I beni giuridici tutelati, pertanto, non soltanto non sono identici, ma neppure omogenei e non può trovare applicazione il principio di specialità fissato dall'art. 9, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689 in ipotesi di concorso tra le disposizioni penali e quelle amministrative previste da leggi dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/1997, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Angelo GIULIANO Presidente del 9/12/1997
1. Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
2. " Antonio MORGIGNI " N. 3294
3. " Alfredo TERESI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 18626/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da AB n. a Cuneo il 15/6/1965 Avverso la sentenza 14/2/1997 della Corte di Appello di Torino Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona de Dr. Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.to Emilio CASSINELLI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14/2/1997 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza 11/4/1996 del Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri la quale aveva affermato la penale responsabilità di AB NI in ordine al reato di cui all'art. 515 cod. pen. (per avere - quale legale rappresentante della s.r.l. Italfiocchi - nell'esercizio di attività commerciale, consegnato a IL GI Kg. 6,040 di mangime i cui costituenti organici erano difformi rispetto a quelli dichiarati sulla etichettatura - acc. in Carignano il 13/11/1992) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena principale di lire tre- milioni di multa ed alla pena accessoria di legge, nonché al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese in favore della costituita parte civile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'AB, eccependo:
1 - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento all'utilizzazione della consulenza tecnica redatta dal dr. Nachtmann su incarico del P.M. ex art. 359 c.p.p. tenuto conto, invero, della modificabilità nel tempo delle componenti chimiche del prodotto sottoposto ad analisi, l'accertamento si sarebbe dovuto svolgere con le forme previste dall'art. 360 c.p.p., trattandosi di prova irripetibile;
2 - inosservanza, nel prelevamento dei campioni, delle disposizioni di cui al D.M. 20/4/1978 e conseguente violazione dell'art. 530, 2^ comma, c.p.p.;
3 - erronea applicazione dell'art. 515 cod. pen., poiché, la fattispecie concreta si sarebbe dovuta ricondurre alla previsione dell'art. 22 della legge 15/2/1963, n. 281, depenalizzata dall'art.32 della legge n. 689/1981 e, comunque, insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 515 cod. pen.;
4 - carenza e/o illogicità della motivazione quanto alla ritenuta esistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice;
5 - assenza di motivazione in ordine alla denegata riduzione della pena.
Il difensore di parte civile ha depositato memoria illustrativa di controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di ricorso sono infondati.
A) Quanto all'eccepita inutilizzabilità - ai sensi dell'art. 191 c.p.p. - dell'accertamento tecnico disposto dal P.M. ex art. 359 c.p.p. ed eseguito dal dr. Nachtmann, deve rilevarsi che, in tema di consulenze tecniche fatte eseguire dal P.M., le garanzie difensive prescritte dall'art. 360 c.p.p. riguardano solo gli accertamenti "non ripetibili", cioè quelli che hanno ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagine e di eventuale futuro giudizio.
Nel caso in esame, invece, il mangime analizzato, tenuto conto della natura dei suoi componenti, non può essere considerato rapidamente deteriorabile.
Le analisi effettuate hanno posto in evidenza, infatti, un eccesso di fibra grezza e di ceneri ed una carenza di proteine ed al dibattimento è stato chiarito (con argomentazioni scientifiche non smentite dalla difesa) che, per effetto del decorso del tempo:
- le ceneri (di natura inorganica) non possono essere soggette a variazioni marcate;
- la fibra grezza può subire un leggero calo ma non un aumento;
- gli eventuali effetti di una disidratazione progressiva sono sempre accertabili nella loro concreta entità e ciò consente di determinare in ogni momento, con computo proporzionale, il conseguente aumento del costituente organico;
- ben determinabile è altresì la leggera riduzione delle proteine e dei grassi quale effetto del metabolismo batterico. In una situazione siffatta non può dunque configurarsi la necessità di un accertamento irripetibile, poiché non è ravvisabile la perdita della valenza probatoria del mangime già sequestrato al momento della celebrazione del dibattimento. Nella fattispecie in esame, comunque, l'affermazione di responsabilità si fonda altresì sui risultati di due analisi eseguite presso il laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino dalla dr.ssa Bersani e di una terza analisi eseguita nella stessa città, presso l'istituto zooprofilattico sperimentale, dalla dr.ssa Abete.
Trattasi di risultati sostanzialmente conformi tra loro (correttamente le non significative differenze riscontrate sono state attribuite alla difficoltà di rendere perfettamente omogeneo il campione, in quanto formato da componenti grossolani diversi) e concordanti con l'accertamento eseguito dal dr. Nachtmann quale consulente tecnico del P.M..
A fronte di tutto ciò, inoltre, significativamente è stato posto in rilievo che l'imputato non ha mai richiesto (nè promuovendo incidente probatorio ne' al dibattimento pretorile) perizie sul mangime in sequestro e non ha prodotto analisi di contenuto a lui favorevole.
B) La doglianza riferita all'inosservanza dei criteri previsti dal D.M. 20/4/1978 per il prelievo dei campioni di alimenti alla rinfusa è altresì priva di pregio.
In proposito deve evidenziarsi:
- che essa è formulata con esclusivo riferimento alla consulenza tecnica del dr. Nachtmann, sicché non si estende alle altre (tre) analisi eseguite;
- che la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema è orientata nel senso che l'atto di campionamento può essere utilizzato nel procedimento penale anche nell'ipotesi in cui l'autorità procedente non abbia osservato le prescritte modalità: trattandosi, infatti, di atto pre-processuale, non si pone alcun problema di nullità vertendosi in tema di eventuale irregolarità formale amministrativa (Cass. Sez. III, 28/6/1991, n. 1582) ed il giudice di merito può comunque avvalersi del correlato accertamento come elemento probatorio sul quale fondare la sua decisione (Cass, Sez. VI, 8/5/1984, n. 4128);
- che le metodiche di campionamento hanno valore non precettivo, ma orientativo ed ordinativo e devono essere ragionevolmente adeguate alla diversità delle situazioni concrete. Nella fattispecie in esame i giudici di merito hanno ritenuto affidabile (anche) il metodo ufficiale utilizzato dall'Istituto zooprofilattico (campioni prelevati sia dai depositi della società venditrice sia dalla parte superiore e dal fondo del silos dell'azienda agricola acquirente) con decisione la cui razionalità deve riconoscersi per la diversificazione della provenienza, che comunque garantisce una attendibile omogeneità del prodotto analizzato.
C) L'art. 22, 1^ comma, della legge 15/2/1963, n. 281 (disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), in seguito alla depenalizzazione operata dall'art. 32, 1^ comma, della legge n.689/1981, punisce con sanzione amministrativa "chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla (stessa) legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni...salvo che il fatto non costituisca più grave reato".
L'elemento materiale del reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta e l'interesse tutelato è quello del leale esercizio e dell'onesto svolgimento del commercio.
Le due norme si pongono, dunque, in una relazione di concorso reale (non apparente) per la diversa obiettività giuridica e per il diverso interesse protetto: garanzia della qualità dei prodotti venduti, nel primo caso,; tutela della correttezza e lealtà commerciale, nel secondo.
I beni giuridici tutelati, pertanto, non soltanto non sono identici ma neppure omogenei e non può trovare applicazione il principio di specialità fissato dall'art. 9 !^ comma, della legge 24/11/1981, n.689 in ipotesi di concorso tra le disposizioni penali e quelle amministrative previste da leggi dello Stato.
D) Sussistono ad evidenza gli elementi oggettivo e soggettivo del ravvisato delitto.
a) Quanto al primo, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui soltanto l'identità essenziale fra la cosa mobile dichiarata e quella consegnata esclude la frode e quindi il reato (Cass., Sez. VI, 4/6/1986, n. 4826). Nel caso di specie, caratterizzato da una diversità qualitativa, i giudici di merito hanno correttamente formulato il giudizio sull'"essenzialità" con riferimento alla proporzione degli elementi componenti il prodotto ed alla sua difformità rispetto alle indicazioni del cartellino di etichettatura;
ne' il mangime in oggetto può essere considerato "cosa fungibile", tenuto conto della specifica capacità nutrizionale correlata alla miscelazione dei componenti, diversa per le varie specie commercializzate, sicché non può condividersi la prospettazione difensiva secondo la quale la diversità sarebbe stata penalmente rilevante soltanto in caso di consegna di una cosa "di qualità inferiore alla media". b) Il dolo richiesto dalla norma è stato individuato sulla considerazione che, nell'azienda venditrice, la preparazione del composto avvenne mediante miscellazione computerizzata ed il relativo macchinario è assistito da un congegno di blocco immediato in qualsiasi ipotesi di non - corretto funzionamento -. La Corte territoriale ha perciò razionalmente ravvisato una volontaria programmazione della macchina, escludendo l'imputazione a fatto incidentale, mentre nessun difetto funzionale è stato dimostrato dell'imputato.
E) La richiesta di riduzione della pena, infine, motivatamente è stata respinta, tenuto conto del rapporto tra la oggettiva entità del fatto e l'applicazione della sola pena pecuniaria (a fronte della previsione edittale alternativa), nonché della massima operatività delle attenuanti generiche, riconosciute proprio in ragione dell'incensuratezza dell'AB.
Per tutte le considerazioni dianzi svolte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
Visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1998