Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 8383
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Sentenza 30 gennaio 2003

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Il reato di frode in commercio, nel caso di vendita di merce da piazza a piazza, si consuma non nel luogo in cui il venditore si libera della propria obbligazione, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., con la consegna della merce al vettore o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna della stessa merce all'acquirente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 8383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8383
    Data del deposito : 30 gennaio 2003

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