Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
Il reato di frode in commercio, nel caso di vendita di merce da piazza a piazza, si consuma non nel luogo in cui il venditore si libera della propria obbligazione, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., con la consegna della merce al vettore o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna della stessa merce all'acquirente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 8383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8383 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Pietro - Presidente - del 30/01/2003
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 392
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 034144/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIP Tribunale di Vercelli - conflitto N. il 00/00/0000;
nel ricorso a carico di:
Tribunale di Latina N. il 00/00/0000;
IS RO Octavio N. il 24/05/1954;
avverso ordinanza del 09/09/2002, GIP Tribunale di Vercelli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vancheri Angelo;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Gianfranco Ciani, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Vercelli;
udito il difensore dell'imputato, avv. Riccardo Olivo, il quale si è associato alla richiesta del P.G.,
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 4.4.2002 il Tribunale di Latina declinava la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Vercelli relativamente al procedimento penale a 5 carico di IS PE AL OCTAVIO, imputato di frode in commercio per bavere, quale legale rappresentante della Gellini Farmaceutici S.p.A. con sede in Aprilia, in più riprese prodotto e commercializzato mangimi per bovini contenenti frammenti ossei di animali, marini e terrestri, non indicati in etichetta, e nei confronti del quale il P.M. aveva chiesto il rinvio a giudizio.
Osservava il tribunale predetto che, poiché il reato in questione si consuma con la consegna della merce all'acquirente e non con la consegna al vettore nel luogo di produzione, e poiché nella specie risultava che il primo atto di cessione si era verificato in provincia di Vercelli a favore di tale ZI RI, e per altro l'informazione di garanzia era stata emessa dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vercelli, la competenza doveva essere attribuita a quel tribunale, rimettendo quindi gli atti al suddetto procuratore.
Il GIP del Tribunale di Vercelli, richiesto dell'archiviazione degli atti da parte del P.M., con ordinanza del 9.9.2002 sollevava a sua volta conflitto di competenza, osservando che, ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato di cui all'art.515 C.P. doveva aversi riguardo al luogo in cui il venditore rimette la cosa mobile al vettore o allo spedizioniere, per cui nella specie la competenza spettava al Tribunale di Latina. In ogni caso, qualora si volesse fare riferimento al criterio del luogo di consegna della merce, poiché nel caso in esame il primo atto di cessione aveva avuto luogo non in provincia di Vercelli, ma a NE GI (Biella) in favore della Ditta Betagamma, ivi avente sede, la competenza spettava al Tribunale di Mondovì.
Gli atti venivano quindi trasmessi a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
In data 22.1.2003 la difesa dell'imputato IS NA faceva pervenire memoria, con la fanale deduceva in primis la inammissibilità del sollevato conflitto sul rilievo che tale procedimento incidentale poteva essere promosso soltanto nell'ambito del "processo", e lindi dopo la promozione dell'azione penale da parte del P.M., ma non anche durante fase delle indagini preliminari, e che, comunque, nel conflitto tra giudice del dibattimento e GIP, doveva prevalere la decisione del primo.
In ogni caso, ai fini della determinazione della competenza per territorio doveva aversi riguardo al luogo nel quale era avvenuta la consegna al consumatore, da intendere come "consumatore finale" e non come l'intermediario che acquista dal produttore e rivende 5|L dettaglio;
e, poiché nella fattispecie tale evento si era verificato a IG (Vercelli) in favore del sunnominato ZI RI (non potendosi considerare consumatore finale la ditta Betagamma) la competenza andava attribuita al Tribunale di Vercelli. Ciò posto, osserva preliminarmente la corte che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, il conflitto va ritenuto ammissibile, in quanto nella specie il processo si trovava già nella fase del giudizio avanti al Tribunale di Latina, essendo stato richiesto il rinvio a giudizio e, comunque, esso riguarda lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato. In ogni caso, i conflitti sono ammissibili quando, come nella specie, si sia verificata una situazione di stallo, e possono essere sollevati anche nei casi, definiti come "analoghi", di cui al secondo comma dell'art. 28 c.p.p.. Quanto al richiamo alla norma di cui alla seconda parte del comma 2 del medesimo art. 28 c.p.p., in base alla quale, in caso di contrasto tra giudice del dibattimento e GUP, prevale la decisione del primo, va chiarito che tale disposizione vale nel caso in cui si tratti di conflitto tra giudici del medesimo ufficio, ma non opera quando, come nella fattispecie, "l'uno e l'altro di detti giudici, appartenenti a diversi uffici, siano stati chiamati, mediante esercizio dell'azione penale da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, a prendere cognizione dello stesso fatto" (v., per tutte, Cass., Sez. 1^, sent. n. 5363 del 7.12.1993, confl., comp. in proc. Lauretta). Affrontando il merito della questione, ritiene la Corte che il conflitto debba essere risolto attribuendo la competenza ad un Tribunale diverso rispetto a quelli in conflitto, ovverossia al Tribunale di Mondovì.
Ciò per le considerazioni che seguono.
Il delitto di frode in commercio, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Vercelli e da un indirizzo giurisprudenziale decisamente minoritario, nell'ipotesi di vendita di merce da trasportare da una piazza all'altra, non si consuma nel luogo in cui il venditore si libera dell'obbligo della consegna, previsto dall'art. 1510 cod. civ., rimettendo la cosa mobile al vettore o allo spedizioniere, bensì soltanto con la materiale consegna della merce all'acquirente.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di gran lunga prevalente di questa Corte, nella vendita da piazza, a piazza la consegna della "res" al vettore costituisce, al limite, solo l'inizio dell'iter criminoso del reato di cui all'art. 515 C.P., mentre l'evento che integra la fattispecie criminosa si realizza allorché la cosa sia entrata nella materiale disponibilità dell'acquirente.
In sede penale, al fine di determinare il luogo di commissione di un reato, appare fallace avere riguardo ad eventuali criteri civilistici, essendo necessario fare riferimento a quella che è la materialità del reato descritta dalla legge. Ora, l'art. 515 C.P., nel delineare il fatto tipico del delitto, da rilevanza soltanto all'atto concreto della consegna all'acquirente, atto che da vita all'eventuale inadempimento, nel quale consiste il comportamento tipico sanzionato dalla norma. È, infatti, al momento suddetto che l'acquirente, ottenuta la disponibilità della cosa, viene a trovarsi nella possibilità di verificare la corrispondenza di essa a quella pattuita o dichiarata dal venditore (v. Cass., Sez. 6^, sent. n. 5166 del 23.5.1984, Audisio;
Sez. 6^, sent. a 4897 del 18.1.1983, Mastromauro;
Sez. 1^, sent. n. 1597 del 22.4.1970, Franco;
Sez. 1^, sent. n. 2631 dell'11.12.1967, ecc). Nel caso in esame risulta che il primo atto di vendita è quello realizzato il 17.5.2000 in favore della Ditta BETAGAMMA, avente sede in NE GI in provincia di Cuneo, luogo nel quale è stata effettuata la prima fornitura di mangime BOVIMIX 15, prodotto e commercializzato dalla GELLINI S.p.A..
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 16, primo comma, c.p.p., la competenza va attribuita, anche per tutti gli episodi di compravendita successivi, al Tribunale di Mondovì, nel cui circondario ricade il Comune di NE GI.
A tal proposito è d'uopo osservare che non può condividersi la tesi della difesa all'imputato, secondo cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale, occorre avere riguardo non al domicilio dell'intermediario che, in qualità di grossista, acquista la merce dal produttore e la rivende al dettaglio, ma al domicilio del consumatore finale. Ed invero non può avere alcun rilievo il fatto che l'acquirente dal produttore sia un grossista o un dettagliante ovvero il diretto fruitore della merce, per la semplice ragione che, in caso di non corrispondenza della merce stessa a pattuita o dichiarata, è comunque primo acquirente (grossista o consumatore che sia), che viene a risentire, in caso di condotta fraudolenta del venditore, il diretto e immediato dalla frode, a nulla rilevando che il medesimo danno possa mente venire risentito successivamente anche dagli acquirenti successivi, all'ingrosso o al dettaglio.
Ciò comporta, dunque, che la cognizione del procedimento in questione va attribuita al Tribunale di Mondovì, del quale, in difformità dal parere espresso dal P.G., va dichiarata appetenza, con conseguente trasmissione degli atti al medesimo giudice.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Mondovì, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2003