Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2007, n. 2003
CASS
Sentenza 13 novembre 2007

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In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, è configurabile il tentativo del reato di cui all'art. 517 cod. pen. (nella specie, ravvisabile nel rinvenimento di un punzone metallico utilizzato per la produzione di merce con marchio ingannevole), in quanto il fatto stesso della disponibilità di un punzone può costituire attività idonea diretta in modo non equivoco a produrre e mettere in circolazione merce con tale marchio.

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, deve escludersi la natura di reato di pericolo del delitto di cui all'art. 517 cod. pen., in quanto il bene tutelato non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è l'interesse generale concernente l'ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali.

Commentario1

  • 1Riproduzione abusiva di un "marchio figurativo" e tutela penaleAccesso limitato
    Nicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 9 settembre 2008
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2007, n. 2003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2003
Data del deposito : 13 novembre 2007

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