Sentenza 11 luglio 2006
Massime • 1
In tema di delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la condotta concretatasi nella presentazione alla dogana di merci con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto, integra il reato di cui all'art. 517 cod. pen. a livello di tentativo, atteso che la presentazione della merce per lo sdoganamento costituisce atto idoneo, tenuto conto della qualità del soggetto che lo effettua, a porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione i prodotti in questione.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola - 781/21 - GM Raffaele Muzzica - Falso - AssoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 21/05/2020, (ud. 21/05/2020, dep. 21/05/2020), n.781 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 81 co. 2, 473 co. 1 - 2,474 ter c.p. Esito: Assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA SEZIONE PENALE Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 21/5/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA (con redazione contestuale dei motivi) nei confronti di: 1) Mu.Al., nato (...), residente ed elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli alla Via (...) - libero, presente Difeso di fiducia dall'avv. Al.Va. IMPUTATO a) Del delitto p.p. dagli artt. 81 co. 2, 473 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2006, n. 28372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28372 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2006 |
Testo completo
28372/06 32
Sent. N.1358 N. 38265/2004 Reg. Gen. B P.U. del 11.7.2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Ernesto Lupo
Consigliere 66 Amedeo Postiglione ८८ Guido De Maio 22 Alfredo Maria Lombardi 66 Aldo Fiale
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Raffaele Leone, difensore di fiducia di Di TT VA, n. a
Portici il 31.1.1965, avverso la sentenza in data 25.2.2004 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Napoli in data 14.11.2002, il predetto venne assolto dall'imputazione di cui all'art. 517 c.p., perché il fatto non costituisce reato, e venne confermata la confisca delle cose in sequestro.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha assolto Di TT VA, perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione di cui all'art. 517 c.p., mentre ha confermato la confisca delle cose in sequestro.
La sentenza ha osservato che il giudice di primo grado aveva qualificato il fatto ascritto allo imputato, contestato quale violazione di cui agli art. 474 c.p. e 448 c.p., quale reato di cui all'art. 517 c.p., per avere posto in circolazione prodotti sui quali era raffigurato il personaggio AC;
raffigurazione idonea, pur in assenza di riferimenti alla Nintendo ed alla ditta legittimata all'uso ka
esclusivo del corrispondente marchio, a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità di tali prodotti.
La sentenza ha inoltre affermato che l'attività consistente nella presentazione della merce per lo sdoganamento integra, nel caso in esame, la fattispecie delittuosa ritenuta dal giudice di primo grado, ma che deve, invece, essere esclusa la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non essendo stato accertato che il Di TT avesse commissionato intenzionalmente l'acquisto di merci con il rilevato segno distintivo.
La Corte territoriale ha, infine, confermato la confisca di quanto in sequestro, trattandosi di cose per le quali è obbligatoria la applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, ai sensi dell'art. 240, co. 2, c.p. in quanto la loro alienazione costituisce reato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del Di TT, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un sostanzialmente unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 517 c.p., nonché la carenza di motivazione della sentenza.
In ordine alla fattispecie criminosa di cui alla contestazione si deduce che, secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, l'operazione di sdoganamento non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti e, pertanto, tale fatto non si palesa idoneo ad integrare il reato la cui sussistenza materiale è stata ritenuta dai giudici di merito.
Si deduce, quindi, che venendo meno la stessa materialità della condotta criminosa non poteva essere mantenuta la misura della confisca sulle cose sequestrate.
Si osserva, poi, che nei motivi di gravame l'appellante aveva evidenziato le notevoli differenze tra i prodotti sottoposti a sequestro ed i beni originali della Nintendo, nonché le differenze nella rappresentazione del personaggio rispetto a quello originale e la mancanza di ogni riferimento alla ditta detentrice del marchio, sicché doveva essere, in ogni caso, esclusa la sussistenza del reato di cui si tratta.
Tanto premesso, si denuncia la sentenza per carenza di motivazione, avendo ignorato le argomentazioni difensive sul punto.
Si deduce, infine, che il sequestro dei prodotti era stato disposto in funzione di una diversa fattispecie delittuosa, sicché una misura cautelare emessa su presupposti giuridici inesistenti non poteva sfociare nella confisca fondata su altra ipotesi di reato.
Il ricorso non è fondato.
Osserva il Collegio che non vi è uniformità di indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte sulla questione afferente alla configurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p. con riferimento alla condotta concretatasi nella presentazione alla dogana di merci con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità della opera o del prodotto.
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Alcune pronunce hanno, infatti, escluso che tale condotta costituisca un atto di messa in circolazione dei prodotti recanti segni mendaci (sez. III, 200126754, Andolfo, RV 219216 ed in precedenza sez. III, 199604374, P.M. in proc. Dubini, RV 204196), senza peraltro porsi il problema della eventuale configurabilità della fattispecie del tentativo del reato di cui all'art. 517 c.p., ed altra affermato, invece, la sussistenza del reato (sez. III, 199911671, P.G. in proc. Desaler, RV
215549), di cui devono ravvisarsi, comunque, gli estremi del tentativo (citata sez. III, 199911671,
P.G. in proc. Desaler, RV 215550).
Orbene il Collegio ritiene condivisibile l'interpretazione di cui alla citata sentenza n. 11671 del
1999, nella parte in cui afferma che, nel caso in esame, deve configurarsi il tentativo del reato di cui all'art. 517 c.p., costituendo la presentazione della merce, recante marchi o segni distintivi mendaci, per lo sdoganamento, atto idoneo univocamente diretto, tenuto conto della qualità del soggetto che lo effettua e delle altre circostanze del fatto, a porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti con marchi e altri segni industriali atti ad indurre in inganno il compratore.
Va osservato in proposito che l'ampia nozione insita nell'espressione "mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali" adoperata nell'art. 517 c.p., a differenza di quella contenuta nell'articolo precedente mediante l'uso dei termini “pone in vendita o mette altrimenti in commercio", esprime la volontà del legislatore di impedire qualsiasi forma di diffusione di prodotti industriali che adoperano nomi, marchi o segni distintivi nazionali ed esteri atti ad indurre in inganno il compratore.
-Alla luce della ratio della norma - come affermato nel precedente di questa Corte deve ritenersi, pertanto, vietata ogni attività con la quale si faccia uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del detentore, sicché lo sdoganamento di merci che contengano segni distintivi aventi tali caratteristiche integra certamente la fattispecie del tentativo del delitto di cui all'art. 517 c.p., allorché per la quantità del prodotto, la qualità dell'autore del fatto e le altre circostanze della condotta, quali la preesistenza di un'organizzazione di mezzi diretti alla vendita o alla diffusione di merci, l'attività si palesi idonea ed univocamente destinata alla diffusione in qualsiasi modo del prodotto stesso.
Orbene, nel caso in esame i giudici di merito, nell'affermare la sussistenza degli estremi materiali della fattispecie criminosa, hanno accertato l'esistenza dei predetti requisiti nella valutazione delle circostanze di fatto che hanno connotato la condotta del Di TT, sicché si palesa integrata l'ipotesi del tentativo del reato di cui all'art. 517 c.p.
In tali sensi deve, perciò, correggersi la qualificazione giuridica del fatto contenuta nella sentenza impugnata, con la conseguenza che, in ogni caso, è stata esattamente applicata la misura di sicurezza patrimoniale, confermata dalla sentenza di appello, ai sensi dell'art. 240, co. 2, c.p., trattandosi di prodotti di cui è vietata l'alienazione.
Il motivo di ricorso afferente alla carenza di motivazione della sentenza in ordine alla esistenza di notevoli differenze tra la rappresentazione del personaggio AC sui prodotto sequestrati e quelli
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originali costituisce esclusivamente una censura di fatto e non è, pertanto, suscettibile di esame in sede di legittimità.
Peraltro, la sentenza non si palesa affatto carente di motivazione sul punto, avendo preso in esame le contestazioni formulate dall'appellante in ordine a detta questione ed affermato, in contrario, sulla base di quanto evidenziato dal perito di ufficio, che il personaggio impresso sui beni oggetto del sequestro costituisce una imitazione accurata dell'originale, oggettivamente confondibile ed idonea a trarre in inganno il consumatore, sicché la censura del ricorrente è altresì manifestamente infondata.
Anche la doglianza relativa al diverso presupposto giuridico in base al quale era stato disposto il sequestro dei prodotti è priva di consistenza, in quanto la misura di sicurezza patrimoniale di cui all'art. 240 c.p., non è funzionalmente legata alla misura cautelare, né la sua applicazione deriva dalle ragioni giuridiche in base alle quali è stato disposto il sequestro, ma esclusivamente dalle condizioni previste dagli art. 236 e ss. c.p..
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento...
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 11.7.2006.
IL PRESIDENTE
Emm a Cups IL CONSIGLIERE RELATORE дереп ш IL CANCELLIERE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
8 AGO. 2006 25
CANCEL ERE C1
Paolo Mensurati