Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
L'istituto della rimessione del processo, che ha natura eccezionale, può trovare applicazione solo in presenza di gravi e non altrimenti eliminabili situazioni locali, in grado di turbare lo svolgimento del processo e di pregiudicare la libera determinazione delle persone che vi partecipano; ne deriva che i profili di condizionamento derivanti dallo stretto legame di parentela esistente tra l'imputato ed il magistrato con funzioni apicali dell'ufficio procedente (nella specie: il presidente reggente della Corte d'appello) devono essere superati attraverso i diversi istituti della ricusazione o dell'astensione, salva la possibilità - qualora vengano accolte le dichiarazioni di astensione o ricusazione di tutti i giudici appartenenti all'ufficio, con conseguente impossibilità di procedere alla sostituzione, ai sensi dell'art. 43 cod. proc. pen. - di rimettere il processo al giudice ugualmente competente determinato a norma dell'art. 11 dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2015, n. 22077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22077 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 05/03/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 405
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 58/2015
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sulla richiesta di rimessione presentata nel procedimento a carico di:
AR IU, nato a [...] il [...];
visti gli atti e letta la richiesta;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il sostituto procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento della richiesta. FATTO E DIRITTO
Premesso che l'avvocato Biondo Fabrizio, difensore e procuratore speciale di AR IU, ha presentato richiesta di rimessione del processo fissato davanti alla Corte d'appello di Palermo in cui il suo assistito è imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 319 e 319 bis c.p.;
che la richiesta è motivata dal fatto che l'imputato è il figlio del presidente reggente della Corte d'appello, situazione questa che, secondo il difensore, rende opportuna la rimessione ad altra Corte d'appello;
che il Presidente della Corte d'appello, previa separazione dal procedimento n. 4979/2014 della posizione del AR con formazione di autonomo fascicolo, ha disposto la trasmissione della richiesta a questa Corte di cassazione, provvedendo alla sospensione del procedimento.
Ritenuto che la rimessione del processo è istituto eccezionale che presuppone, tra l'altro, la presenza di gravi situazioni focali in grado di turbare lo svolgimento del processo e di pregiudicare la libera determinazione delle persone che vi partecipano, situazioni che non risultino altrimenti eliminabili;
che la situazione che si è venuta a creare può essere eliminata ricorrendo al diverso istituto della ricusazione (ovvero dell'astensione); che nel caso di ricusazione (o di astensione) di tutti i giudici della Corte potrà applicarsi l'art. 43 c.p.p., comma 2, secondo cui quando non è possibile la sostituzione del giudice ricusato (o astenuto) con altro magistrato dello stesso ufficio, è possibile rimettere il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art. 11 c.p.p.. Rilevato, pertanto, che non sussistono i presupposti per la rimessione del processo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2015