Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2015, n. 22077
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Sentenza 5 marzo 2015

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L'istituto della rimessione del processo, che ha natura eccezionale, può trovare applicazione solo in presenza di gravi e non altrimenti eliminabili situazioni locali, in grado di turbare lo svolgimento del processo e di pregiudicare la libera determinazione delle persone che vi partecipano; ne deriva che i profili di condizionamento derivanti dallo stretto legame di parentela esistente tra l'imputato ed il magistrato con funzioni apicali dell'ufficio procedente (nella specie: il presidente reggente della Corte d'appello) devono essere superati attraverso i diversi istituti della ricusazione o dell'astensione, salva la possibilità - qualora vengano accolte le dichiarazioni di astensione o ricusazione di tutti i giudici appartenenti all'ufficio, con conseguente impossibilità di procedere alla sostituzione, ai sensi dell'art. 43 cod. proc. pen. - di rimettere il processo al giudice ugualmente competente determinato a norma dell'art. 11 dello stesso codice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2015, n. 22077
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22077
    Data del deposito : 5 marzo 2015

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