Sentenza 6 maggio 2013
Massime • 4
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 24, comma secondo, 111, 117 Cost. e 6 CEDU - dell'art. 48 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, nel procedimento dinanzi la Corte di Cassazione, la partecipazione personale dell'interessato ed il diritto di essere sentito. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la partecipazione personale deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, potendo, invece, in altri essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori).
Non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando l'istante si limiti a prospettare soltanto il probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull'adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza indicare alcuna situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l'ordine processuale dell'ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente.
Nel procedimento di rimessione, le parti private interessate sono rappresentate, per l'esercizio dei loro diritti, dai difensori e non è prevista la possibilità di una loro audizione personale.
Ai fini della rimessione del processo, gli atti e i comportamenti del pubblico ministero possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 e segg. cod.proc.pen. purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo.
Commentari • 7
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In forza dell'oramai risalente insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, ord. n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi e aa.), successivamente sempre ribadito, l'istituto della rimessione del processo ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e …
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(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 45) Il fatto Si procedeva ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., avendo la Corte di Cassazione rilevato d'ufficio, benché su segnalazione pervenuta in cancelleria da parte dei difensori interessati, la verosimile verificazione di un errore percettivo per effetto del quale, con una sentenza errata dichiarata inammissibile, a norma dell'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., una richiesta di rimessione avanzata sul presupposto dell'omessa notifica della medesima ad altri imputati nel medesimo processo. Pur tuttavia, dalle indicazioni ulteriormente pervenute dalla Corte di Appello di Reggio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2013, n. 22113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22113 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento